Divieto di fumo per gli Utenti

AutoreMarco Bertoncini
Pagine381-383

Page 381

Scrivere con proprietà, chiarezza e correttezza è dote non comune. Tale scrittura un tempo qualificava i testi giuridici, com'è noto dall'auspicio che a sé stesso rivolgeva un maestro delle lettere, non solo francesi, quale Stendhal: scrivere avendo come modello di stile, per precisione e concisione, il codice civile. Esempi di collaborazione con insigni linguisti si verificarono negli anni trenta e quaranta del secolo scorso, sia per la stesura del codice civile italiano, sia per la revisione formale della Carta costituzionale.

Eppure già in quel periodo i personaggi più avvertiti mettevano sull'avviso, segnalando i pericoli in cui si sarebbe incorsi a causa di uno stile non rigoroso. Ecco un sintomatico intervento di Vittorio Emanuele Orlando, pronunciato all'Assemblea costituente il 23 aprile 1947, sul Titolo II del progetto di Costituzione:

Ad un rilievo offre occasione l'articolo 27 nel quale si legge: "Le scuole che non richiedono la parificazione sono soggette soltanto alle norme per la tutela del diritto comune ...". Che cos'è questo diritto comune? Il diritto comune, il common law inglese è tutt'altra cosa. Direte: "È un'espressione, un modo di dire che se non fa bene, non fa male". Fa male, invece, rispondo io. Perché l'interprete, quando trova un'espressione nella legge, per timore riverenziale non si persuade che è inutile e va cercando le ragioni; e naturalmente, siccome la ragione non c'è, ne trova una cattiva ed applica male la legge

.

Parole sante. Ovviamente del tutto trascurate, pretermesse, di fatto irrise dal legislatore successivo. Il quale ha sentito, a un certo momento, la necessità di fissarsi criteri per una corretta stesura dei testi di legge. Ecco, allora, la circolare del presidente della Camera del 20 aprile 2001, «sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi». Un magnifico esempio di grida manzoniana. Basti dire che essa contiene il cogente invito a contenere «in un numero limitato di commi» la stesura di ciascun articolo di legge, mentre un paio di mesi addietro la Finanziaria 2005 ha inserito in un solo articolo la bellezza di 572 commi.

Vediamo come la circolare si esprime a proposito della «terminologia»: «I termini attinti dal linguaggio giuridico o da un linguaggio tecnico sono impiegati in modo appropriato, tenendo conto del significato loro assegnato dalla scienza o tecnica che li concerne. Se un termine tecnico-giuridico ha un significato diverso da quello che lo stesso termine ha nel linguaggio corrente, occorre fare in modo che dal contesto sia chiaro in quale delle due accezioni il termine è impiegato. È opportuno ricorrere a definizioni allorché i termini utilizzati non siano di uso corrente, non abbiano un significato giuridico già definito in quanto utilizzati in altri atti normativi ovvero siano utilizzati con significato diverso sia da quello corrente sia da quello giuridico». Queste condivisibili, ragionevoli, razionali, diremmo scontate, affermazioni sono carta straccia. Puro flatus vocis.

Un esempio splendido, se ci si passa l'ironia, si rinviene nella legge antifumo. All'art. 51, comma 1, della legge n. 3 del 2003, si legge: «È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di: a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico; b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati». Dunque, nei locali privati si può fumare, purché essi non siano «aperti ad utenti o...

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