ORDINANZA 31 marzo 1988, n. 101 - Divieto cautelativo nel territorio nazionale dell'impiego di presidi sanitari contenenti i principi attivi atrazina, molinate e bentazone

Coming into Force01 Aprile 1988
Enactment Date31 Marzo 1988
Published date01 Aprile 1988
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/04/01/088G0160/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.77 del 01-04-1988
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti gli articoli 6 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica degli alimenti e delle bevande;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, recante la disciplina della produzione, del commercio e della vendita di fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate;

Vista la direttiva CEE n. 80/778 del 15 luglio 1980;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1985, concernente le caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano;

Viste le indicazioni diramate alle regioni con proprie circolari 1› dicembre 1982, n. 75, 18 giugno 1986, n. 41, e 17 marzo 1987, n. 12, sull'esigenza di un'indagine conoscitiva riguardo ai risultati dei controlli da effettuarsi sull'impiego degli antiparassitari agricoli atrazina, molinate e bentazone e sulla istituzione del quaderno di campagna presso le aziende agricole;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183;

Considerata la situazione di contaminazione delle falde acquifere da diserbanti, denominati atrazina, molinate e bentazone, emersa attraverso i risultati dei controlli analitici effettuati in dette acque nei territori di diversi comuni;

Ritenuto che tale situazione debba considerarsi strettamente correlata e conseguente anche all'impiego prevalente, sistematico e ripetuto nel tempo, soprattutto in talune aree agricole a monocoltura permanente, di presidi sanitari contenenti tali sostanze attive diserbanti;

Ravvisata la necessita' di sospendere cautelarmente, laddove vengono segnalate determinate concentrazioni, l'impiego dei presidi sanitari comunque contenenti le sostanze attive atrazina, molinate e bentazone in tutte le aree del territorio nazionale coinvolte da detto fenomeno di contaminazione, demandandone l'individuazione a provvedimenti dei presidenti delle giunte delle regioni competenti per territorio;

Ritenuto inoltre necessario mantenere circoscritto il campo d'impiego dell'atrazina alle sole colture di mais e sorgo ed a dosi da 0,5 ad 1 kg per ettaro;

Considerato opportuno, per una piu' completa acquisizione di dati specifici preordinati alla tutela igienico-sanitaria del territorio idrico, confermare temporaneamente e sino a nuovo ordine per i rivenditori interessati la comunicazione periodica dei quantitativi di presidi sanitari a base di diserbanti complessivamente venduti, nonche' l'istituzione del quaderno di campagna presso le aziende agricole interessate con modalita' e tempi fissati dall'ordinanza ministeriale 27 febbraio 1988, n. 65, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 1988;

Ritenuto che l'approvvigionamento idrico con modalita' di emergenza possa comportare contaminazione delle acque destinate al consumo umano, con conseguente rischio igienico-sanitario per le popolazioni servite, nelle aree comunali indicate dalle regioni;

Ritenuto opportuno aggiornare la precedente ordinanza del 30 maggio 1987, n. 217, alla luce dei risultati di una consultazione dell'Organizzazione mondiale della sanita';

Ritenuto che, nonostante un certo miglioramento della situazione di inquinamento delle falde idriche da atrazina e molinate, persista la situazione di necessita' ed urgenza che ha giustificato l'emanazione delle ordinanze del 25 giugno 1986, del 22 dicembre 1986 e del 3 aprile 1987, n. 135;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 30 marzo 1987 in base al quale, in particolare, il valore indifferenziato di 0,1 microgrammi per litro indicato per tutti gli antiparassitari dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 1985, non e' basato su una valutazione specifica del rischio sanitario ma su obiettivi tendenziali di qualita' per le acque di uso umano e pertanto la non conformita' rispetto a tali obiettivi non e' necessariamente correlabile alla presenza di rischi tossicologici, mentre le linee guida emesse dal gruppo internazionale di esperti sull'acqua potabile dell'Organizzazione mondiale della sanita' si basano invece su valutazioni tossicologiche specifiche per i singoli contaminanti, adottando margini di sicurezza assolutamente prudenziali ed idonei ad indicare ordini di grandezza accettabili con ampia garanzia per la tutela della salute;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 30 marzo 1988; Ordina: Art. 1.

Le ordinanze del 3 aprile 1987, n. 135, e del 30 maggio 1987, n. 217...

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