ORDINANZA 30 maggio 1987, n. 217 - Divieto cautelativo nel territorio nazionale dell'impiego di presidi sanitari contenenti il principio attivo bentazone

Coming into Force03 Giugno 1987
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1987/06/03/087U0217/CONSOLIDATED/19880401
Enactment Date30 Maggio 1987
Published date03 Giugno 1987
Official Gazette PublicationGU n.127 del 03-06-1987
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti gli articoli 6 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica degli alimenti e delle bevande;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, recante la disciplina della produzione, del commercio e della vendita di fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate;

Vista la direttiva CEE n. 80/778 del 15 luglio 1980;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1985, concernente le caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano;

Viste le indicazioni diramate alle regioni con propria circolare 17 marzo 1987, n. 12, sulla istituzione del quaderno di campagna presso le aziende agricole;

Considerata la situazione di contaminazione delle falde acquifere dal diserbante, denominato bentazone, emersa attraverso i risultati dei controlli analitici effettuati in dette acque nei territori di diversi comuni;

Ritenuto che tale situazione debba considerarsi strettamente correlata e conseguente anche all'impiego prevalente, sistematico e ripetuto nel tempo, in talune aree agricole, di presidi sanitari contenenti tale sostanza attiva diserbante;

Ravvisata la necessita' di sospendere cautelarmente, laddove vengano segnalate determinate concentrazioni, l'impiego dei presidi sanitari comunque contenenti la sostanza attiva bentazone in tutte le aree del territorio nazionale coinvolte da detto fenomeno di contaminazione, demandandone, l'individuazione a provvedimenti dei presidenti delle giunte delle regioni competenti per territorio;

Considerato opportuno, per una piu' completa acquisizione di dati specifici preordinati alla tutela igienico-sanitaria del territorio idrico, confermare l'istituzione del quaderno di campagna presso le aziende agricole interessate;

Ritenuto che l'approvvigionamento idrico con modalita' di emergenza possa comportare contaminazione delle acque destinate al consumo umano con conseguente rischio igienico-sanitario per le popolazioni servite;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 30 marzo 1987 in base al quale, in particolare, il valore indifferenziato di 0,1 microgrammi per litro indicato per tutti gli antiparassitari dal decreto...

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