ORDINANZA 3 aprile 1987, n. 135 - Divieto cautelativo nel territorio nazionale dell'impiego di presidi sanitari contenenti i principi attivi atrazina e molinate

Coming into Force06 Aprile 1987
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1987/04/06/087U0135/CONSOLIDATED/19880401
Published date06 Aprile 1987
Enactment Date03 Aprile 1987
Official Gazette PublicationGU n.80 del 06-04-1987
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti gli articoli 6 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica degli alimenti e delle bevande;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, recante la disciplina della produzione, del commercio e della vendita di fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate;

Vista la direttiva CEE n. 80/778 del 15 luglio 1980;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1985, concernente le caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano;

Viste le indicazioni diramate alle regioni con proprie circolari 1° dicembre 1982, n. 75, 18 giugno 1986, n. 41 e 17 marzo 1987, n. 12, sull'esigenza di un'indagine conoscitiva riguardo ai risultati dei controlli da effettuarsi sull'impiego degli antiparassitari agricoli atrazina e molinate e sulla istituzione del quaderno di campagna presso le aziende agricole;

Considerata la situazione di contaminazione delle falde acquifere da diserbanti, denominati atrazina e molinate, emersa attraverso i risultati dei controlli analitici effettuati in dette acque nei territori di diversi comuni;

Ritenuto che tale situazione debba considerarsi strettamente correlata e conseguente anche all'impiego prevalente, sistematico e ripetuto nel tempo, soprattutto in talune aree agricole a monocoltura permanente, di presidi sanitari contenenti tali sostanze attive diserbanti;

Ravvisata la necessita' di sospendere cautelarmente, laddove vengono segnalate determinate concentrazioni, l'impiego dei presidi sanitari comunque contenenti le sostanze attive atrazina e molinate in tutte le aree del territorio nazionale coinvolte da detto fenomeno di contaminazione, demandandone l'individuazione a provvedimenti dei presidenti delle giunte delle regioni competenti per territorio;

Ritenuto inoltre necessario mantenere circoscritto il campo d'impiego dell'atrazina alle sole colture di mais e sorgo ed a dosi da 0,5 ad 1 kg per ettaro;

Considerato opportuno, per una piu' completa acquisizione di dati specifici preordinati alla tutela igienico-sanitaria del territorio idrico, confermare temporaneamente e sino a nuovo ordine per i rivenditori interessati la comunicazione periodica dei quantitativi di presidi sanitari a base di diserbanti complessivamente venduti, nonche' l'istituzione del quaderno di campagna presso le aziende agricole interessate;

Ritenuto che l'approvvigionamento idrico con modalita' di emergenza possa comportare contaminazione delle acque destinate al consumo umano con conseguente rischio igienico-sanitario per le popolazioni servite;

Ritenuto opportuno aggiornare le precedenti ordinanze del 25 giugno 1986 e 22 dicembre 1986 alla luce dei...

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