Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

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    Le precedenti Rassegne di giurisprudenza pubblicate in questa Rivista hanno riguardato, rispettivamente, Abuso dei mezzi di correzione e di disciplina (1996, 669); Bellezze naturali (vincolo paesaggistico-ambientale) (1997, 113); Delitti contro l'assistenza familiare (1996, 1283); False informazioni al pubblico ministero (1996, 141); I delitti contro la personalità interna dello Stato (1996, 811); I reati di assenza dal servizio alle armi (1996, 407); Il dolo nella ricettazione (1997, 779); Incompatibilità, astensione, ricusazione del giudice e rimessione del processo (1996, 255); L'abuso di ufficio (1996, 917); La diffamazione commessa col mezzo della stampa (1997, 971); La nuova disciplina della caccia (1996, 537); La tutela degli alimenti nel codice penale (1998, 211); Le interferenze illecite nella vita privata (1997, 253); L'obiezione di coscienza al servizio militare (1997, 537); Sulla protezione del diritto d'autore: l'art. 171 della L. n. 633/41 (1996, 1033); Sulle nuove norme in tema di violenza sessuale (1998, 637).

@a) Configurabilità

Il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone è reato di pericolo e per la sua sussistenza non è necessaria la prova che il disturbo investa un indeterminato numero di persone, essendo sufficiente una condotta tale da poter determinare quell'effetto.

* Cass. pen., sez. I, 12 gennaio 1990, n. 133 (ud. 23 giugno 1989), Arbore.

Il reato di cui al secondo comma dell'art. 659 c.p. costituisce ipotesi autonoma rispetto a quella prevista nel primo comma dello stesso articolo. (Fattispecie in cui è stata ritenuta viziata dalla nullità prevista dall'art. 178, lett. b, c.p.p., relativa all'iniziativa del P.M., ma non abnorme, l'ordinanza del pretore che aveva rigettato l'istanza di oblazione dell'imputato sul rilievo che ricorresse, nella specie, il reato previsto dal primo comma dell'art. 659 c.p., per il quale il P.M. non aveva esercitato l'azione penale. Nell'enunciare il principio di cui in massima, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso).

* Cass. pen., sez. I, 28 novembre 1996, n. 5799 (c.c. 7 novembre 1996), P.M. in proc. Tornei ed altro.

Il reato previsto dall'art. 659, comma primo, c.p. è un reato di pericolo. Pertanto, per la sua configurazione, non è necessaria la prova del reale disturbo provocato al riposo ed alle occupazioni delle persone, ma è necessario che gli schiamazzi o i rumori superino i limiti della normale tollerabilità e siano obiettivamente idonei a recare disturbo ad una pluralità indeterminata di persone.

* Cass. pen., sez. I, 29 aprile 1993, n. 4140 (ud. 3 marzo 1993), P.M. in proc. Pasquarè.

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 659 c.p., è necessario che i lamentati rumori abbiano una certa attitudine a propagarsi ed a costituire, quindi, per il superamento della normale tollerabilità, un disturbo per una potenziale pluralità di persone, ancorché poi non tutte siano state disturbate. (Fattispecie costituita dal latrato notturno di cani).

* Cass. pen., sez. I, 28 marzo 1997, n. 3000 (ud. 6 marzo 1997), Sevarin.

In tema di disturbo delle occupazioni o del riposo, la valutazione del criterio della normale tollerabilità va effettuata con parametri riferibili alla media sensibilità delle persone che vivono nell'ambiente ove i rumori fastidiosi vengono percepiti, mentre è irrilevante l'eventuale assuefazione di altre persone, che abbiano giudicato non molesti i rumori stessi.

* Cass. pen., sez. I, 1 febbraio 1995, n. 1054 (ud. 17 novembre 1994), P.M. in proc. Bellin.

In materia di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, la valutazione relativa all'accertamento in concreto del superamento dei limiti di tollerabilità deve essere effettuato con criteri oggettivi riferibili alla sensibilità media delle persone che vivono nell'ambiente ove i rumori vengono percepiti. Non vi è necessità, al riguardo, di ricorrere ad una perizia fonometrica, allorché il giudice, basandosi su altri elementi probatori acquisiti agli atti, si sia formato il convincimento, esplicitato con motivazione indenne da vizi logici, che tale superamento vi sia stato.

* Cass. pen., sez. I, 28 marzo 1997, n. 3000 (ud. 6 marzo 1997) , Sevarin, in Riv. pen. 1998, 371.

Il disturbo alla quiete pubblica, punito dall'art. 659 c.p., si realizza mediante una condotta, attiva od omissiva, che susciti o non reprima rumori idonei a provocare, secondo la media sensibilità dell'ambiente umano in cui vengono percepiti, una sensazione psichica di disagio e di intolleranza che determina un turbamento della pubblica quiete, in quanto investe una collettività di persone; può diventare rumore anche il suono di uno strumento musicale, di per sé non sgradevole, per l'intensità, per la durata o per le modalità della esecuzione. Il giudizio sull'esistenza del disturbo è rimesso, in tal caso, al libero apprezzamento del giudice di merito, il quale è tenuto, però, a motivare la valutazione circa l'entità del fenomeno in rapporto alla media sensibilità del gruppo sociale che lo ha fastidiosamente subito nelle ore riservate al riposo o al lavoro.

* Cass. pen., sez. VI, 16 febbraio 1973, n. 271, Mendola.

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 659 cod. pen. la potenzialità lesiva dei rumori non deve incidere su di un numero rilevante di persone, ma è sufficiente che arrechi disturbo alla generalità di coloro che sono o si trovano a diretto contatto con il luogo ove i rumori si verificano, come gli occupanti di tutto un condominio o di parte notevole dello stesso.

* Cass. pen., sez. I, 23 settembre 1986, n. 9726 (ud. 9 luglio 1986), Iannone.

In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, i rumori e gli schiamazzi vietati, per essere penalmente sanzionabile la condotta che li produce, debbono incidere sulla tranquillità pubblica - essendo l'interesse specificamente tutelato dal legislatore quello della pubblica tranquillità sotto l'aspetto della pubblica quiete, la quale implica, di per sé, l'assenza di cause di disturbo per la generalità dei consociati - di guisa che gli stessi debbono avere tale potenzialità diffusa che l'evento di disturbo abbia la potenzialità di essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se, poi, in concreto soltanto alcune persone se ne possano lamentare. Ne consegue che la contravvenzione in esame non sussiste allorquanto i rumori arrechino disturbo ai soli occupanti di un appartamento, all'interno del quale sono percepiti, e non ad altri soggetti abitanti nel condominio in cui è inserita detta abitazione ovvero nelle zone circostanti: infatti, in tale ipotesi non si produce il disturbo, effettivo o potenziale, della tranquillità di un numero indeterminato di soggetti, ma soltanto di quella di definite persone, sicché un fatto del genere può costituire, se del caso, illecito civile, come tale fonte di risarcimento di danno, ma giammai assurgere a violazione penalmente sanzionabile. Page 408

* Cass. pen., sez. I, 5 febbraio 1998, n. 1406 (ud. 12 dicembre 1997), P.C. e Costantini. [RV209694]

L'oggetto giuridico del reato previsto dall'art. 659 cod. pen. è, oltre alla pubblica tranquillità la quiete privata da ricomprendere anch'essa nel concetto di ordine pubblico. Conseguentemente il ridotto ambito delle molestie non esclude la configurabilità del reato, potendo la contravvenzione ravvisarsi anche nel caso in cui rimanga leso l'interesse di una singola persona.

* Cass. pen., sez. V, 17 settembre 1987, n. 9862 (ud. 5 maggio 1987), Cancellier.

In tema di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, il concetto di rumore ha un valore naturalistico e non giuridico: non possono, insomma, considerarsi rumorosi un atto ovvero un'azione soltanto perché producono vibrazioni sonore, senza accertare, in ogni caso, se la frequenza o la potenza delle vibrazioni abbiano superato la soglia delle normale sopportabilità. (Nella specie la corte, dopo aver premesso che anche il rumore prodotto da un autobus può essere eccessivo ed integrare la contravvenzione de qua, ha annullato la decisione dei giudici di merito, ritenendo che sia indispensabile accertare il grado di rumorosità del veicolo al fine di stabilire se il livello sonoro non rientri nell'ambito dei rumori molesti connessi con la circolazione stradale vietati dall'art. 112 ovvero, addirittura, annoverabile nel tollerato contesto del traffico stradale).

* Cass. pen., sez. I, 2 ottobre 1989, n. 13035 (ud. 9 giugno 1989), Bianchini.

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 659 c.p. - disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - l'attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica, ma ben può fondare il giudice il suo convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, sì che risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha ritenuto che legittimamente fosse stata affermata la responsabilità dell'imputato - gestore di un circolo ricreativo - sulla base di dichiarazioni testimoniali di una persona abitante al piano immediatamente superiore a quello ove era ubicato il circolo ricreativo, nonché di un maresciallo dei Carabinieri che aveva riferito di lamentele di altre persone causate dai disturbi posti in essere dai frequentatori del circolo stesso).

* Cass. pen., sez. I, 11 luglio 1996, n. 7042 (ud. 27 maggio 1996), Fontana. [RV205324]

Quello contemplato dall'art. 659, primo comma, c.p., è un reato di pericolo per la cui configurabilità è necessario accertare che gli schiamazzi e i rumori, in quanto travalicanti, per la loro entità oggettiva, i limiti della normale tollerabilità, siano potenzialmente idonei a disturbare il riposo e le occupazioni di un numero indeterminato...

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