DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 settembre 2012, n. 18 - Regolamento di esecuzione del capo IV «Distributori di carburante» della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 «Disciplina dell'attivita' commerciale».

Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 38/I-II del 18 settembre 2012) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante 'Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige', ai sensi del quale il presidente della provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Vista la legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 'disciplina dell'attivita' commerciale' ed in particolare il capo IV;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1859 di data 31 agosto 2012, con la quale la Giunta provinciale ha approvato il regolamento recante 'regolamento di esecuzione del capo IV 'distributori di carburante' della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 'disciplina dell'attivita' commerciale'';

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione del capo IV della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 'disciplina dell'attivita' commerciale' (di seguito denominata 'legge provinciale'), i procedimenti riguardanti gli impianti stradali e autostradali di distribuzione di carburante, gli impianti di distribuzione di carburante per autotrazione ad uso privato, nonche' il controllo sul relativo gettito delle accise.

Art. 2

Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione della legge provinciale e di questo regolamento, si intende per:

  1. carburante: tutti i prodotti petroliferi ad uso autotrazione, nonche' i gasoli per autotrazione, il gas metano, l'idrogeno, le miscele metano-idrogeno e i biocarburanti indicati nell'Allegato I del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, (attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti);

  2. impianto stradale o autostradale: complesso commerciale unitario costituito da uno o piu' apparecchi di erogazione automatica, anche tramite sistemi self-service pre-pagamento e post-pagamento, di carburante per uso autotrazione con le relative attrezzature ed accessori; sono compresi gli impianti per la ricarica delle auto elettriche;

  3. impianto per unita' da diporto o aeromobili: complesso unitario formato da uno o piu' apparecchi per l'erogazione del carburante e dalle relative attrezzature e pensiline, destinato all'esclusivo rifornimento di unita' da diporto o aeromobili e alla vendita di prodotti per la manutenzione degli stessi;

  4. sistema self-service pre-pagamento: il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale con pagamento preventivo al rifornimento;

  5. sistema self-service post-pagamento: il complesso di apparecchiature per il comando e il controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento successivo al rifornimento;

  6. erogatore: l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento del carburante dall'impianto di distribuzione al mezzo o automezzo;

  7. erogato: la quantita' complessiva di prodotti venduti dagli impianti stradali e autostradali, nonche' per unita' da diporto o aeromobili, oppure consumati dagli impianti ad uso privato, nell'anno; con riferimento agli impianti stradali e autostradali e quelli ad uso privato con capacita' superiore a dieci metri cubi, l'erogato e' conteggiato sulla base dei dati risultanti dai prospetti riepilogativi delle chiusure forniti dall'ufficio delle dogane di Trento;

  8. impianto ad uso privato: qualsiasi attrezzatura fissa o mobile costituita da un serbatoio collegato ad un qualsiasi sistema di erogazione omologato, installata nell'ambito delle aree ad uso industriale, commerciale o agricolo, cave e cantieri, magazzini e simili di proprieta' o in uso esclusivo di imprese private o di amministrazioni pubbliche e usata per il rifornimento dei soli mezzi e degli automezzi detenuti dall'impresa o dall'amministrazione pubblica;

  9. dismissione: chiusura di un impianto ad uso privato, ai sensi dell'art. 41, comma 3, della legge provinciale.

    Art. 3

    Requisiti minimi degli impianti 1. Nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente, di tutela dei destinatari dei servizi e dei consumatori, i nuovi impianti devono possedere i seguenti requisiti ed essere dotati delle seguenti opere ed attrezzature al servizio dell'utenza:

  10. copertura attraverso idonee pensiline delle isole di distribuzione dei carburanti estese a tutta la zona di rifornimento da parte degli utenti;

  11. erogazione del prodotto metano o, in alternativa, dell'idrogeno o delle relative miscele ai sensi dell'art. 20;

  12. presenza di almeno una colonnina per l'alimentazione delle auto elettriche;

  13. apparecchiature per il servizio self-service pre-pagamento ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n.

    98 (disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111;

  14. impianto di video-sorveglianza a circuito chiuso da attivare anche al di fuori dell'orario del servizio assistito e sistema di allarme collegato automaticamente con le forze dell'ordine.

    1. Gli impianti di distribuzione di soli prodotti gassosi sono autorizzati anche in deroga ai requisiti di cui al comma 1, lettere

  15. e d).

    1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 36, comma 5, della legge provinciale, i nuovi impianti devono prevedere rispettivamente l'assenza o l'eliminazione di barriere architettoniche, nel rispetto della normativa provinciale e statale in materia.

      Art. 4

      Requisiti soggettivi 1. Possono presentare domanda di autorizzazione i soggetti in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa statale di cui all'art. 71, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, (attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

      Art. 5

      Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti stradali e autostradali 1. L'installazione e l'esercizio di impianti stradali e autostradali di distribuzione di carburante per auto-trazione sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 36, comma 1, della legge provinciale.

    2. La domanda di autorizzazione e' presentata alla struttura provinciale competente in materia di commercio, di seguito struttura provinciale competente, e deve avere il contenuto ed essere corredata della documentazione stabilita con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 44, comma 3, della legge provinciale.

    3. La struttura provinciale competente esamina la domanda e la documentazione allegata e richiede il parere dell'ente proprietario o del gestore della strada o autostrada, previsto dall'art. 36, comma 1, della legge provinciale. Tale parere riguarda la conformita' dell'impianto alla disciplina viabilistica e alla sicurezza della circolazione stradale.

    4. Il parere di cui al comma 3, deve essere rilasciato dall'ente proprietario o dal gestore della strada o autostrada entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta della struttura provinciale competente, salvo proroga per motivate esigenze istruttorie.

    5. L'ente proprietario o gestore della strada o autostrada trasmette il parere alla struttura provinciale competente e contestualmente comunica gli estremi del provvedimento di rilascio o diniego dell'autorizzazione all'accesso alla strada o autostrada.

    6. Il termine del procedimento relativo alla domanda di autorizzazione rimane sospeso fino all'acquisizione del parere di cui al comma 3 o fino al diverso termine a disposizione dell'ente proprietario o gestore della strada o autostrada per il rilascio dell'autorizzazione all'accesso alla strada o autostrada; di tale sospensione viene data comunicazione al richiedente.

    7. Il procedimento relativo alle domande di autorizzazione ai sensi di questo Capo e' definito mediante il rilascio dell'autorizzazione oppure l'adozione di un provvedimento espresso e motivato di diniego entro il termine stabilito con deliberazione della Giunta provinciale.

    8. Dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione e' data comunicazione, a cura della struttura provinciale competente, al comune interessato, all'ufficio delle dogane di Trento, all'ente proprietario o gestore della strada o autostrada e all'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, di seguito APPA, avvalendosi di strumenti telematici.

      Art. 6

      Termini per l'installazione degli impianti 1. L'installazione dell'impianto stradale o autostradale deve essere completata entro il termine di un anno dal rilascio dell'autorizzazione.

    9. Il termine di cui al comma 1, puo' essere prorogato di un ulteriore anno, su richiesta dell'interessato, per documentati casi di forza maggiore. Nel caso in cui lo stato di avanzamento dei lavori sia in fase terminale, o comunque abbia raggiunto o superato il 50%, e la richiesta di proroga sia basata su motivi imprevedibili legati alla sicurezza o di natura urbanistica o di calamita' naturali, la proroga e' concessa per un periodo individuato di volta in volta dal dirigente della struttura provinciale competente, sentiti gli enti competenti.

    10. La domanda di proroga e' presentata prima della scadenza del termine alla struttura provinciale competente e deve avere il contenuto ed essere corredata della documentazione stabilita con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 44, comma 3, della legge provinciale.

    11. Il dirigente della struttura provinciale competente adotta il relativo provvedimento entro il termine stabilito con deliberazione della Giunta provinciale.

      Art. 7

      Messa in esercizio degli impianti 1. Fatta salva la facolta' di presentare, in alternativa al collaudo, la certificazione di un tecnico abilitato prevista dall'art. 36, comma 4-bis...

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