La distrazione dei premi pagati dagli assicurati agli agenti ed ai subagenti: la responsabilità prevista dal codice delle assicurazioni per le imprese di assicurazione

AutoreGiorgio Gallone
Pagine1-5
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Arch. giur. circ. ass. e resp. 9/2018
Dottrina
LA DISTRAZIONE DEI PREMI
PAGATI DAGLI ASSICURATI
AGLI AGENTI ED AI SUBAGENTI:
LA RESPONSABILITÀ PREVISTA
DAL CODICE
DELLE ASSICURAZIONI
PER LE IMPRESE
DI ASSICURAZIONE
di Giorgio Gallone
SOMMARIO
1. La f‌igura degli agenti e dei subagenti nel diritto giurispru-
denziale anteriore all’introduzione del Codice delle Assicura-
zioni. 2. La disciplina prevista nel Codice delle Assicurazioni
in materia di agenzia e subagenzia. 3. Il problema del paga-
mento dei premi agli intermediari: la nuova soluzione prevista
nel Codice delle Assicurazioni.
1. La f‌igura degli agenti e dei subagenti nel diritto giu-
risprudenziale anteriore all’introduzione del Codice
delle Assicurazioni
In premessa giova precisare come prima dell’intro-
duzione del Codice delle Assicurazioni non esisteva una
def‌inizione generale dell’attività di intermediazione as-
sicurativa, non era presente nel nostro ordinamento una
disciplina organica sulle modalità di accesso a tale atti-
vità, e sul piano normativo non vi era un’esaustiva indivi-
duazione dei soggetti che potevano partecipare alla stessa
(1). Le uniche f‌igure professionali per le quali erano state
dettate specif‌iche disposizioni erano i broker e gli agenti
assicurativi (2).
Per quanto attiene alla f‌igura dell’agente di assicura-
zione, nel regime antecedente al 2006 questo non era di
norma un rappresentante di un’impresa di assicurazione
(3), ed, in particolare, non aveva la facoltà di riscuotere i
crediti dell’assicuratore ex art. 1744 c.c.: lo stesso riceve-
va in nome proprio i pagamenti, e ciò anche se per conto
dell’impresa a cui era tenuto a corrispondere la somma. Ad
avviso della giurisprudenza di legittimità tale schema era
assimilabile (come, d’altronde, lo è anche oggi) a quello
del “mandatario ad esigere”, ed il prof‌ilo del ritrasferimen-
to delle somme dall’agente alla compagnia assicurativa
doveva ritenersi regolato dall’art. 1713 del codice civile,
proprio in tema di contratto di mandato, il quale prevede
un distinto atto di rimessione dal mandatario al mandante
di quanto ricevuto a seguito del mandato (4).
Sempre secondo il costante insegnamento della Cas-
sazione l’impresa di assicurazione rispondeva ai sensi
dell’art. 2049 c.c., in qualità di preponente, degli eventuali
fatti illeciti posti in essere dal proprio agente, e ciò ancor-
ché lo stesso fosse privo del potere di rappresentanza (5).
È singolare come la situazione sia rimasta immutata
pure dopo l’introduzione del Codice delle Assicurazioni,
nel senso che, come vedremo in maniera ampia successi-
vamente, l’impresa di assicurazione non risponde, ai sensi
dell’art. 119, 2° comma, del Codice delle Assicurazioni, dei
danni cagionati dall’agente, tutto ciò anche se accertati
in sede penale. In riferimento alla responsabilità diretta
dell’assicuratore, tale disposizione non richiama i danni
provocati dagli intermediari iscritti nella sezione a), ov-
verosia gli agenti di assicurazione con la conseguenza che
anche oggi deve ritenersi applicabile nei confronti dell’im-
presa l’art. 2049 c.c. per i danni cagionati dall’agente di
assicurazione (6).
Ad avviso della S.C. ai f‌ini dell’applicabilità dell’art.
2049 c.c. non è richiesto l’accertamento del nesso di cau-
salità tra l’opera dell’ausiliario e l’obbligo del debitore,
nonché della sussistenza di un rapporto di subordinazione
tra l’autore dell’illecito ed il proprio datore di lavoro, e del
collegamento dell’illecito stesso con le mansioni svolte dal
dipendente, essendo suff‌iciente un rapporto di occasiona-
lità necessaria tra l’illecito posto in essere dal preposto
ed il rapporto che lega i due soggetti, nel senso che l’in-
combenza disimpegnata abbia determinato una situazione
tale da agevolare, o rendere possibile, il comportamento
produttivo del danno (7): la società assicuratrice deve,
infatti, sempre esercitare i suoi poteri di direzione e di
vigilanza (8). Tutto ciò, si badi bene, anche se l’agente ab-
bia operato oltre i limiti delle sue incombenze (9), o agito
all’insaputa dell’assicuratore (10), e, perf‌ino trasgredendo
gli ordini ricevuti e con dolo (11). D’altronde, costituisce
un principio generale del nostro ordinamento quello se-
condo cui il debitore che nell’adempimento dell’obbliga-
zione si avvale dell’opera di terzi, ancorché non alle sue
dipendenze, risponda dei fatti illeciti commessi dai me-
desimi (12).

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