La distinzione tra costrizione e induzione: dalla legge n. 190/12 alla sentenza delle SS.UU. n. 12228/14

AutorePaolo Diglio
Pagine673-696
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Rivista penale 7-8/2014
Contrasti
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 14 MARZO 2014, N. 12228 (*)
(UD. 24 OTTOBRE 2013)
PRES. SANTACROCE – EST. MILO – RIC. CIFARELLI ED ALTRI
Concussione y Abuso y Nozione y Nuova disciplina.
Concussione y Induzione indebita a dare o promet-
tere utilità y Nozione y Nuova disciplina.
Concussione y Induzione indebita a dare o promet-
tere utilità y Nuova disciplina y Casi c.d. ambigui y
Criteri di valutazione y Individuazione.
. Il reato di cui all’art. 317 c.p., come novellato dalla L.
n. 190/2012, sussiste in presenza di un abuso costrit-
tivo del pubblico uff‌iciale attuato mediante violenza o
minaccia, eplicita o implicita, di un danno contra ius,
da cui deriva una grave limitazione della libertà di au-
todeterminazione del destinatario che, senza ricevere
alcun vantaggio, è posto di fronte all’alternativa di su-
bire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o la
promessa dell’indebito. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 317)
. Il reato di cui all’art. 319 quater c.p., introdotto dalla L.
n. 190/2012, consiste nell’abuso induttivo posto in essere
dal pubblico uff‌iciale o dall’incaricato di pubblico ser-
vizio che con una condotta di persuasione, suggestione,
inganno o pressione morale condizioni in modo più tenue
la libertà di autodeterminazione del privato, il quale di-
sponendo di ampi margini decisori, accetta di prestare
acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta,
nella prospettiva di conseguire un indebito tornaconto
personale. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 319 quater)
. Nei casi c.d. ambigui, quelli che possono collocarsi
al conf‌ine tra la concussione e l’induzione indebita,
i criteri di valutazione del danno antigiuridico e del
vantaggio indebito, che rispettivamente contraddi-
stinguono i detti illeciti, devono essere utilizzati nella
loro operatività dinamica all’interno della vicenda
concreta, individuando, all’esito di una complessiva ed
equilibrata valutazione del fatto, i dati più qualif‌icanti.
(Mass. Redaz.) (c.p., art. 317; c.p., art. 319 quater)
(*) Questa sentenza è già stata pubblicata per esteso in questa Ri-
vista 2014, 25 con nota di V. VARTOLO, La concussione alla luce della
sentenza delle Sezioni Unite n. 1228/’14. Se ne ripubblica solo la massima
con nota di P. DIGLIO.
LA DISTINZIONE TRA
COSTRIZIONE E INDUZIONE:
ALLA SENTENZA DELLE
SS.UU. N. 12228/14
di Paolo Diglio
SOMMARIO
1. Introduzione. 2. Il criterio quantitativo, detto anche psi-
cologico o “quantitativo-soggettivizzante” dell’intensità della
pressione; 2-1) Le critiche all’indirizzo quantitativo. 2-2)
La divisione interna all’indirizzo quantitativo. 3. l criterio
qualitativo o giuridico o “qualitativo-oggettivizzante” della
natura giuridica del male prospettato dal pubblico agente.
4. Il criterio quantitativo “integrato”, anche detto “misto”,
“sincretista” o “intermedio”. 5. La risoluzione delle Sezioni
Unite. 6. Conclusioni.
1. Introduzione
A maggio del 2013 un collegio giudicante della Sesta Se-
zione penale della Cassazione aveva segnalato alle Sezioni
Unite l’esistenza di una patente distonia interpretativa ve-
nutasi a creare a seguito dell’emenda della disciplina della
concussione operata dalla legge 6 novembre 2012, n. 190
(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della cor-
ruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione)
(1). Il punto nodale della questione rimessa, ai sensi del-
l’art. 618 c.p.p., all’attenzione del Consesso “a pieni ranghi”
era rappresentato dall’esistenza nell’ambito della predetta
Sezione di tre differenti indirizzi ermeneutici in merito alla
distinzione tra “costrizione” e “induzione”, ossia tra le con-
dotte tipiche della rinnovata fattispecie concussiva (art.
317 c.p.) e della neonata f‌igura dell’induzione indebita a
dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.). L’Adunan-
za plenaria ha assolto alla sua funzione nomof‌ilattica nel
corso dell’udienza pubblica del 24 ottobre 2013, al termine
della quale i nove giudici hanno emanato una sentenza, la
cui parte motiva si è potuta compulsare solo lo scorso 14
marzo con il deposito del provvedimento.
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giur
7-8/2014 Rivista penale
CONTRASTI
Prima di passare al vaglio i termini della vexata quae-
stio e di illustrare la soluzione fornita dalla Cassazione
consultibus classibus, vale la pena di sottolineare che
l’apporto chiarif‌icatore fornito in questa circostanza dal-
l’Areopago tampona le recenti critiche mosse dall’Unione
Europea all’indirizzo del riformato regime della concus-
sione. Il riferimento è alla prima Relazione dell’Unione
sulla lotta alla corruzione, pubblicata lo scorso 3 febbraio
dalla Commissione europea ed illustrata dal commissario
per gli affari interni Cecilia Malmström (2). Il documento,
dopo aver passato in rassegna i pochi aspetti della legge n.
190/12 ritenuti positivi, stigmatizza quest’ultima non solo
sotto il prof‌ilo sostanziale, ma anche sotto quello tecnico.
All’accusa, infatti, di non essere intervenuta su materie
come la prescrizione, il falso in bilancio, l’autoriciclaggio
e il voto di scambio, si aggiunge quella di aver «frammen-
ta(to) le disposizioni di diritto penale sulla concussione
e la corruzione, rischiando di dare adito ad ambiguità
nella pratica e di limitare ulteriormente la discrezione
dell’azione penale». In particolare, la censura è rivolta
alla metodica legislativa, esemplif‌icata proprio attraverso
il richiamo dello “sdoppiamento” subito dalla concussione,
di prevedere reati più specif‌ici e circostanziati partendo
dal testo di un singolo reato in termini più generali.
Analizziamo ora il panorama esegetico che le Sezioni
Unite si sono trovate di fronte all’atto di dipanare la ma-
tassa esegetica sottoposta alla loro attenzione. Compulsia-
mo i tre differenti orientamenti formatisi attorno alla di-
stinzione tra “costrizione” e “induzione” successivamente
all’avvento della legge n. 190/12.
2. Il criterio quantitativo, detto anche psicologico o
“quantitativo-soggettivizzante” dell’intensità della
pressione
I vari attributi che qualif‌icano tale approccio metodo-
logico derivano dal fatto che esso radica il distinguo tra
le due condotte in commento nella diversa intensità di
coazione psicologica che connota queste due tipologie com-
portamentali, tenendo conto anche dei conseguenti effetti
differenziati sulla libertà di autodeterminazione del privato.
Si tratta del criterio elaborato dalla giurisprudenza mag-
gioritaria nel vigore del vecchio regime della concussione
(3), al quale, secondo alcuni, si sarebbe ispirato il recente
riformatore (4). In base a quest’indirizzo le due fattispecie
alternative di cui si componeva il previgente art. 317 c.p.
differivano essenzialmente per il grado diseguale di pres-
sione psichica che l’agente pubblico, abusando della sua
qualità o dei suoi poteri, esercitava sul suo interlocutore.
L’induzione era, infatti, considerata una sorta di “blanda co-
strizione”, quale poteva essere quella derivante da minacce
implicite, non immediate o, comunque, meno gravi di quelle
caratterizzanti l’ipotesi costrittiva, poste in essere attraver-
so un’attività persuasiva, suggestiva o fraudolenta. A questo
modello si ispirava anche la dottrina all’epoca dominante,
def‌inendo spesso le due tipologie criminali in parola rispet-
tivamente come concussione “esplicita” ed “implicita” (5).
La recente rielaborazione della fattispecie concussoria
ha intaccato il granitico monopolio dell’orientamento de
quo, che, tuttavia, continua a riscuotere consensi tra quei
pratici (6) e teorici del diritto (7), a mente dei quali la
novellazione non ha alterato il consolidato signif‌icato dei
concetti di “costrizione” e di “induzione”. Dal loro punto di
vista, la condotta costrittiva e quella induttiva determina-
no entrambe un’azione coercitiva di tipo psichico, la cui
forza, però, non è identica, in quanto le differenti modalità
realizzative utilizzate dall’autore qualif‌icato producono un
diverso livello di condizionamento del suo interlocutore.
Ne emergono due nozioni che, almeno sul piano teoretico,
appaiono ben delineate.
La costrizione viene descritta come qualunque condot-
ta realizzata abusando della propria qualità o dei propri
poteri, che, laddove non assuma le sembianze di una mi-
naccia espressa, integra, ad ogni modo, un’intimidazione
talmente signif‌icativa, seria e specif‌ica da incidere note-
volmente sulla volontà del soggetto passivo. Quest’ultimo,
deprivato di qualsiasi apprezzabile margine di scelta, si
trova, in poche parole, con le spalle al muro, in quanto
viene posto di fronte all’alternativa “secca”, all’aut aut di
accettare l’illecita richiesta oppure di subire il prospettato
pregiudizio oggettivamente ingiusto. Nell’alveo costrittivo
vengono, pertanto, ad essere ricomprese tutte quelle for-
me di coartazione psicologica poste in essere con modalità
marcatamente minatorie e in grado di ingenerare nel pri-
vato uno stato di timore (il c.d. metus), che condiziona in
maniera stringente la sua libertà di autodeterminazione,
per cui egli non può che essere vittima del reato e andare
esente da pena. Se l’artef‌ice di queste vessazioni è il pub-
blico uff‌iciale, la fattispecie conf‌igurabile è la concussione
(art. 317 c.p.); laddove, viceversa, sia l’incaricato di un
pubblico servizio, è l’estorsione aggravata (artt. 629 e 61,
comma 1, n. 9, c.p.).
L’induzione annovera, invece, nel suo spettro ipotesi
coattive “più blande”. Si realizza, infatti, quando uno dei
due predetti agenti pubblici, abusando della sua qualità o
dei suoi poteri, pone in essere un’attività di suggestione,
di persuasione o di pressione morale nei confronti della
controparte, che, avvertibile come illecita da quest’ultima,
non ne condiziona gravemente la libertà decisionale, tan-
t’è che costei ha la possibilità di non accedere alla subdola
pretesa. In buona sostanza, l’extraneus conserva un’ap-
prezzabile facoltà di non corrispondere a quanto indebi-
tamente domandatogli, per cui, laddove abbia contezza
dell’illiceità della richiesta (8), non sarà vittima della
condotta antigiuridica, ma suo coautore. Proprio in quan-
to tale, risulterà punibile con la sanzione introdotta dalla
legge n. 190/12, che è, tuttavia, più indulgente di quella
prevista per l’intraneus. In breve, mentre il concusso vo-
luit quia coactus, l’indotto coactus tamen voluit.
I giuristi che sostengono l’ultrattività di questa distin-
zione tradizionale si ispirano sostanzialmente a tre ordini
di ragioni. In primis, al dato letterale. Essi ritengono che

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