DECRETO 27 novembre 2008 - Disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l''applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, istitutivo del Ministero per le politiche agricole;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare il comma 23 dell'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito, con modifiche, nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, n. 1290/2005 e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo n. 260 del 10 agosto 2000 recante disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo;

Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82, concernente le disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato del vino ed in particolare l'art. 14 concernente la detenzione di vinaccia, i centri di raccolta temporanei fuori fabbrica, fecce di vino, preparazione del vinello;

Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 contenente le norme in materia ambientale;

Visto il decreto ministeriale n. 768 del 19 dicembre 1994, che contiene disposizioni in applicazione della normativa comunitaria in materia di documenti che scortano il trasporto dei prodotti e la tenuta di registri nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2001, concernente la disciplina per il riconoscimento dei distillatori, assimilati al distillatore e al produttore;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 2004 recante misure specifiche relative al mercato nel settore dell'alcool etilico di origine agricola;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 2005 contenente le norme per i riconoscimenti delle imprese che procedono alla trasformazione dell'alcool in bioetanolo da destinare alla carburazione;

Ritenuta la necessita' di dare attuazione alle disposizioni comunitarie previste nei precitati regolamenti (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, e n. 555/2008 per quanto riguarda l'eliminazione dei sottoprodotti stessi;

Vista la nota della Commissione U.E. n. D/23810 del 3 ottobre 2008 che consente l'entrata in applicazione del programma nazionale di sostegno;

Ritenuta la necessita' di emanare, in applicazione della normativa comunitaria, disposizioni di carattere generale per rendere applicabile il regime della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione effettuata nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato VI, sezione D, del citato regolamento (CE) n. 479/2008 e della sezione 7 del citato regolamento (CE) n. 555/2008;

Considerata, altresi', l'opportunita' di rivedere, sulla base dell'esperienza acquisita, le modalita' per il ritiro sotto controllo;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 13 novembre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Norme generali

  1. Con il presente decreto sono emanate le disposizioni nazionali applicative delle disposizioni comunitarie previste all'art. 16 e dall'allegato VI, lettera D), del regolamento (CE) n. 479/08, nonche' dagli articoli 21 e seguenti del regolamento (CE) della Commissione n. 555/2008 in materia di' eliminazione dei sottoprodotti della vinificazione.

  2. Ai sensi del presente decreto si intende per:

    Ministero

    il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato - ATPO II - Via XX settembre n. 20 - 00187 Roma;

    ICQ

    l'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari - Via Quintino Sella n. 42 - 00187 Roma;

    produttori

    : qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di dette persone che abbia prodotto vino da uve fresche, da mosto di uve, da mosto di uve parzialmente fermentato o da vino nuovo ancora in fermentazione, da essa ottenuti o acquistati;

    distillatori

    : i soggetti riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 23 aprile 2001 e successive modificazioni.

    Art. 2.

    Soggetti interessati

  3. In conformita' all'allegato VI, lettera D, del regolamento (CE) n. 479/2008 e' vietata la sovrappressione delle uve nonche' la pressatura delle fecce di vino e la rifermentazione delle vinacce per scopi diversi dalla distillazione o dalla produzione del vinello.

  4. Ai sensi dell'art. 14 della legge n. 82 del 20 febbraio 2006, i produttori e coloro che abbiano proceduto ad una qualsiasi trasformazione delle uve da vino sono obbligati alla consegna dei sottoprodotti ottenuti (fecce e vinacce) ad un distillatore o, nei casi indicati al successivo art. 5, al ritiro sotto controllo.

  5. Sono esonerati sia dall'obbligo di consegna in distilleria dei sottoprodotti che dall'obbligo del loro ritiro sotto controllo i produttori:

    1. che producono nei propri impianti un quantitativo di vino o di mosto fino a 25 hl;

    2. di vini spumanti di qualita' di tipo aromatico e di vini spumanti e vini frizzanti di qualita' prodotti in regioni determinate di tipo aromatico elaborati con mosti di uve o con mosti di uve parzialmente fermentati acquistati e sottoposti a trattamenti di stabilizzazione per eliminare le fecce.

    Art. 3.

    Termini

  6. La consegna ai distillatori o il ritiro sotto controllo, di cui all'art. 5 del presente decreto, e' effettuata:

    per le vinacce, entro 30 giorni dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente con il provvedimento delle regioni e province autonome;

    per le fecce, entro 30 giorni dal loro ottenimento e comunque entro il 31 luglio di ciascuna campagna.

    In applicazione dell'art. 17 del regolamento CE 884/2001, nel registro tenuto in conformita' al medesimo regolamento ed al decreto ministeriale n. 768/1994, le fecce e le vinacce sono prese in carico il giorno stesso della loro separazione dai mosti e dai vini.

  7. La consegna del vino, a completamento dell'obbligo, ai distillatori o agli acetifici e' effettuata entro il 31 agosto. I prodotti ottenuti dalla distillazione del vino non beneficiano di aiuti comunitari.

  8. Ai fini della concessione degli aiuti, la distillazione dei sottoprodotti per ottenere alcool grezzo deve avvenire entro il 20 giugno per tutte le vinacce e per le fecce consegnate entro il 30 maggio. Le fecce consegnate dopo il 30 maggio sono distillate entro il 31 luglio.

    Art. 4.

    Caratteristiche

  9. I sottoprodotti della vinificazione al momento della consegna o del ritiro sotto controllo devono avere le seguenti caratteristiche minime:

    1. vinacce: 2,8 litri di alcool anidro (effettivo e potenziale) per 100 kg;

    2. fecce di vino: 4 litri di alcool anidro per 100 kg, 45% di umidita'. Le fecce devono essere denaturate secondo le modalita' previste dal decreto ministeriale del 31 luglio 2006.

  10. La quantita' di alcool contenuta nei sottoprodotti rispetto al volume di alcool contenuto nel vino e' almeno pari al:

    10% per il vino ottenuto dalla vinificazione diretta di uve,

    7% per il vino bianco DOC, IGT, DOP e IGP,

    5% per il vino ottenuto dalla vinificazione di mosto di uve, di mosto di uve parzialmente fermentate o di vino nuovo ancora in fermentazione.

  11. L'aumento di volume del vino ottenuto dall'impiego di mosto concentrato o di mosto concentrato rettificato per...

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