DECRETO 7 gennaio 2009 - Disposizioni relative alla distillazione dell''alcol per usi commestibili.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, contenente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990) e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 4, comma 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare il comma 23 dell'art. 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione, del 28 giugno 2001, recante modalita' di applicazione del regolamento n. 1493/99 per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti e il controllo del mercato nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, n. 1290/2005 e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale dell'11 aprile 2001 relativo all'aggiunta di un rivelatore ai vini destinati alle distillazioni comunitarie;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2003 relativo all'approvazione parziale dei contratti di distillazione dei vini;

Visto il programma nazionale di sostegno per la viticoltura, predisposto sulla base dell'accordo intervenuto nel corso della riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 marzo 2008, inviato alla Commissione dell'Unione europea il 30 giugno 2008;

Vista la nota della Commissione dell'Unione europea AGRI/ 23810 del 3 ottobre 2008 che consente l'entrata in applicazione del programma di sostegno;

Ritenuta la necessita' di dare attuazione alle disposizioni comunitarie previste nei precitati regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda la distillazione dell'alcool per usi commestibili;

Ritenuta la necessita' di emanare, in applicazione della normativa comunitaria, disposizioni di carattere generale per rendere applicabile il regime della distillazione dell'alcool per usi commestibili previsto dai citati regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 dicembre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Norme generali

  1. Con il presente decreto sono emanate le disposizioni nazionali applicative delle disposizioni comunitarie previste all'art. 17 del regolamento (CE) n. 479/08, nonche' agli articoli 26 e 27 del regolamento (CE) della Commissione n. 555/2008 in materia di distillazione di alcool per usi previsti al successivo art. 2.

  2. La misura ha lo scopo di sostenere il mercato del vino e favorire la fornitura di alcool vinico da utilizzare per usi previsti al successivo art. 2.

  3. Ai sensi del presente decreto si intende per:

    Ministero

    il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato - ATPO II - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma;

    ICQ

    l'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari - Via Quintino Sella n. 42 - 00187 Roma;

    Organismo pagatore

    Agea-Organismo pagatore;

    distillatori

    : i soggetti riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 23 aprile 2001 e successive modificazioni;

    produttore

    ogni persona, fisica o giuridica, o loro associazione che ha prodotto vino dalla trasformazione di uve da vino di propria produzione o conferite dai soci ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1282/01;

    dichiarazione vitivinicola

    la dichiarazione di raccolta e dichiarazione di produzione presentate ai sensi ed in conformita' del regolamento (CE) n. 1282/01 e delle disposizioni nazionali applicative.

  4. I contratti di distillazione di cui al successivo art. 2 sono conclusi dai produttori soltanto con i distillatori.

  5. La presentazione della dichiarazione vitivinicola per la campagna in cui si presenta il contratto e' condizione indispensabile per accedere alla distillazione in quanto l'intervento e' riservato al produttore.

    Art. 2.

    ...

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