Distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento e rapporto tra secondo e quarto comma dell'art. 1118 c.c.

AutoreAntonio Nucera
Pagine271-271
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dott
Arch. loc. e cond. 3/2015
RIFORMA DEL CONDOMINIO
distACCo dAll’impiAnto
CentrAlizzAto di
risCAldAmento e rApporto
trA seCondo e quArto
CommA dell’Art. 1118 C.C.
di Antonio Nucera
Anche dopo la legge di riforma del condominio (L. n.
220/’12) il quarto comma dell’art. 1138 c.c. continua ad
annoverare tra le norme inderogabili l’art. 1118, secondo
comma, c.c.. Tale ultima disposizione tuttavia, proprio a
seguito della riforma, ha ora una formulazione diversa ri-
spetto al passato (ciò che i commentatori non pare abbiano
rilevato). Prima, infatti, prevedeva che il condomino non
potesse, rinunziando al diritto sulle parti comuni, sottrarsi
al contributo nelle spese per la loro conservazione. Ora,
invece, stabilisce, più semplicemente, che il condomino
non possa “rinunziare al suo diritto sulle parti comuni”.
Mentre in passato, quindi, la lettera della norma sembrava
consentire la rinunzia del condomino al suo diritto sui
beni condominiali purché l’interessato continuasse a con-
tribuire alla loro conservazione, adesso la rinuncia a tali
beni è inderogabilmente vietata senza che, al riguardo,
rilevi o meno la circostanza della contribuzione.
Ma se le cose stanno così, come si può conciliare la nuo-
va formulazione del secondo comma dell’art. 1118, c.c. con
il disposto del successivo quarto comma che, al contrario,
consente (sebbene a determinate condizioni) al condomi-
no di “rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di
riscaldamento o di condizionamento”? La contraddizione
sembra essere evidente: da un lato, si vieta, in maniera
inderogabile (e quindi anche da parte di un regolamento
contrattuale: cfr., fra le altre, Cass. sent. 2155/’66, e Cass.
sent. n. 11268/’98), al condomino di rinunciare al suo di-
ritto sulle parti comuni (diritto che – ai sensi del primo
comma dello stesso art. 1118 c.c. – “è proporzionale al va-
lore dell’unità immobiliare che gli appartiene”); dall’altro,
si consente a ciascun condomino di rinunciare all’uso di
un bene condominiale quale, nello specif‌ico, è l’impianto
centralizzato di riscaldamento (o di condizionamento).
Invero la situazione è diversa da quel che appare. Già
prima che intervenisse la legge di riforma, infatti, il secon-
do comma del più volte citato art. 1118 c.c. – nonostante
il suo tenore letterale – era stato interpretato come una
norma che vietava comunque al condomino la facoltà di
rinuncia alle cose comuni. E ciò perché – secondo la giuri-
sprudenza – la previsione in questione non si limitava a
“regolare la partecipazione dei condòmini alle spese delle
parti comuni nonostante la rinuncia del relativo diritto da
parte del singolo condomino” ma, indirettamente, esclu-
deva “la validità della predetta rinuncia”, dato che le parti
comuni necessarie per l’esistenza dei piani o delle porzio-
ni di piano avrebbero continuato a servire il condomino
anche dopo, e nonostante la rinuncia (cfr., fra le altre,
Cass. sent. n. 6036/’95).
Quanto sopra, tuttavia, non aveva impedito ai giudici
di riconoscere (sempre a determinate condizioni) al
singolo il diritto a distaccarsi dall’impianto centralizzato;
diritto poi codif‌icato nel quarto comma della norma in
argomento. Ciò, in sostanza, sulla base della distinzione
tra la rinuncia alla (com)proprietà dell’impianto comune
e la rinuncia all’uso di tale impianto: il condomino poteva
rinunziare all’uso dell’impianto centralizzato perché ri-
maneva comunque (com)proprietario dello stesso. Il che
spiega anche perché si riteneva che l’interessato dovesse
continuare a contribuire alla manutenzione, conservazio-
ne e messa a noma dell’impianto da cui si era distaccato
(cfr., fra le altre, Cass. sent. n. 15079/’06).
Non v’è chi non veda che si tratta di considerazioni
alle quali, a questo punto, può farsi riferimento anche
per spiegare l’attuale formulazione dell’art. 1118 c.c..
E la previsione di cui al quarto comma, ultimo periodo,
dello stesso art. 1118 c.c., secondo cui chi si distacca resta
comunque tenuto a concorrere al pagamento delle spese
“per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per
la sua conservazione e messa a norma”, non fa altro che
confermare tale ragionamento.
In conclusione l’art. 1118, secondo comma, c.c. – nor-
ma inderogabile e che, come tale, non può essere incisa
nemmeno da un regolamento di origine contrattuale – vie-
tando al condomino di rinunziare al suo diritto (di com-
proprietà) sulle parti comuni, non entra in contraddizione
con il successivo quarto comma che disciplina il diverso
caso della rinuncia all’uso di un bene condominiale quale,
in particolare, l’impianto di riscaldamento (o di condizio-
namento) centralizzato. Il rinunziante, infatti, rimane
comunque (com)proprietario di tale impianto e, in quanto
tale, deve continuare a contribuire alla sua manutenzione
straordinaria, conservazione e messa a noma.
Resta da dire – per completezza – che, essendo il quarto
comma del più volte citato art. 1118 c.c. norma non anno-
verata tra quelle inderogabili, deve ritenersi che un regola-
mento contrattuale possa vietare il distacco di cui trattasi.

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