Il dissenso alle liti nelle controversie rientranti ed in quelle esorbitanti le attribuzioni dell'amministratore

AutoreStendardi Luca
Pagine255-257
255
dott
Arch. loc. e cond. 3/2012
DOTTRINA
IL DISSENSO ALLE LITI
NELLE CONTROVERSIE
RIENTRANTI ED IN QUELLE
ESORBITANTI LE ATTRIBUZIONI
DELL’AMMINISTRATORE (*)
di Luca Stendardi
SOMMARIO
1. Premessa. 2. Il dissenso dalle liti. 3. Le forme del dissenso.
4. Il dissenso nei rapporti interni ed esterni. 5. L’addebito
delle spese. 6. Liti di competenza dell’amministratore e liti di
competenza dell’assemblea. 7. Conclusioni.
1. Premessa
L’articolo 1137 del codice civile stabilisce il principio
generale dell’obbligatorietà delle deliberazioni assemblea-
ri per tutti i condòmini, anche per quelli dissenzienti. Que-
sti ultimi possono solo impugnare la relativa decisione ove
ritenuta assunta in violazione di legge o di regolamento.
Il legislatore ha peraltro disciplinato due specif‌iche ipo-
tesi di dissenso: quella relativa alle innovazioni gravose o
voluttuarie (art. 1121 del codice civile) e quella in ordine
alle liti (art. 1132 del codice civile).
Queste due eccezioni hanno carattere derogatorio ri-
spetto al principio generale; come tali sono eccezionali,
non possono trovare applicazione se non nelle particolari
situazioni disciplinate dal codice stesso e non sono suscet-
tibili di interpretazione estensiva.
In tema di dissenso alle liti, l’art. 1132 c.c. subordina gli
effetti dell’estraneazione del condomino dalla lite al fatto
che vi sia stata soccombenza e - quindi - che la lite abbia
avuto esito giudiziale sfavorevole per il condominio. Fatto,
questo, che non può verif‌icarsi f‌ino a quando la lite non sia
stata introdotta avanti l’Autorità Giudiziaria. Conseguen-
temente non può farsi ricorso ad una simile possibilità in
caso di semplice richiesta da parte del condominio di un
parere stragiudiziale trattandosi non di spese inerenti lo
svolgimento delle difese in giudizio, bensì propedeutiche
ad esso.
2. Il dissenso dalle liti
L’articolo 1132 cod. civ. prevede che, qualora l’assem-
blea abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere
a una domanda, il condomino dissenziente, con atto noti-
f‌icato all’amministratore, può separare la propria respon-
sabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso
di soccombenza del condominio. L’atto di dissenso deve
essere notif‌icato entro 30 giorni da quello in cui il condo-
mino ha avuto notizia della deliberazione. In tale ipotesi
il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che
abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa; se, invece, l’esito
della lite sia stato favorevole al condominio il condomino
dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a con-
correre nelle spese del giudizio che non sia stato possibile
ripetere alla parte soccombente.
Il termine di trenta giorni, previsto dall’art. 1132 c.c.,
per l’atto di estraniazione del condomino dissenziente è
di decadenza, com’è fatto palese dalle parole usate e dalla
ratio legis correlata all’esigenza di provvedere in tempi
brevi all’amministrazione e di dare certezza ai rapporti
condominiali caratterizzati da dinamismo e rapidità: ne
consegue che la decadenza per la relativa inosservanza
non può essere rilevata d’uff‌icio dal giudice.
3. Le forme del dissenso
La dichiarazione del condomino dissenziente, di
separare la propria responsabilità da quella degli altri
condòmini per il caso di soccombenza del condominio
nelle liti che l’assemblea condominiale ha deliberato, è un
atto giuridico ricettizio di natura sostanziale, da portarsi
tempestivamente a conoscenza dell’amministratore, o di
chi altro rappresenti il condominio. Per tale atto non sono
necessariamente richieste forme solenni né la notif‌icazio-
ne secondo la disciplina processuale. La giurisprudenza
della Cassazione ritiene che, per la manifestazione della
volontà di “estraniazione” dalla lite, non siano necessarie
forme solenni, né la notif‌icazione a norma della legge
processuale (in precedenza esplicitamente richiesta dal
corrispondente art. 21 del r.d. 15 gennaio 1934, n. 56, a
mente del quale il dissenso doveva essere comunicato “con
atto giudiziale notif‌icato”).
Valgono, allo scopo, anche altre forme di comunica-
zione, come la raccomandata con avviso di ricevimento
(Cass. n. 2967/1978 e n. 2453/1994). Poiché lo scopo della
disposizione, alla luce del contenuto termine di decaden-
za dalla stessa sancito, è quello “di provvedere in tempi
brevi all’amministrazione e di dare certezza ai rapporti
condominiali caratterizzati da dinamismo e rapidità”,
deve ritenersi che un altrettanto valido equipollente della
notif‌icazione e della lettera raccomandata, sia anche la
dichiarazione di “dissociazione” resa dal condomino dis-
senziente immediatamente dopo l’adozione della delibe-
razione e fatta constare nel verbale dell’assemblea alla
presenza dell’amministratore.
Tale conclusione é avvalorata dallo spirito della legge,
che vuole che l’amministratore sia rapidamente informato
della scelta di dissociazione del condomino: la dichiara-
zione di “estraniazione” espressa immediatamente dopo
l’adozione della relativa deliberazione e prima che siano
portati a termine i lavori assembleari adempie a tale esi-
genza, mettendo sin da subito i condòmini e l’amministra-
tore in grado di meglio ponderare la propria decisione ed
eventualmente di rivederla in considerazione dei maggiori
oneri economici da ciò derivanti a loro carico.
Condizioni necessarie e suff‌icienti per la valida mani-
festazione della volontà di scindere la propria posizione
da quella del gruppo nel contesto dell’assemblea sono: -

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