Dissenso dei condomini rispetto alle liti

Pagine451-451
451
Rassegna
di giurisprudenza
Dissenso dei condomini
rispetto alle liti
In tema di condominio negli edif‌ici, è invalida la delibera-
zione dell’assemblea che, all’esito di un giudizio che abbia visto
contrapposti il condominio ed un singolo condomino, disponga
anche a carico di quest’ultimo, “pro quota”, il pagamento delle
spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del
difensore nominato in tale processo, non trovando applicazione
nella relativa ipotesi, nemmeno in via analogica, gli artt. 1132 e
1101 cod. civ. * Cass. civ., sez. II, 18 giugno 2014, n. 13885, Degli
Esposti c. Cond. Cava Imm. Via Tafuri 94 Cava De’ Tirreni ed
altro. [RV631246]
In tema di condominio, è affetta da nullità la delibera del-
l’assemblea che ponga le spese di lite, in proporzione della sua
quota, a carico del condomino che abbia ritualmente manife-
stato il proprio dissenso rispetto alla lite medesima deliberata
dall’assemblea, giacchè in tal caso l’art. 1132, comma primo c.c.,
contemperando l’interesse del gruppo con quello del singolo ti-
tolare di interessi contrastanti, riconosce a quest’ultimo il dirit-
to di sottrarsi agli obblighi derivanti dalle deliberazioni assunte
sul punto. * Cass. civ., sez. II, 15 maggio 2006, n. 11126, Cond.
Petunia Via Manara Negrone 27 c. Macchi. [RV589646]
In materia di condominio, in difetto di una specif‌ica di-
sposizione normativa che inibisca la partecipazione del con-
domino dichiaratosi dissenziente rispetto all’instaurazione di
una lite giudiziaria, alle successive deliberazioni assembleari
concernenti il prosieguo della controversia, non può essere le-
gittimamente disconosciuto al suddetto condominio il diritto di
manifestare la propria volontà nell’assemblea e di concorrere,
quindi, al pari degli altri e continuando a sostenere la propria
originaria avversa opinione, alla formazione della volontà co-
mune sullo specif‌ico argomento dell’abbandono della lite; né
può dedursi al riguardo - pur nella riconosciuta estensibilità al
condominio del disposto dell’art. 2373 c.c. di portata generale in
materia societaria - un’astratta ipotesi di conf‌litto di interessi,
in quanto questo va dedotto in concreto e può essere ricono-
sciuto soltanto ove risulti dimostrata una sicura divergenza tra
specif‌iche ragioni personali di determinati singoli condomini, il
cui voto abbia concorso a determinare la maggioranza assem-
bleare ed un parimenti specif‌ico contrario interesse istituziona-
le del condominio. * Cass. civ., sez. II, 5 dicembre 2001, n. 15360.
[RV550860]
L’esonero del condomino dissenziente dalle spese, a se-
guito della separazione della propria responsabilità in ordine
alle conseguenze della lite, trova il suo fondamento giuridico
nella norma di cui all’art. 1132 comma primo, c.c., sul duplice
presupposto che la lite riguardi le parti comuni dell’edif‌icio e
che la proposizione della controversia in sede civile sia stata de-
liberata dall’assemblea. Detto esonero non riguarda, pertanto, i
processi penali, così che la eventuale decisione di autorizzare
l’amministratore a nominarsi un difensore nel procedimento
penale che lo vede imputato in relazione a comportamenti af-
ferenti il suo incarico (con relativa spesa a carico del condomi-
nio) non può formare legittimo oggetto di delibere assembleari
(per il perfezionamento delle quali è prevista l’applicazione del
principio maggioritario), bensì essere adottata dai singoli con-
domini (anche in costanza di una riunione assembleare, che co-
stituisca, peraltro, una mera occasio negotii) con una decisione
con la quale venga manifestata l’espressa volontà di stipulare un
negozio dispositivo dei loro diritti. * Cass. civ., sez. II, 10 giugno
1997, n. 5163.
In termine di giorni 30, previsto dall’art. 1132 c.c., per l’atto
di estraniazione del condomino dissenziente è di decadenza,
com’è fatto palese dalle parole usate e dalla ratio legis correlata
all’esigenza di provvedere in tempi brevi all’amministrazione e
di dare certezza ai rapporti condominiali caratterizzati da dina-
mismo e rapidità: ne consegue che la decadenza per la relativa
inosservanza non può essere rilevata dal giudice di uff‌icio. *
Cass. civ., sez. II, 15 marzo 1994, n. 2453.
Arch. loc. e cond. 4/2015

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT