DECRETO-LEGGE 31 maggio 2005, n. 90 - Disposizioni urgenti in materia di protezione civile

DECRETO-LEGGE 31 maggio 2005, n.90

Disposizioni urgenti in materia di protezione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di incrementare la funzionalita' e l'efficienza operativa del Dipartimento della protezione civile nell'ambito della gestione delle emergenze e degli interventi a tutela della popolazione dalle varie ipotesi di rischio, tenuto anche conto dei rilevanti ed accresciuti compiti istituzionali attribuiti dalla normativa al Dipartimento; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 20 e del 27 maggio 2005; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e degli affari esteri;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Lotta agli incendi boschivi

  1. Al fine di porre in essere ogni indispensabile azione di carattere preventivo in materia di lotta attiva agli incendi boschivi, nonche' di garantire il funzionale espletamento delle attivita' aeree di spegnimento con la flotta antincendio nella disponibilita' del Dipartimento della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei Ministri individua i tempi di svolgimento della predetta attivita' durante i periodi estivo ed invernale.

  2. Allo scopo di garantire l'adeguamento tecnologico ed operativo della componente aerea nel peculiare settore della lotta attiva agli incendi boschivi, il Dipartimento della protezione civile, anche sulla base di ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, puo' acquisire, nell'ambito delle risorse del bilancio dello Stato previste a legislazione vigente per il finanziamento delle spese di funzionamento, delle attivita' e dei compiti di protezione civile, la disponibilita', in via di somma urgenza, della necessaria strumentazione, anche avviando ogni utile sperimentazione di mezzi, di materiali, di forme organizzative ed addestrative.

  3. Per garantire la sicurezza dell'attivita' di volo della flotta antincendio dello Stato, nonche' per assicurare elevati livelli di prestazioni nella lotta attiva agli incendi boschivi, devono essere collocati idonei elementi di segnalazione, sia a terra che aerei, su impianti, costruzioni, piantagioni ed opere che possano costituire pericolo per il volo ed intralcio all'esecuzione dall'alto delle attivita' di spegnimento degli incendi boschivi, ovvero, ove possibile, procedere all'interramento delle predette opere. A tale fine il Presidente del Consiglio dei Ministri emana previamente, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile, le linee guida operative di cui all'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, anche individuando i soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi di cui al presente comma, che non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

    Art. 2.

    Emergenza ambientale in Calabria

  4. In relazione allo stato di emergenza ambientale in atto nella regione Calabria, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 30 dicembre 2004, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' nominato il Commissario delegato cui sono attribuiti i poteri previsti dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2005, n. 3397, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 2005, e dall'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 2005, n. 3429, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2005, con applicazione delle procedure previste dall'articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53.

  5. Il Commissario di cui al comma 1 subentra nella titolarita' dei poteri in atto attribuiti al Commissario delegato nominato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2004, n. 3371, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 221 del 20 settembre 2004, anche con riferimento a tutti i rapporti in corso, avvalendosi delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con...

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