DECRETO-LEGGE 2 Luglio 2007, n. 81 - Disposizioni urgenti in materia finanziaria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare disposizioni per superare le difficolta' finanziarie e operative dell'Amministrazione centrale e degli enti locali, di garantire la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario, nonche' di intervenire rapidamente a sostegno di alcuni specifici settori dell'economia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti, delle infrastrutture, per gli affari regionali e le autonomie locali, del lavoro e della previdenza sociale, della difesa, degli affari esteri, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'universita' e della ricerca;

E m a n a il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Destinazione maggiori entrate

  1. Le maggiori entrate tributarie rispetto alle previsioni iniziali pari a 7.403 milioni di euro per l'anno 2007, a 10.065 milioni di euro per l'anno 2008 e a 10.721 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, incluse per l'anno 2007 nel provvedimento previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono destinate alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011.

  2. Gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 includono gli effetti finanziari degli interventi disposti con il presente decreto, ivi comprese le misure di sviluppo ed equita' sociale di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

    Art. 2.

    Utilizzo quota avanzo di amministrazione

  3. Non sono computate tra le spese rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno relativo alle province e ai comuni che negli ultimi tre anni hanno rispettato il patto di stabilita' interno le spese di investimento finanziate nell'anno 2007 mediante l'utilizzo di una quota dell'avanzo di amministrazione.

  4. Per i singoli enti locali l'esclusione delle spese di investimento e' commisurata all'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2005 e determinata:

    1. nella misura del 7,6 per cento per le province la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definita dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per le restanti province la misura e' dell'1,4 per cento;

    2. nella misura del 7,0 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definita dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per i restanti comuni la misura e' dell'1,3 per cento.

    Art. 3.

    Recupero maggiore gettito ICI

  5. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. il comma 39 e' sostituito dal seguente: "39. I trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 33 a 38, sulla base di una certificazione le cui modalita' sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.";

    2. il comma 46 e' sostituito dal seguente: "46. I trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 40 a 45, sulla base di una certificazione le cui modalita' sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.".

  6. Per l'anno 2007, fino alla determinazione definitiva dei maggiori gettiti dell'imposta comunale sugli immobili in base alle certificazioni di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 262 del 2006, come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, i contributi a valere sul fondo ordinario spettanti ai comuni sono ridotti in misura proporzionale alla maggiore base imponibile per singolo ente comunicata al Ministero dell'interno dall'Agenzia del territorio entro il 30 settembre 2007 e per un importo complessivo di euro 609.400.000. Per il medesimo periodo, in deroga all'articolo 179 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni sono autorizzati a prevedere ed accertare convenzionalmente quale maggiore introito dell'imposta comunale sugli immobili un importo pari alla detrazione effettuata per ciascun ente. Gli accertamenti relativi al maggior gettito reale effettuati dal 2007 sono computati a compensazione progressiva degli importi accertati convenzionalmente nel medesimo esercizio.

  7. Gli importi residui convenzionalmente accertati rilevano ai fini della determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000, affluendo tra i fondi vincolati e, ove l'avanzo non sia sufficiente, l'ente e' tenuto ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza.

  8. Ai soli fini del patto di stabilita' interno per i comuni tenuti al rispetto delle disposizioni in materia gli importi comunicati di cui al comma 2 sono considerati convenzionalmente accertati e riscossi nell'esercizio di competenza e conseguentemente i trasferimenti statali sono considerati al netto della riduzione di cui allo stesso comma 2.

  9. Con la medesima certificazione di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 262 del 2006, come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, i comuni indicano il maggiore onere in termini di interessi passivi per anticipazioni di cassa eventualmente attivate per un massimo di quattro mesi a decorrere dal mese di novembre 2007 in diretta conseguenza delle minori disponibilita' derivanti dalla riduzione di cui al comma 2. L'onere e' posto a carico dello Stato e rimborsato ai comuni nel limite complessivo di 6 milioni di euro, eventualmente ripartiti in misura proporzionale ai maggiori oneri certificati.

    Art. 4. Eliminazione vincolo limite alle riassegnazioni e spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali

  10. Il limite alle riassegnazioni di entrate di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applica per l'anno 2007.

  11. Per l'anno 2007 non si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

  12. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, viene stanziata per l'anno 2007 la somma di euro 217 milioni di euro, da utilizzare:

    1. per i rimborsi dovuti agli enti che abbiano effettuato i versamenti all'erario delle somme accantonate ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

    2. per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato a compensazione delle minori entrate conseguenti all'attuazione del comma 2.

  13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'effettuazione dei rimborsi di cui al comma 3, lettera a).

    Art. 5.

    Interventi in materia pensionistica

  14. Per l'anno 2007 si provvede, nel limite di 900 milioni di euro, all'incremento dei trattamenti di pensione per i soggetti che siano titolari di uno o piu' trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, nonche' delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, il cui importo complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, non superi quello massimo determinato ai...

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