LEGGE 23 dicembre 1993, n. 548 - Disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica

Coming into Force01 Gennaio 1994
Published date30 Dicembre 1993
Enactment Date23 Dicembre 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/12/30/093G0634/CONSOLIDATED/20141229
Official Gazette PublicationGU n.305 del 30-12-1993
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Prevenzione della fibrosi cistica) l. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, progetti- obiettivo, azioni programmate ed altre iniziative diretti a fronteggiare la fibrosi cistica, da considerarsi malattia di alto interesse sociale. 2. Gli interventi regionali di cui al comma 1 sono rivolti: a) alla prevenzione primaria ed alla diagnosi precoce e prenatale della fibrosi cistica; b) alla cura e alla riabilitazione dei malati di fibrosi cistica, provvedono anche alla fornitura a domicilio delle apparecchiature, degli ausili e dei presidi sanitari necessari per il trattamento complessivo; c) ad agevolare l'inserimento sociale, scolastico, lavorativo e sportivo dei malati di fibrosi cistica; d) a favorire l'educazione e l'informazione sanitaria del cittadino malato, dei suoi familiari, nonche' della popolazione, con riferimento alla cura ed alla prevenzione della fibrosi cistica; e) a provvedere alla preparazione ed all'aggiornamento professionale del personale socio-sanitario addetto; f) a promuovere programmi di ricerca atti a migliorare le conoscenze cliniche e di base della malattia per aggiornare la possibilita' di prevenzione, nonche' la diagnosi precoce, la cura e la riabilitazione.

Art 2.

(Interventi preventivi) 1. Ai fini della prevenzione e della diagnosi precoce della fibrosi cistica e delle sue complicanze, le regioni indicano alle unita' sanitarie locali, tenuto conto di criteri e metodologie stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo S della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sentito l'Istituto superiore di sanita', gli interventi operativi piu' idonei per: a) individuare le fasce di popolazione portatrici asintomatiche con rischio di trasmettere la malattia; b) adottare strategie di diagnosi precoce in tutti i nati; c) programmare gli interventi sanitari conseguenti alle attivita' di cui alle lettere a) e b).

Art 3.

(Obblighi delle regioni) 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tramite le unita' sanitarie locali provvedono a fornire gratuitamente il materiale medico, tecnico e farmaceutico necessario per l'aerosolterapia anche ultrasonica, l'ossigenoterapia, l'antibioticoterapia, la fisiochinesiterapia e la riabilitazione, la terapia nutrizionale enterale e parenterale e quanto altro ritenuto essenziale per la cura e la riabilitazione a domicilio dei malati di fibrosi cistica. I farmaci, i supplementi nutrizionali, i presidi sanitari e le apparecchiature di terapia e riabilitazione sono forniti ai pazienti direttamente dalle unita' sanitarie locali di residenza su prescrizione di un centro di cui al comma 2. 2. Le regioni istituiscono, a livello...

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