ORDINANZA 10 aprile 1987, n. 176 - Disposizioni per la presentazione delle domande per la riattazione degli edifici danneggiati dal sisma del 20 maggio 1985 nei comuni di L'Aquila, Lucoli e Tornimparte e per la conduzione delle verifiche tecniche. (Ordinanza n. 959/FPC/ZA)

Coming into Force23 Maggio 1987
Enactment Date10 Aprile 1987
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1987/05/08/087U0176/ORIGINAL
Published date08 Maggio 1987
Official Gazette PublicationGU n.105 del 08-05-1987
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 3, comma 9, della legge 28 ottobre 1986, n. 730;

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Sentiti la regione Abruzzo, i comuni di L'Aquila, Lucoli e Tornimparte e il gruppo nazionale per la difesa dai terremoti nella riunione del 4 marzo tenutasi presso il dipartimento della protezione civile;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1.

Le disposizioni di cui alla presente ordinanza sono dirette alla riattazione delle unita' immobiliari danneggiate dal terremoto del 20 maggio 1985 nei comuni di L'Aquila, Lucoli e Tornimparte.

Gli interventi devono essere effettuati per unita' strutturale allo scopo di conseguire, innanzitutto, la piena funzionalita' strutturale dell'edificio.

Art 2.

Per le finalita' di cui al precedente articolo ed a pena di decadenza, i proprietari o gli altri aventi titolo devono inoltrare, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, apposita domanda diretta al sindaco del comune nel quale e' ubicata l'unita' immobiliare danneggiata.

La domanda e' redatta in carta semplice secondo lo schema riportato nell'allegato A della presente ordinanza.

Art 3.

In caso di inerzia degli aventi titolo, il conduttore puo', a pena di decadenza, presentare domanda di contributo nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo comma dell'art. 2 e rimane legittimato ad ogni successiva attivita' necessaria alla riattazione dell'unita' immobiliare.

L'amministrazione concedente rimane estranea ad ogni controversia che in ogni caso possa insorgere in ordine alla spettanza del contributo.

Art 4.

La domanda di cui al precedente art. 2 deve essere corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio comprovante quanto segue:

  1. titolo in base al quale e' posta la domanda;

  2. la consistenza dell'unita' immobiliare e la destinazione d'uso all'atto del sisma;

  3. il nesso di causalita' tra il sisma del 20 maggio 1985 e i danni...

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