LEGGE 28 maggio 1981, n. 286 - Disposizioni per la iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale

Coming into Force26 Giugno 1981
End of Effective Date08 Ottobre 2010
Enactment Date28 Maggio 1981
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1981/06/11/081U0286/CONSOLIDATED/20100508
Published date11 Giugno 1981
Official Gazette PublicationGU n.159 del 11-06-1981
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati ad iscriversi ad una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno.

L'iscrizione e la frequenza ad una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non abbiano prestato o non prestino servizio presso le Forze armate dello Stato.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.

La quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale per le categorie indicate al precedente articolo 1 e' stabilita in L. 5.000.

Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'agricoltura e foreste, si provvede ad adeguare annualmente la quota stabilita nel precedente comma, sulla base delle variazioni percentuali del costo della vita quale risulta ai fini delle rilevazioni ISTAT per i conti economici nazionali pubblicati a marzo di ogni anno nella relazione sulla situazione economica del Paese.

Gli aumenti di cui al precedente comma decorrono dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 3.

La legge 24 dicembre 1966, n. 1261, e ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge sono abrogate.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 28 maggio 1981 PERTINI FORLANI - ROGNONI - LAGORIO - DARIDA - ANDREATTA - BARTOLOMEI Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

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