LEGGE 26 luglio 2002, n. 156 - Disposizioni in materia di rimborsi elettorali

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge

Art. 1.

  1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2001 per il rinnovo della Camera dei deputati e dell'Assemblea regionale siciliana e' differito al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  2. Le quote di rimborso relative agli anni 2001 e 2002 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine differito di cui al medesimo comma 1.

    L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157.

    Nota all'art. 1, comma 1

    - Il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici), e' il seguente

    "2. L'erogazione dei rimborsi e' disposta, secondo le norme della presente legge, con decreti del Presidente della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, per quanto riguarda il rinnovo della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, nonche' per i comitati promotori dei referendum, nei casi previsti dal comma 4. Con decreto del Presidente del Senato della Repubblica, a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica, si provvede all'erogazione dei rimborsi per il rinnovo del Senato della Repubblica, I movimenti o partiti politici che intendano usufruire dei rimborsi ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste per il rinnovo degli organi di cui al comma 1".

    Nota all'art. 1, comma 2

    - Per il testo del comma 6 dell'art. 1 della legge 3 giugno 1999, n. 57 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici), vedi la nota all'art. 2, comma 1, lettera b).

    Art. 2.

  3. Alla legge 3 giugno 1999, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni

    1. all'articolo 1, comma 5, dopo le parole: "e' pari" sono inserite le seguenti: ", per ciascun anno di legislatura degli organi stessi," e le parole: "lire 4.000" sono sostituite dalle seguenti

    "euro 1,00"; b) all'articolo 1, comma 6, le parole da: ", in misura pari" fino a: "al 15 per cento della somma spettante" e da: ", eccetto quello" fino a: "del 40 per cento" sono soppresse.

  4. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni

    1. all'articolo 9, comma 3, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e' ripartito...

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