Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; Visto in particolare l'articolo 4, comma 4, lettera c), della citata legge n. 59 del 1997, il quale prevede che il Governo provvede anche a ridefinire, riordinare e razionalizzare la disciplina relativa alla promozione della internazionalizzazione e della competitivita' delle imprese nel mercato globale; Visto, inoltre, l'articolo 11 della citata legge n. 59 del 1997, il quale dispone che il Governo provvede a riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, nonche' gli enti privati, controllati direttamente o indirettamente dallo Stato che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1998; Visto il parere della commissione parlamentare istituita ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997; Visto il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali; Visto il parere della conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

E m a n a il seguente decreto legislativo: Capo I Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) Art. 1.

Disposizioni generali

  1. E' istituito l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), di seguito denominato Istituto.

  2. L'Istituto ha sede in Roma ed ha personalita' giuridica di diritto pubblico, con autonomia patrimoniale e di gestione. E' posto sotto la vigilanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed adempie alle proprie funzioni, secondo criteri di efficienza ed economicita', sulla base delle deliberazioni adottate dal CIPE in materia di internazionalizzazione, in apposite riunioni da tenere almeno una volta ogni tre mesi.

    Art. 2.

    F u n z i o n i

  3. L'Istituto e' autorizzato a rilasciare garanzie, nonche' ad assumere in assicurazione i rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente secondo quanto stabilito ai sensi del comma 3, gli operatori nazionali nella loro attivita' con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana. Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche a banche nazionali o estere per crediti da esse concessi ad operatori nazionali o alla controparte estera, destinati al finanziamento delle suddette attivita', nonche' per i crediti dalle stesse concessi a Stati e banche centrali destinati al rifinanziamento di debiti di tali Stati.

  4. L'istituto puo' concludere accordi di riassicurazione e di coassicurazione con enti o imprese italiani, autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' con enti od imprese esteri ed organismi internazionali.

  5. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili sono definite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero del commercio con l'estero, tenendo anche conto degli accordi internazionali, nonche' della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato.

    Art. 3.

    Organizzazione

  6. L'Istituto puo' stipulare accordi o convenzioni con soggetti pubblici o privati al fine di agevolare i rapporti con gli utenti, limitatamente alla assistenza agli operatori, alla raccolta della documentazione ed all'espletamento delle prime fasi istruttorie.

    Art. 4.

    O r g a n i

  7. L'ordinamento dell'Istituto e' disciplinato dallo statuto, che ne determina i principi generali di organizzazione e di funzionamento.

  8. Lo statuto e' emanato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero.

  9. Sono organi dell'Istituto: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il comitato esecutivo; d) il collegio dei revisori; e) il comitato consultivo; f) il direttore generale.

  10. Il presidente dell'Istituto e' nominato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sulla esecuzione delle sue delibere e svolge le specifiche funzioni ed attivita' di interesse generale dell'Istituto ad esso delegate dal consiglio di amministrazione.

  11. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente, nonche' da sei membri, dei quali due nominati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dal Ministro del commercio con l'estero, ed uno dall'Istituto nazionale per il commercio estero. I componenti del consiglio di amministrazione e i loro supplenti sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su designazione, rispettivamente, dei Ministri competenti e del Presidente dell'ICE. Con il decreto di nomina il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica attribuisce ad uno dei componenti le funzioni di vicepresidente.

  12. Il consiglio di amministrazione: a) emana le direttive di carattere generale relative all'attivita' dell'Istituto; b) determina, in particolare, le condizioni generali di ammissibilita' alla garanzia e alla copertura assicurativa; c) procede alla valutazione del rischio relativo a ciascun Paese, sulla base delle direttive del CIPE, definendo sul piano tecnico gli eventuali limiti massimi degli impegni assicurativi assumibili per ciascun Paese; d) stabilisce le condizioni per il rilascio di garanzie, nonche' di assicurazione e riassicurazione, e le condizioni e procedure di liquidazione degli indennizzi; e) approva i bilanci dell'Istituto; f) adotta il regolamento di amministrazione e di contabilita' dell'Istituto, conformandosi, quanto alle norme sul bilancio, alle disposizioni del codice civile in materia di impresa; g) formula proposte di modifica della delibera di cui all'articolo 2, comma 3, e dello statuto; h) delibera l'emissione di obbligazioni e l'assunzione di mutui e prestiti; i) delibera transazioni e cessioni di crediti nel quadro delle iniziative di recupero degli indennizzi erogati; l) delibera sugli altri argomenti che il presente decreto e lo statuto attribuiscono alla sua competenza.

  13. Le delibere di cui al comma 6, lettere e), f), h) ed i), sono soggette all'approvazione del Ministero vigilante. Il Ministero vigilante approva le delibere di cui al comma 6, lettere e), f), h) ed i), o le restituisce con motivati rilievi per il riesame entro dieci giorni dalla data di ricezione; trascorso tale termine, le delibere non restituite si intendono approvate.

  14. Il comitato esecutivo e' composto dal presidente del consiglio di amministrazione e da tre membri scelti dal consiglio stesso. Nel rispetto degli indirizzi, direttive e determinazioni fissati dal consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo: a) delibera, su proposta del direttore generale, in ordine alle singole richieste di concessione della promessa di garanzia o di assunzione della garanzia e di liquidazione degli indennizzi; b) svolge ogni altra attivita' e funzione ad esso attribuita dal consiglio di amministrazione.

  15. Il comitato esecutivo puo' delegare le competenze proprie al direttore generale ed a dirigenti dell'Istituto.

  16. Il comitato consultivo e' composto da undici membri di comprovata esperienza nelle materie attinenti alle attivita' dell'Istituto, rappresentanti degli operatori economici dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del credito e delle altre categorie interessate. I componenti del comitato consultivo sono nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il comitato consultivo esprime pareri sugli argomenti ad esso sottoposti dal consiglio di amministrazione e puo' formulare proposte.

  17. Il collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e tre supplenti iscritti all'albo dei revisori contabili, svolge i compiti previsti dal codice civile per i sindaci. Il presidente ed i membri del collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

    Un membro effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; un membro effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero del commercio con l'estero.

  18. Il direttore generale dell'Istituto, nominato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del comitato stesso e sulla gestione complessiva dell'Istituto. Il...

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