LEGGE 30 luglio 1998, n. 274 - Disposizioni in materia di attivita' produttive

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni per il riordino della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

  1. Il Governo e' delegato ad emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante la nuova disciplina dell'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, procedendo all'abrogazione del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione dell'articolo 2-bis del citato decretolegge n. 26 del 1979.

  2. In sede di adozione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) definizione dell'amministrazione straordinaria quale procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con finalita' conservative delle attivita' aziendali, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione dell'esercizio; b) individuazione delle imprese soggette alla procedura avente come parametro un numero di dipendenti non inferiore a duecento da almeno un anno e un indebitamento complessivo non inferiore ai due terzi dell'attivo lordo e dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni; c) individuazione del presupposto oggettivo della procedura nell'esistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attivita' aziendali nei modi indicati dalla lettera m); d) articolazione del procedimento in due fasi: la prima di dichiarazione dello stato di insolvenza, e la seconda, eventuale, di apertura della procedura di amministrazione straordinaria; e) attribuzione al tribunale del potere di dichiarare con sentenza lo stato di insolvenza delle imprese eventualmente da assoggettare ad amministrazione straordinaria, acquisito l'avviso del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; f) nomina da parte del tribunale, con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, di uno o piu' commissari giudiziali, su indicazione vincolante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ovvero in via autonoma, se l'indicazione non venga tempestivamente formulata; g) determinazione degli effetti immediati della dichiarazione dello stato di insolvenza sulla base di quelli stabiliti dal capo II del titolo III delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con gli adattamenti opportuni alla particolarita' del procedimento, e con previsione altresi' del potere del tribunale di affidare al commissario giudiziale la gestione dell'impresa; h) previsione che il tribunale, sulla base di apposita relazione del commissario giudiziale, da depositare entro trenta giorni dalla nomina, e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dichiari con decreto, entro un termine non superiore a un mese dal deposito della relazione, l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria ovvero il fallimento dell'impresa, a seconda che ricorra o meno il presupposto indicato nella lettera c); i) attribuzione al tribunale del potere di disporre, anche in via di conversione del fallimento, l'estensione della procedura alle imprese appartenenti al medesimo gruppo che si trovino in stato di insolvenza, qualora ricorra il presupposto indicato nella lettera c) o quando risulti comunque opportuna la gestione unitaria della procedura nell'ambito del gruppo; l) attribuzione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel caso di apertura della procedura, del potere di nomina di uno o piu' commissari straordinari e di un comitato di sorveglianza composto da creditori e da esperti, delle funzioni di vigilanza sulla procedura nonche' della fissazione dei criteri per la scelta dei commissari straordinari e dei consulenti degli organi della procedura; m) previsione di due alternativi indirizzi della procedura di amministrazione straordinaria, rispettivamente volti: 1) alla cessione a terzi dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa della durata di un anno che garantisca, per quanto possibile, la salvaguardia dei livelli occupazionali e dell'unita' operativa dei complessi da trasferire; 2) alla ristrutturazione economicofinanziaria dell'impresa, sulla base di un programma della durata di due anni volto al risanamento dell'impresa; n) conformazione della disciplina della prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, in entrambi i casi indicati nella lettera m), alle disposizioni e agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta' e coordinamento della medesima con le norme vigenti in materia di finanziamenti e di altre agevolazioni pubbliche alle imprese; o) disciplina della procedura sulla base delle disposizioni della legge fallimentare relative alla liquidazione coatta amministrativa, in quanto compatibili con i principi e i criteri direttivi stabiliti nel presente comma e con le modificazioni ed integrazioni richieste da questi ultimi; p) determinazione dei poteri del commissario straordinario e della disciplina delle autorizzazioni al compimento dei relativi atti secondo criteri che privilegino la rapidita' e l'efficacia dell'azione commissariale, limitando il controllo preventivo agli atti di maggiore rilevanza; q) previsione che sia assicurata, ai sensi delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la tutela dei crediti maturati dalle imprese fornitrici antecedentemente alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che siano garantiti integralmente i crediti sorti durante la continuazione dell'esercizio dell'impresa; r) definizione della disciplina penale della procedura mediante estensione all'amministrazione straordinaria, nei limiti della compatibilita', delle disposizioni previste dai capi I, II e IV del titolo VI delle disposizioni approvate con regio decreto 16...

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