LEGGE 31 luglio 2002, n. 179 - Disposizioni in materia ambientale

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge

ART. 1.

(Personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio).

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e' incrementata di 630.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002.

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1

- Il comma 2, dell'art. 5, della legge 23 marzo 2001, n. 93, recante: "Disposizioni in campo ambientale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2001, n. 79, e' il seguente

"2. In relazione all'incremento ed alla accresciuta complessita' dei compiti assegnati al Ministero dell'ambiente e allo scopo di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo dirigenziale, sono destinate alle sperimentazioni e relative contrattazioni collettive risorse pari a lire 1.000 milioni a decorrere dal 2001. Le modalita' di ripartizione e di erogazione del suddetto importo saranno determinate nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa prevista dall'art. 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.".

ART. 2.

(Potenziamento dell'organico del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente).

1. Il Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente e' potenziato di 229 unita' di personale, secondo la tabella A allegata alla presente legge, da considerare in soprannumero rispetto all'organico vigente dell'Arma dei carabinieri. A tale fine e' autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari per un numero corrispondente di unita' di personale.

2. Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio ed al vestiario.

3. Per la copertura dei conseguenti oneri e' autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002.

ART. 3 (Provvidenze per il controllo delle emissioni inquinanti).

1. Per la promozione e la valutazione di misure e di programmi, per quanto di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, relativi ai settori della mobilita', della produzione di energia elettrica, delle fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica e dell'assorbimento di carbonio, e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 1.033.000 euro per l'anno 2002 e di 1.953.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' data priorita' alla promozione e valutazione delle misure e dei programmi relativi alla mobilita' che incentivino il trasporto su ferro delle merci, le metropolitane e il trasporto pubblico al fine della riduzione dell'inquinamento atmosferico, in particolare nelle aree urbane, a tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente.

ART. 4.

(Misure a favore della riduzione di emissioni inquinanti nel comune di Prato).

1. Per la realizzazione di un programma di interventi rivolto alla riconversione a gas metano o a gas di petrolio liquefatti (gpl) dell'intera dotazione del parco dei veicoli circolanti adibiti al trasporto pubblico e a servizi di pubblica utilita', ovvero all'adozione di ulteriori interventi finalizzati al miglioramento della qualita' dell'aria e dell'ambiente e all'abbattimento delle emissioni inquinanti, e' autorizzata a favore del comune di Prato la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

ART. 5 (Provvedimenti per l'ottimizzazione delle procedure e degli strumenti per la valutazione e riduzione degli impatti sull'ambiente).

1. Al fine di una piu' efficiente applicazione delle norme comunitarie in materia di valutazione dell'impatto ambientale, di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, di valutazione del rischio ambientale dei prodotti chimici e degli organismi geneticamente modificati, nonche' per lo sviluppo dei sistemi di certificazione ambientale, e' autorizzata la spesa complessiva di 4.900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002 per

a) l'istituzione degli Osservatori ambientali, finalizzati alla verifica dell'ottemperanza alle pronunce di compatibilita' ambientale di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, nonche' al monitoraggio dei problemi ambientali nelle fasi di realizzazione e primo esercizio di talune opere di particolare rilevanza tra quelle sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni. Le modalita' di organizzazione e funzionamento degli Osservatori ambientali sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per il funzionamento degli Osservatori e' stabilita la spesa nell'ambito dell'autorizzazione di cui al presente comma e nel limite massimo di 2.065.000 euro a decorrere dall'anno 2002; b) lo svolgimento delle attivita' previste dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento; c) le attivita' di studio, ricerca e sperimentazione relative alla valutazione ambientale di piani e di programmi suscettibili di impatto sull'ambiente, nonche' alla promozione e allo sviluppo di sistemi di gestione ambientale e di qualificazione ecologica dei prodotti, nell'ambito del sistema EMAS-Ecolabel; d) le attivita' di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio relative alla valutazione del rischio ambientale di microrganismi e di organismi geneticamente modificati, di cui ai decreti legislativi 12 aprile 2001, n. 206, e 3 marzo 1993, n. 92, alla valutazione di biocidi e di prodotti fitosanitari, di cui ai decreti legislativi 25 febbraio 2000, n. 174, e 17 marzo 1995, n.

194, e alla valutazione di sostanze chimiche pericolose, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.

2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e' autorizzato alla stipula di apposite convenzioni, nei limiti dell'autorizzazione di cui al comma 1, con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), con universita', istituti scientifici, enti di ricerca e soggetti pubblici o privati opportunamente qualificati.

Note all'art. 5

- La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante: istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 1986.

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, recante: regolamentazione delle pronunce di compatibilita' ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 1988.

- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante: attuazione della direttiva 96/61/CE, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 1999.

- Il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, recante: attuazione della direttiva 98/81/CE, che modifica la direttiva 90/219/CE, concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 giugno 2001.

- Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, recante

attuazione della direttiva 90/220/CEE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 1993.

- Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante: attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2000.

- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante: attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995.

- Il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante: Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1997.

ART. 6.

(Programma strategico di comunicazione ambientale).

1. Per l'attuazione di un programma di comunicazione ambientale, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e gli imprenditori alle esigenze e ai problemi relativi all'ambiente e di promuovere iniziative per la tutela delle risorse ambientali, e' autorizzata la spesa di 3.437.000 euro per l'esercizio finanziario 2002 e di 2.677.000 euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2003.

2. Ai fini della...

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