LEGGE 13 maggio 1999, n. 133 - Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale

Coming into Force18 Maggio 1999
Enactment Date13 Maggio 1999
Published date17 Maggio 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/05/17/099G0208/CONSOLIDATED/20170209
Official Gazette PublicationGU n.113 del 17-05-1999 - Suppl. Ordinario n. 96
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: ART. 1. (Interventi strutturali per la perequazione del prelievo fiscale).

  1. In considerazione dell'esigenza di consentire l'emersione di redditi sottratti ad imposizione e di garantire l'equilibrata ridistribuzione del prelievo tra i contribuenti, il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi volti al riequilibrio della pressione delle imposte sui redditi, tenuto conto degli effetti conseguiti nell'ambito della lotta all'evasione fiscale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

    1. previsione di una procedura di determinazione del maggior gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale, scorporando dall'incremento di gettito, rispetto all'anno precedente, delle imposte sui redditi autoliquidate gli effetti dell'andamento delle grandezze macroeconomiche e degli interventi normativi;

    2. ai fini di quanto previsto alla lettera a), tra gli strumenti di lotta all'evasione ed all'elusione fiscale deve essere inclusa la previsione di controlli di merito almeno una volta ogni due anni per i contribuenti con fatturato superiore a 50 miliardi di lire e almeno una volta ogni quattro anni per quelli con fatturato complessivo tra 10 e 50 miliardi di lire in concomitanza con l'entrata a regime degli studi di settore;

    3. utilizzo del maggior gettito di cui alla lettera a) in misura prevalente mediante la sua restituzione ai contribuenti, con priorita' ai titolari di redditi compresi negli scaglioni piu' bassi, mediante modifiche delle aliquote, delle detrazioni, delle deduzioni o dei limiti degli scaglioni delle imposte dirette, nonche' in misura residuale mediante l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, secondo modalita' di attuazione fissate con i decreti legislativi, e con la costituzione di un apposito fondo nel bilancio di previsione dello Stato, nel quale iscrivere il gettito oggetto della restituzione. Nella determinazione delle nuove aliquote, detrazioni e deduzioni nonche' dei nuovi limiti degli scaglioni delle imposte dirette si avra' particolare riguardo alle famiglie numerose, alle famiglie monoreddito, alle famiglie con componenti affetti da handicap o di eta' superiore agli anni settanta e a quelle con figli a carico disoccupati;

    4. applicazione della procedura di determinazione del maggior gettito di cui alla lettera a) a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

  2. Il Documento di programmazione economico-finanziaria, o la sua nota di variazione, indica l'importo massimo del fondo di cui al comma 1, lettera c), utilizzabile nell'esercizio successivo. Detto fondo sara' comunque utilizzato nel limite delle somme autoliquidate. Nell'esercizio ancora successivo l'importo massimo di cui al primo periodo sara' integrato di una somma corrispondente alle eventuali maggiori somme autoliquidate rispetto a quanto indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria, o nella sua nota di variazione.

  3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento, successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

  4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

  5. Al comma 1 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: " entro il termine di decadenza di diciotto mesi " sono sostituite dalle seguenti: " entro il termine di decadenza di quarantotto mesi ".

Art 2.

(Modifiche alla disciplina dei redditi di impresa).

  1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi aventi ad oggetto la modifica delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi applicabili alle imprese individuali e alle societa' di persone, in regime di contabilita' ordinaria, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

    1. tassazione separata, con aliquota allineata a quella prevista per le persone giuridiche, della parte dei redditi d'impresa soggetta al regime di cui all'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dei residui redditi di impresa, eccedenti la predetta parte;

    2. previsione, per i periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 1° gennaio 2000, della facolta' per il contribuente di richiedere:

    1) la separazione dell'imposizione sui menzionati soggetti da quella dell'imprenditore, dei collaboratori familiari e dei soci;

    2) l'assoggettamento del reddito di impresa ad imposta proporzionale, con applicazione dello stesso regime previsto per le persone giuridiche;

    3) l'assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone fisiche dei redditi corrisposti dall'impresa all'imprenditore, ai collaboratori familiari e ai soci, con applicazione del credito di imposta per l'imposta assolta dall'impresa.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si attuano nel limite delle residue disponibilita' del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c).

  3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'acquisizione del parere, che viene espresso con la procedura di cui all'articolo 3, commi 14 e seguenti, della citata legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni.

  4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, e previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi,disposizioni integrative o correttive.

  5. All'articolo 3, comma 162, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. alla lettera b), dopo le parole: " rispetto alle corrispondenti voci risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta in corso alla data del 30 settembre 1996; " sono inserite le seguenti: " la nuova disciplina puo' essere applicata anche con riferimento a un moltiplicatore di tale incremento; ";

    2. dopo la lettera b) e' inserita la seguente: "b-bis) possibilita' di applicare la nuova disciplina con riferimento all'intero patrimonio netto delle imprese individuali e delle societa' di persone in regime di contabilita' ordinaria; "

  6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dal quarto periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 30 settembre 1996, anche con riferimento all'incremento registrato nei primi tre periodi di imposta successivi a quello predetto, e per l'emanazione dei provvedimenti di attuazione del comma 5 trovano applicazione le disposizioni dei commi 3 e 4.

  7. Gli utili relativi agli esercizi in corso al 31 dicembre 1998 e al 31 dicembre 1999 distribuiti dalle societa' fruenti delle agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, e per i quali e' attribuito ai soci il credito d'imosta limitato, possono essere esclusi dalla formazione del reddito d'impresa se determinano la riduzione o l'annullamento di perdite rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, comma 3, e dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il medesimo regime si applica in caso di distribuzione, alle riserve formate con utili fruenti delle predette agevolazioni, relativi all'esercizio in corso al 31 dicembre 1997. La disposizione non si applica per le imprese cedute e per quelle che hanno subito operazioni sul capitale.

  8. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per il successivo, il reddito complessivo netto dichiarato dalle societa' e dagli enti commerciali indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 19 per cento per la parte corrispondente al minore tra l'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del citato testo unico, anche mediante contratti di locazione finanziaria, effettuati negli stessi periodi e quello dei conferimenti in denaro nonche' degli accantonamenti di utili a riserva eseguiti nei periodi medesimi. Per le societa' e gli enti commerciali di cui al citato articolo 87, comma 1, lettera d), le disposizioni del presente comma si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

  9. Agli effetti del comma 8:

    1. gli investimenti devono riguardare beni destinati a strutture situate nel...

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