Disposizioni generali

AutoreMassimiliano Di Pirro
Pagine44-324

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R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443. Approvazione del Codice di procedura civile

(Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 1940)

VITTORIO EMANUELE III, PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D’ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D’ETIOPIA

Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 2814, che autorizza il Governo del Re Imperatore ad emanare un nuovo Codice di procedura civile;

Sentito il parere della Commissione delle Assemblee legislative, a termini dell’articolo 2 della legge 30 dicembre 1923, n. 2814, e dell’art. 3 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

  1. Il testo del Codice di procedura civile è approvato ed avrà esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1942.

  2. Un esemplare del Codice di procedura civile, firmato da Noi e contrassegnato dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, servirà di originale e sarà depositato e custodito nell’Archivio del Regno.

  3. La pubblicazione del Codice di procedura civile si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato a ciascuno dei Comuni del Regno, per essere depositato nella sala comunale, e tenuto ivi esposto, durante un mese successivo, per sei ore in ciascun giorno, affinché ognuno possa prenderne cognizione.

    Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a S. Rossore, addì 28 ottobre 1940.

    VITTORIO EMANUELE

    MUSSOLINI - GRANDI

    Visto, il Guardasigilli: GRANDI

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    @Libro I. Disposizioni generali

    @@Titolo I. Degli organi giudiziari

    @@@Capo I. Del giudice

    @@@@Sezione I. Della giurisdizione e della competenza in generale

    La giurisdizione è l’attività esercitata dai giudici volta ad applicare, nel caso concreto, le norme giuridiche. Ciò consente di distinguerla sia dall’attività amministrativa (attività di cura in concreto degli interessi pubblici esercitata dagli organi della pubblica amministrazione) sia dall’attività legislativa (produzione di norme giuridiche generali ed astratte da parte del Parlamento o, con riferimento ai decreti legge ed ai decreti legislativi, del Governo).

    A seconda della natura della controversia sottoposta all’esame del giudice, si distingue tra giurisdizione civile, penale ed amministrativa.

    La giurisdizione civile, della quale si occupa il presente codice, ha ad oggetto una controversia tra soggetti privati in relazione alla violazione di un diritto soggettivo. Una parte (attore o ricorrente) chiama in giudizio un’altra parte (convenuto o resistente) affinché il giudice stabilisca se, nel caso concreto, vi è stata la lesione di un diritto e ripristini l’ordine violato. Così, ad esempio, il venditore può citare in giudizio il compratore per ottenere il pagamento del prezzo, il pedone investito da un automobilista può chiedere al giudice che condanni quest’ultimo al risarcimento dei danni, chi è stato occultamente privato del possesso di un bene può chiedere di essere reintegrato nel possesso stesso etc.

    Si ha giurisdizione civile anche quando la controversia sorge tra un privato e la pubblica amministrazione, qualora quest’ultima agisca come un privato.

    La giurisdizione penale, invece, ha ad oggetto una controversia tra un soggetto e lo Stato, controversia conseguente alla commissione di un reato.

    La giurisdizione amministrativa, infine, ha ad oggetto una controversia tra un privato e la pubblica amministrazione, in relazione alla violazione di un interesse legittimo. Colui che si ritiene leso, ad esempio, da un atto di espropriazione illegittimo può rivolgersi al giudice amministrativo per ottenere l’annullamento dell’atto.

    La nozione di giurisdizione è stata poi ulteriormente scandagliata dalla dottrina, che parla di giurisdizione ora come attività di composizione, secondo diritto, dei conflitti di interessi (Carnelutti), ora come attuazione, in via sostitutiva, dei diritti sostanziali (Mandrioli).

    La giurisdizione presenta i seguenti caratteri:

    statualità, in quanto è esercitata soltanto da organi dello Stato e non è ipotizzabile

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    un’attività giurisdizionale regionale;

    - pubblicità e terzietà, in quanto è esercitata da organi pubblici in posizione di imparzialità, indipendenza e terzietà rispetto agli interessi in conflitto.

    La giurisdizione è esercitata in nome del popolo (art. 101 Cost.) ed è affidata ai giudici ordinari, cioè a giudici "istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario" (art. 102 Cost.).

    Sul significato di queste enunciazioni non vi è uniformità di vedute in dottrina. Secondo alcuni, dalle norme suindicate si ricava il principio di unità della giurisdizione, in forza del quale la giurisdizione ordinaria è quella generale cui appartengono tutte le materie non appartenenti a giudici speciali (Mandrioli, Satta). Altri (Attardi), invece, affermano che alcuni giudici speciali, come il Tar e il Consiglio di Stato, in materia di interessi legittimi hanno una competenza non meno generale dei giudici ordinari, per cui la giurisdizione di questi ultimi è generale soltanto in mate-ria di diritti soggettivi.

    Un diverso orientamento (Tommaseo) ritiene che la giurisdizione sia unitaria, in quanto l’essenza dell’attività giurisdizionale è la stessa per ogni tipo di giurisdizione (ordinaria e speciale).

    1· Giurisdizione dei giudici ordinari

    La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice.

    1 · LA GIURISDIZIONE CIVILE E I GIUDICI ORDINARI

    La giurisdizione civile è, di regola, esercitata dai giudici ordinari (art. 102 Cost.) e ha ad oggetto la tutela dei diritti soggettivi (artt. 24 Cost. e 2907 c.c.). Si tratta, peraltro, di una giurisdizione di tipo residuale, poiché è "civile" la funzione giurisdizionale che non sia penale (preordinata alla repressione dei reati attraverso l’applicazione delle sanzioni penali) o amministrativa (avente ad oggetto la tutela degli interessi legittimi nei confronti della pubblica amministrazione e dei diritti soggettivi nelle materie di competenza esclusiva del giudice amministrativo).

    La giurisdizione civile ordinaria si suddivide nei seguenti sottotipi:

    - giurisdizione di cognizione o contenziosa, volta alla risoluzione di una controversia al fine di accertare una determinata situazione giuridica. Nell’ambito del processo di cognizione il giudice valuta, cioè, se esiste il diritto soggettivo dell’attore o del ricorrente (ossia, di colui che invoca l’intervento del giudice) e se questo diritto è stato effettivamente violato. Si pensi, ad esempio, al caso in cui un terzo distrugga la mia motocicletta: il giudice da me invocato per ottenere il risarcimento del danno dovrà valutare se effettivamente io sono proprietario del bene. Se si dovesse dimostrare che la motocicletta era di proprietà di mio fratello, il giudice non potrà procedere nel giudizio dal momento che io non risulto titolare di alcun diritto soggettivo sul bene distrutto;

    - giurisdizione esecutiva, finalizzata non ad accertare un determinato diritto (come la giurisdizione contenziosa) ma a dare attuazione a un diritto già accertato;

    - giurisdizione cautelare, con la quale il giudice assicura l’utilità del risultato del procedimento contenzioso o esecutivo;

    - giurisdizione volontaria, la quale, a differenza della giurisdizione contenziosa, non presuppone l’esistenza di una controversia, ma la necessità di controllare determinate attività

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    dei privati o la gestione di particolari interessi (ad esempio, amministrazione dei beni ereditari).

    Giudici ordinari sono il Giudice di pace, il Tribunale, la Corte d’appello e la Cassazione (art. 1 ord. giud.). Il giudice conciliatore è stato soppresso con l’entrata in vigore dell’ufficio del Giudice di pace, continuando a sussistere solamente fino all’esaurimento delle cause pendenti.

    Analogamente, è scomparsa la figura del Pretore (art. 1, d.lgs. n. 51/1998) - salvo l’esaurimento degli affari pendenti - e le sue funzioni sono state trasferite al tribunale ordinario.

    Il d.lgs. n. 51/1998, inoltre, da un lato ha confermato la figura del giudice istruttore in funzione di giudice monocratico; dall’altro, ha previsto (modificando l’art. 48 ord. giud.) che il Tribunale normalmente decide in composizione monocratica, salvi i casi espressamente previsti dall’art. 50bis c.p.c. nei quali decide in composizione collegiale.

    2 · LA GIURISDIZIONE SPECIALE

    È l’attività svolta da organi non appartenenti all’autorità giudiziaria ordinaria, avente ad oggetto materie determinate che richiedono competenze particolari.

    L’art. 102 Cost., al fine di evitare il moltiplicarsi incontrollato dei giudici speciali e di garantire, quindi, il principio di unità della giurisdizione, vieta l’istituzione di nuovi giudici straordinari o speciali. Inoltre, la VI disposizione transitoria della Costituzione impone la revisione dei giudici speciali già esistenti, ad eccezione del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei Tribunali militari (art. 103 Cost.), nel termine (non perentorio) di cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione.

    Sono giudici speciali il Consiglio di Stato, i Tribunali amministrativi regionali, la Corte dei conti, il Tribunale superiore delle acque pubbliche, i Commissari regionali liquidatori di usi civici, i Tribunali militari e le Commissioni tributarie.

    Il Consiglio di Stato e i Tar hanno una giurisdizione generale di legittimità (annullamento degli atti lesivi di interessi legittimi), una giurisdizione eccezionale di merito nei casi espressamente previsti dalla legge (in questi casi il giudice può annullare, rifor-mare o sostituire l’atto amministrativo illegittimo, non conveniente o inopportuno) e una giurisdizione esclusiva (nel qual caso, il giudice si occupa anche dei diritti soggettivi).

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