LEGGE 3 febbraio 2011, n. 4 - Disposizioni in materia di etichettatura e di qualita'' dei prodotti alimentari. (11G0039)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

Estensione dei contratti di filiera e di distretto a tutto il territorio nazionale

  1. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

    1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge e nel rispetto dei criteri di riparto territoriale stabiliti dalla medesima deliberazione del CIPE, ovvero nei limiti finanziari fissati dall'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nonche' dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura

    .

    N O T E

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note all'art. 1:

    - Si riporta il testo dell'art. 66 della legge 27

    dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni

    (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato):

    Art. 66 (Sostegno della filiera agroalimentare). -

    1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge e nel rispetto dei criteri di riparto territoriale stabiliti dalla medesima deliberazione del CIPE, ovvero nei limiti finanziari fissati dall'art. 1, comma 354, della legge 30

    dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nonche' dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27

    maggio 2005, n. 102, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura.

    2. I criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

    Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    3. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' istituito un regime di aiuti conformemente a quanto disposto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura nonche' dalla comunicazione della Commissione delle

    Comunita' europee 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, recante aiuti di Stato e capitale di rischio, pubblicata nella

    Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C/235 del 21

    agosto 2001. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005

    .

    Art. 2

    Rafforzamento della tutela e della competitivita' dei prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualita' nazionale di produzione integrata

  2. All'articolo 6 della legge 11 aprile 1974, n. 138, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

    Le sanzioni di cui ai commi primo e secondo sono raddoppiate se la violazione riguarda prodotti a denominazione protetta ai sensi dei regolamenti (CE) n. 509/2006 e n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, o se la violazione riguarda locali in cui sono lavorati i predetti prodotti

    .

  3. Al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e di evitare che siano indotti in errore, e' vietata nelle etichettature delle miscele di formaggi l'indicazione di formaggi a denominazione di origine protetta (DOP), tranne che tra gli ingredienti, a condizione che per ciascun formaggio DOP la percentuale utilizzata non sia inferiore al 20 per cento della miscela e che ne sia stata data comunicazione al relativo consorzio di tutela, che puo' verificarne l'effettivo utilizzo nella percentuale dichiarata; in ogni caso, l'indicazione tra gli ingredienti deve essere riportata utilizzando i medesimi caratteri, dimensioni e colori delle indicazioni concernenti gli altri ingredienti.

  4. E' istituito il «Sistema di qualita' nazionale di produzione integrata», di seguito denominato «Sistema». Il Sistema e' finalizzato a garantire una qualita' del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti. Il Sistema assicura che le attivita' agricole e zootecniche siano esercitate in conformita' a norme tecniche di produzione integrata, come definita al comma 4; la verifica del rispetto delle norme tecniche e' eseguita in base a uno specifico piano di controllo da organismi terzi accreditati secondo le norme vigenti.

  5. Si definisce «produzione integrata» il sistema di produzione agroalimentare che utilizza tutti i mezzi produttivi e di difesa delle produzioni agricole dalle avversita', volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici. I requisiti e le norme tecniche che contraddistinguono la produzione integrata, nonche' le procedure di coordinamento da seguire da parte delle regioni e delle province autonome che hanno gia' istituito il sistema di produzione integrata nei propri territori, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I prodotti conformi al Sistema possono essere contraddistinti da uno specifico segno distintivo. Il decreto di cui al secondo periodo prevede le opportune forme di coordinamento in relazione a eventuali segni distintivi gia' adottati dalle regioni o dalle province autonome per la produzione integrata.

  6. L'adesione al Sistema e' volontaria ed e' aperta a tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la disciplina di produzione integrata e si sottopongono ai relativi controlli.

  7. Con successivi provvedimenti, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a istituire, al proprio interno, un organismo tecnico-scientifico, eventualmente organizzato in gruppi di lavoro omogenei per materia, con il compito di definire:

    1. il regime e le modalita' di gestione del Sistema;

    2. la disciplina produttiva;

    3. il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi al Sistema;

    4. adeguate misure di vigilanza e controllo.

  8. Ai componenti dell'organismo tecnico-scientifico di cui al comma 6 non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso di spese.

  9. Le disposizioni del presente articolo divengono efficaci dopo il completamento della procedura di notifica alla Commissione europea.

  10. All'attuazione dei commi 3, 4, 5 e 6 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

    Note all'art. 2:

    - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 11 aprile

    1974, n. 138 (Nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana), come modificato dalla presente legge:

    Art. 6. - Ferme le sanzioni previste dal codice penale o da altre leggi speciali, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

    1) da L. 1.000.000 a L. 2.000.000 a carico di chiunque violi le disposizioni di cui all'art. 1.

    A detta sanzione si aggiunge quella di L. 500 per ogni litro di latte fresco o di latte liquido ottenuto, in tutto o in parte, con latte in polvere o altri latti comunque conservati o per ogni chilogrammo di prodotti caseari preparati con i latti stessi.

    La medesima sanzione di L. 500 al chilogrammo si applica per la detenzione di prodotti di cui all'ultimo comma dell'art. 1;

    2) da L. 2.000.000 a L. 3.000.000, qualora le infrazioni di cui all'art. 1 riguardino latte in polvere che ha beneficiato dell'aiuto comunitario per essere destinato ad uso zootecnico. In questo caso, colui che ha beneficiato dell'aiuto comunitario e', altresi', punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento dell'importo pari a tre volte quello dell'aiuto riscosso sui quantitativi di latte in...

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