Disposizioni di rinvio

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LIBRO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI 21
casi in cui non definisce nemmeno
in parte il giudizio.
2. Il giudice pronuncia sentenza
non definitiva quando decide solo
su alcune delle questioni, anche se
adotta provvedimenti istruttori per
l’ulteriore trattazione della causa.
Art. 37.ERRORE SCUSABILE
1. Il giudice può disporre, anche
d’ufficio, la rimessione in termini
per errore scusabile in presenza di
oggettive ragioni di incertezza su
questioni di diritto o di gravi impe-
dimenti di fatto1 2 3.
1 Nei giudizi riproposti a seguito di decla-
ratoria di difetto di giurisdizione, art. 11,
co. 5.
2 In caso di esito negativo della notificazio-
ne per causa non imputabile al ricorrente,
art. 44, co. 4.
3 In caso di tardivo deposito di memorie e
documenti, art. 53, co. 2.
TITOLO V – DISPOSIZIONI
DI RINVIO
Art. 38.RINVIO INTERNO
1. Il processo amministrativo si
svolge secondo le disposizioni del
Libro II che, se non espressamen-
te derogate, si applicano anche alle
impugnazioni e ai riti speciali4.
Art. 39.RINVIO ESTERNO
1. Per quanto non disciplinato dal
presente codice si applicano le di-
sposizioni del codice di procedu-
ra civile, in quanto compatibili o
espressione di principi generali.
2. Le notificazioni degli atti del pro-
cesso amministrativo sono comun-
que disciplinate dal codice di pro-
cedura civile e dalle leggi speciali
concernenti la notificazione degli
atti giudiziari in materia civile5.
4 Art. 32 (nota 2).
5 Gli articoli da 137 a 151 del c.p.c. (moda-
lità di notificazione) sono riportati nell’ap-
pendice.

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