LEGGE 26 gennaio 1980, n. 16 - Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana e all'estero

Coming into Force12 Febbraio 1980
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1980/02/11/080U0016/CONSOLIDATED/19940210
Enactment Date26 Gennaio 1980
Published date11 Febbraio 1980
Official Gazette PublicationGU n.40 del 11-02-1980
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

I cittadini italiani, gli enti e le societa' italiane titolari direttamente o indirettamente, in parte o nella totalita', di beni, diritti e interessi perduti in territori gia soggetti alla sovranita' italiana, ad eccezione della zona B dell'ex territorio libero di Trieste, o all'estero, a seguito di confische o di provvedimenti limitativi od impeditivi della proprieta' comunque adottati dalle autorita' straniere esercenti la sovranita' su quei territori, potranno percepire gli indennizzi loro dovuti per tali perdite, ivi compresi quelli provenienti da accordi internazionali, e relative integrazioni detratte le eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti.

Tali indennizzi saranno corrisposti fino all'ammontare di venti milioni interamente in contanti; per gli indennizzi superiori a tale cifra la somma eccedente sara' corrisposta per il 50 per cento in contanti e per il restante 50 per cento in titoli di credito.

La presente legge non si applica ai cittadini, enti e societa' italiane che abbiano ricevuto sotto qualsiasi forma l'indennizzo totale dei beni perduti.

Art 1.

I cittadini italiani, gli enti e le societa' italiane titolari direttamente o indirettamente, in parte o nella totalita', di beni, diritti e interessi perduti in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana, esclusi i titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, o all'estero, a seguito di confische o di provvedimenti limitativi od impeditivi della proprieta' comunque adottati dalle autorita' straniere esercenti la sovranita' su quei territori, potranno percepire gli indennizzi loro dovuti per tali perdite, ivi compresi quelli provenienti da accordi internazionali, e relative integrazioni, detratti eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti.

Tali indennizzi saranno corrisposti fino all'ammontare di venti milioni interamente in contanti; per gli indennizzi superiori a tale cifra la somma eccedente sara' corrisposta per il 50 per cento in contanti e per il restante 50 per cento in titoli di credito.

La presente legge non si applica ai cittadini, enti e societa' italiane che abbiano ricevuto sotto qualsiasi forma l'indennizzo totale dei beni perduti.

Art 1.

I cittadini italiani, gli enti e le societa' italiane titolari direttamente o indirettamente, in parte o nella totalita', di beni, diritti e interessi perduti in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana, esclusi i titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, o all'estero, a seguito di confische o di provvedimenti limitativi od impeditivi della proprieta' comunque adottati dalle autorita' straniere esercenti la sovranita' su quei territori, potranno percepire gli indennizzi loro dovuti per tali perdite, ivi compresi quelli provenienti da accordi internazionali, e relative integrazioni, detratti eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti.

Tali indennizzi saranno corrisposti fino all'ammontare di venti milioni interamente in contanti; per gli indennizzi superiori a tale cifra la somma eccedente sara' corrisposta per il 50 per cento in contanti e per il restante 50 per cento in titoli di credito.

La presente legge non si applica ai cittadini, enti e societa' italiane che abbiano ricevuto sotto qualsiasi forma l'indennizzo totale dei beni perduti. 1

Art 2.

A coloro che intendano reimpiegare in attivita' produttive, in tutto o in parte, gli indennizzi dovuti ai sensi della presente legge, sara' ulteriormente concesso, a domanda, un concorso statale del 4 per cento costante quindicennale sugli interessi da pagarsi per mutui che verranno contratti con enti, istituti e aziende di credito fino alla concorrenza del doppio dell'indennizzo utilizzato.

Art 2.

A coloro che intendano reimpiegare in attivita' produttive industriali, agricole, commerciali e artigianali, in tutto o in parte, gli indennizzi dovuti ai sensi della presente legge, sara' ulteriormente concesso, a domanda, un concorso statale dell'8 per cento costante quindicennale sugli interessi da pagarsi per mutui che verranno contratti con enti, istituti e aziende di credito fino alla concorrenza dell'indennizzo utilizzato.

Art 2.

A coloro che intendano reimpiegare in attivita' produttive industriali, agricole, commerciali e artigianali, in tutto o in parte, gli indennizzi dovuti ai sensi della presente legge, sara' ulteriormente concesso, a domanda, un concorso statale dell'8 per cento costante quindicennale sugli interessi da pagarsi per mutui che verranno contratti con enti, istituti e aziende di credito fino alla concorrenza dell'indennizzo utilizzato. 2

Art 3.

Le provvidenze della presente legge si estendono tra l'altro:

  1. in relazione alle clausole previste dall'accordo finanziario patrimoniale italo-tunisino del 29 agosto 1967, ai cittadini italiani ed enti o societa' di nazionalita' italiana rimpatriati dalla Tunisia, per i quali le leggi 5 giugno 1965, n. 718, e 25 marzo 1971, n. 212, prevedono la concessione di anticipazioni, liquidazioni percentuali dei contributi per beni, diritti ed interessi perduti ad opera di provvedimenti emanati dalle autorita' tunisine a partire dal 12 maggio 1964. La riduzione per debiti prevista dall'accordo italo-tunisino del 29 agosto 1967 sara' quella stabilita nelle modalita' e nei limiti previsti all'articolo 2 della legge 25 marzo 1971, n. 212;

  2. ai cittadini italiani ed enti o societa' di nazionalita' italiana rimpatriati dalla Libia, per i quali la legge 6 dicembre 1971, n. 1066, prevede la concessione di anticipazioni per beni, diritti ed interessi perduti ad opera di provvedimenti emanati dalle autorita' libiche a partire dal 1 settembre 1969;

  3. ai cittadini italiani ed enti o societa' di nazionalita' italiana rimpatriati dall'Etiopia, per i quali la legge 9 dicembre 1977, n. 961, prevede la concessione di anticipazioni per beni, diritti ed interessi perduti ad opera di provvedimenti emanati dalle autorita' etiopiche a partire dal 1° agosto 1970.

Gli interessati che intendono usufruire dei benefici della presente legge debbono, nel termine e con le modalita' di cui all'articolo 7, presentare la relativa domanda.

La mancata presentazione delle domande ai sensi delle leggi citate al primo comma nei termini ivi previsti, non preclude il diritto di presentare la domanda per usufruire dei benefici della presente legge a chi si trovi in possesso dei requisiti richiesti dalla legge stessa, e delle disposizioni legislative sopra nominate.

Art 3.

Le provvidenze della presente legge si estendono tra l'altro:

  1. in relazione alle clausole previste dall'accordo finanziario patrimoniale italo-tunisino del 29 agosto 1967, ai cittadini italiani ed enti o societa' di nazionalita' italiana rimpatriati dalla Tunisia, per i quali le leggi 5 giugno 1965, n. 718, e 25 marzo 1971, n. 212, prevedono la concessione di anticipazioni, liquidazioni percentuali dei contributi per beni, diritti ed interessi perduti ad opera di provvedimenti emanati dalle...

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