DECRETO 29 luglio 2009 - Disposizioni per l''attuazione dell''articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009. (09A11078)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento CE n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n.1782/2003;

Visto in particolare gli articoli 68 e seguenti del predetto regolamento CE n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che prevede un sostegno specifico agli agricoltori, erogabile in presenza delle fattispecie indicate nelle disposizioni medesime;

Visto il regolamento (CE) n. 639/2009 della Commissione del 22 luglio 2009 recante modalita' di applicazione del regolamento del Consiglio (CE) n. 73/2009;

Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalita' di applicazione della condizionalita', della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990) cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune;

Considerata l'opportunita' di attuare il sostegno specifico in favore degli agricoltori che realizzano una produzione di qualita' in determinati settori, in coerenza con l'orientamento generale della politica agricola nazionale a tutela della qualita' della produzione;

Considerata l'opportunita' di incentivare, nelle regioni del centro-sud, pratiche colturali piu' coerenti con l'evoluzione climatica in corso e con l'esigenza di migliorare il livello di fertilita' dei terreni nonche' salvaguardare le aree interne da fenomeni erosivi per mezzo di tecniche di avvicendamento tra cereali e colture miglioratrici;

Considerata l'opportunita' di attuare il sostegno specifico per contribuire finanziariamente al pagamento dei premi corrisposti dagli agricoltori per l'assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a copertura del rischio di perdite economiche causate da avversita' atmosferiche e da epizoozie o malattie delle piante o infestazioni parassitarie;

Ritenuto di doversi avvalere, per la copertura finanziaria del sostegno specifico, della facolta' prevista dall'art. 69, paragrafo 2 del regolamento CE n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, operando una trattenuta settoriale nella misura del 10% nei settori dello zucchero e del tabacco, caratterizzati da una forte concentrazione territoriale, al fine di evitare che l'onere delle relative misure venga a gravare eccessivamente sulle restanti aree geografiche;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 29 luglio 2009;

Decreta:

Art. 1.

Sostegno specifico previsto dall'art. 68 del regolamento (CE) 73/2009

  1. Il sostegno specifico previsto dall'art. 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 e' applicato dal 1° gennaio 2010.

  2. Il sostegno di cui al precedente comma 1 viene riconosciuto ed erogato con le modalita' previste dagli articoli da 68 a 72 del regolamento n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009.

  3. Ai sensi dell'art. 68, paragrafo 8 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, entro il 1° agosto 2011 e con effetto dal 1° gennaio 2012, le disposizioni di cui al presente decreto possono essere modificate in conformita' a quanto statuito nel medesimo articolo.

    Art. 2.

    Disposizioni finanziarie per il sostegno specifico

  4. Le risorse finanziarie necessarie per l'erogazione del sostegno specifico sono assicurate da:

    1. l'importo stabilito ai sensi dell'art. 69, paragrafo 6, lettera a) del regolamento (CE) n. 73/2009;

    2. una trattenuta, come previsto dall'art. 69.2 del regolamento (CE) n. 73/2009, per i settori tabacco e zucchero pari al 10% della componente «massimali nazionali» di cui all'art. 41 del regolamento (CE) n. 1782/2003. I fondi relativi trattenuti sono utilizzati per l'applicazione del sostegno specifico nei settori medesimi ai sensi dei successivi articoli 7 e 8 del presente decreto;

    3. una riduzione lineare non superiore al 3,8% del valore dei diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori con esclusione dei settori tabacco e zucchero, nonche' della riserva nazionale, secondo quanto disposto all'art. 69, paragrafo 6, lettera b) del regolamento (CE) n. 73/2009; l'esatta fissazione della percentuale di trattenuta sara' oggetto di determinazione da parte di AGEA.

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