R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368. Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie

AutoreMassimiliano Di Pirro
Pagine1161-1208

Page 1161

@Titolo I. Del pubblico ministero

1 - Richiesta di comunicazione degli atti

In ogni stato e grado del processo il pubblico ministero può richiedere al giudice la comunicazione degli atti per l'esercizio dei poteri a lui attribuiti dalla legge.

2 - Intervento davanti all'istruttore (1)

L'intervento del pubblico ministero davanti all'istruttore avviene nei modi previsti nell'art. 267 del codice.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 15 del d.p.r. 15-10-1950, n. 857.

3 - Intervento davanti al collegio

Il pubblico ministero può spiegare il suo intervento anche quando la causa si trova davanti al collegio, mediante comparsa da depositarsi in cancelleria o all'udienza.

Il pubblico ministero che interviene all'udienza prende oralmente le sue conclusioni, che sono inserite nel ruolo d'udienza.

Se il pubblico ministero che interviene davanti al collegio non si limita ad aderire alle conclusioni di una delle parti, ma prende proprie conclusioni, produce documenti o deduce prove, il presidente, d'ufficio o su istanza di parte, può rimettere con ordinanza la causa al giudice istruttore per l'integrazione dell'istruzione.

@Titolo II. Degli esperti e degli ausiliari del giudice

@@Capo I. Degli esperti della magistratura del lavoro (1)

(1) Tranne quelle di cui all'art. 5, le disposizioni di questo Capo sono abrogate a seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo disposta dal d.lgs.lgt. 23-11-1944, n. 369.

4 - Albo degli esperti

(Omissis)

5 - Formazione dell'albo

L'albo è tenuto dal [primo] (1) presidente della corte d'appello ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore generale della Repubblica e dal presidente della sezione della corte funzionante come magistratura del lavoro.

Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere della corte.

(1) Denominazione venuta meno per effetto del d.lgs. C.p.S. 2-8-1946, n. 72, norme sulla denominazione dei capi degli uffici del P.M., ratificato con l. 10-2-1953, n. 73.

Page 1162

6 - 12

(Omissis)

@@Capo II. Dei consulenti tecnici del giudice

@@@Sezione I. Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari

13 - Albo dei consulenti tecnici

Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici.

L'albo è diviso in categorie.

Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1) medico-chirurgica; 2) industriale; 3) commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa.

14 - Formazione dell'albo (1)

L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine o dal collegio della categoria a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici.

Il consiglio predetto ha facoltà di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell'albo di altro ordine o collegio, previa comunicazione al consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista.

Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione è fatta dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.

(1) Articolo così sostituito dall'articolo unico del d.lgs.lgt. 12-10-1945, n. 700.

15 - Iscrizione nell'albo

Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale [e politica] (1) specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali.

Nessuno può essere iscritto in più di un albo.

Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell'articolo precedente.

Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'art. 5.

(1) Si veda l'art. 3 della Costituzione.

16 - Domande d'iscrizione

Coloro che aspirano all'iscrizione nell'albo debbono farne domanda al presidente del tribunale.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a 3 mesi dalla presentazione;

3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;

4) certificato di iscrizione alle associazioni professionali;

5) i titoli e i documenti che l'aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica.

Page 1163

17 - Informazioni

A cura del presidente del tribunale debbono essere assunte presso le autorità [politiche e] (1) di polizia specifiche informazioni sulla condotta pubblica e privata dell'aspirante.

(1) Si veda l'art. 3 della Costituzione.

18 - Revisione dell'albo

L'albo è permanente. Ogni quattro anni il comitato di cui all'art. 14 deve provvedere alla revisione dell'albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'art. 15oè sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.

19 - Disciplina

La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del presidente dell'associazione professionale, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale [e politica] (1) specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

Per il giudizio disciplinare è competente il comitato indicato nell'art. 14.

(1) Si veda l'art. 3 della Costituzione.

20 - Sanzioni disciplinari

Ai consulenti che non hanno osservato i doveri indicati nell'articolo precedente possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

1) l'avvertimento;

2) la sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno;

3) la cancellazione dall'albo.

21 - Procedimento disciplinare

Prima di promuovere il procedimento disciplinare, il presidente del tribunale contesta l'addebito al consulente e ne raccoglie la risposta scritta.

Il presidente, se dopo la contestazione ritiene di dover continuare il procedimento, fa invitare il consulente, con biglietto di cancelleria, davanti al comitato disciplinare.

Il comitato decide sentito il consulente. Contro il provvedimento è ammesso reclamo a norma dell'art. 15, ultimo comma.

22 - Distribuzione degli incarichi

Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesimo.

Il giudice istruttore che conferisce un incarico a un consulente tecnico iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, deve sentire il presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta.

Le funzioni di consulente presso la corte d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Se l'incarico è conferito ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo, deve essere sentito il primo presidente e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta.

Page 1164

23 - Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi

Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici (1).

Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice.

Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto.

Il primo presidente della corte di appello esercita la vigilanza prevista nel primo comma per gli incarichi che vengono aff idati dalla corte.

(1) Le parole da "in modo tale" a "strumenti informatici" sono state aggiunte dall'art. 52, co. 1, della l. 18-6-2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19-62009), entrata in vigore il 4-7-2009 e applicabile ai giudizi instaurati successivamente a tale data.

24 - Liquidazione dei compensi

(Omissis) (1)

(1) Articolo abrogato dall'art.13 della l. 8-71980, n. 319.

@@@Sezione II. Dei consulenti tecnici nei procedimenti corporativi

25 - 27

(Omissis) (1)

(1) Articoli da ritenersi abrogati a seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta dal d.lgs.lgt. 23-11-1944, n. 369. Si vedano, ora, gli artt. 424 c.p.c. e 146 att.

@@Capo III. Dei registri di cancelleria e degli atti del cancelliere (1)

(1) Si veda il D.M. 27-3-2000, n. 264, recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari (G.U. n. 225 del 26-9-2000).

28 - Registri di cancelleria (1)

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, ovvero con decreto del Ministro delle finanze, nei casi di sua competenza, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabiliti i registri che devono essere tenuti, a cura delle cancellerie, presso gli uffici giudiziari.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1 della l. 212-1991, n. 399. Si veda ora per i registri in materia civile da tenersi presso le cancellerie del giudice di pace il D.M. 18-1-1994, di cui si riporta il testo:

"1. I registri che devono essere tenuti presso la cancelleria del giudice di pace, sono:

1) Ruolo generale degli affari civili ordinari e non contenziosi;

2) Ruolo d'udienza;

3) Registro repertorio degli atti soggetti a registrazione;

4) Registro delle spese di giustizia anticipate dall'Erario;

Page 1165

5) Registro delle spese inerenti alle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito;

6) Registro degli affari amministrativi e stragiu-diziali.

Le caratteristiche dei registri sono quelle...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT