DECRETO 14 marzo 2012 - Disposizioni di attuazione dell''articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 concernente l''Aiuto alla crescita economica (Ace). (12A03200)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'articolo 1 con il quale e' stato introdotto l'Aiuto alla crescita economica (Ace);

Visto il comma 8 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 che demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione delle disposizioni di attuazione nonche' delle eventuali disposizioni aventi finalita' antielusiva specifica;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto l'articolo 54 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 concernente la procedura di amministrazione straordinaria sulla base del programma di cessione dei complessi aziendali;

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze ed il relativo trasferimento di funzioni gia' attribuite al Ministero delle finanze;

Visto l'articolo 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, e successive modificazioni che ha istituito le Agenzie fiscali;

Decreta

Art. 1

Aiuto alla crescita economica (Ace)

  1. Il presente decreto reca le disposizioni di attuazione dell'articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente l'aiuto alla crescita economica disposto per le imprese che rafforzano la propria struttura patrimoniale.

    Art. 2

    Soggetti IRES

  2. Per le societa' e gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi (di seguito: tuir), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' ammesso in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato, determinato ai sensi dell'articolo 75 del tuir, l'importo corrispondente al rendimento nozionale della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010. Se il periodo di imposta e' superiore o inferiore a un anno, la variazione in aumento va ragguagliata alla durata del periodo stesso.

  3. Per le societa' e gli enti commerciali non residenti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del tuir, le disposizioni del presente decreto si applicano alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato con riguardo alla variazione in aumento del fondo di dotazione rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

    Art. 3

    Rendimento nozionale

  4. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio e' determinato mediante applicazione dell'aliquota percentuale individuata annualmente con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 da emanare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

  5. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011 e per i due successivi l'aliquota di cui al comma 1 e' fissata al 3 per cento.

  6. L'importo del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato puo' essere computato in aumento dell'importo deducibile, ai fini del...

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