DECRETO 13 aprile 2010 - Attuazione della decisione della Commissione europea del 17 marzo 2009, n. 251, inerente disposizioni relative all''immissione e alla messa a disposizione sul mercato di prodotti contenenti il biocida dimetilfumarato. (10A05292)

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 Codice del consumo ed in particolare la parte IV Titolo I recante attuazione della direttiva 2001/95/CE;

Visto regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto l'art. 13 della direttiva 2001/95/CE, a norma del quale, in presenza di un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori causato da determinati prodotti, la Commissione europea puo' adottare, a determinate condizioni, una decisione che imponga agli Stati membri l'obbligo di adottare misure volte in particolare a limitare o subordinare a condizioni specifiche l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di tali prodotti;

Considerato che il biocida dimetilfumarato (DMF), spesso contenuto in sacchetti ed usato contro le muffe, a seguito di contaminazione di calzature e mobili in pelle, ha determinato danni alla salute dei consumatori in diversi Paesi dell'Unione europea;

Considerato che e' stato accertato da test clinici che il DMF puo' determinare dermatiti cutanee da contatto una volta penetrato nella cute del consumatore e, in alcuni casi, disturbi respiratori acuti;

Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi la quale all'art. 3, paragrafo 1, prevede che un biocida non possa essere immesso sul mercato e utilizzato nel territorio nazionale se non ha ottenuto l'autorizzazione da parte dello Stato membro a norma della detta direttiva, mentre all'art. 5, paragrafo 1, lettera b), punto iii), stabilisce che gli Stati membri autorizzano un biocida soltanto se, tra l'altro, non ha effetti inaccettabili di per se' o a livello di residui, in maniera diretta o indiretta, sulla salute dell'uomo;

Tenuto conto che i biocidi contenenti DMF non sono autorizzati nella Comunita' dalla direttiva 98/8/CE sui biocidi e che quindi i biocidi contenenti DMF non sono legittimamente disponibili nella Comunita' quale trattamento contro le muffe e che nessun prodotto fabbricato nell'UE...

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