DECRETO 31 luglio 2002 - Modifica e integrazione delle tabelle dei servizi e delle discipline equipollenti e delle tabelle delle discipline affini

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto-legge del 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, concernente i requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale ed requisiti ed i criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale; Visto l'Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano stipulato il 21 marzo 2002 in relazione alle modifiche apportate al titolo V della Costituzione, con il quale si e' proceduto, per esigenze di unitarieta' sul territorio nazionale, alla individuazione delle discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi di struttura complessa (gia' di secondo livello) nelle aziende sanitarie, ai sensi dell'art.

4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484; Considerato che l'art. 10, comma 3, del predetto regolamento rimette ad un decreto del Ministro della salute la definizione delle tabelle valevoli per la valutazione e a verifica dei titoli di carriera e delle specializzazioni; Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, (Gazzetta Ufficiale - S.O. n. 25 del 14 febbraio 1998), e successive modificazioni, concernente le tabelle relative ai servizi ed alle specializzazioni equipollenti, emanato ai sensi dell'art. 10 del predetto decreto n.

484/1997; Visto, inoltre, il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale; Considerato che l'art. 74 del predetto regolamento, per come risulta modificato dall'art. 15, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, in ordine ai limiti temporali di validita' delle specializzazioni affini, il quale dispone che la specializzazione nella disciplina puo' essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine da individuare con provvedimento ministeriale; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1998 (Gazzetta Ufficiale - S.O. n. 25 del 14 febbraio 1998) e successive modificazioni, concernente le tabelle relative alle specializzazioni affini, emanato ai sensi dell'art. 74 del predetto regolamento n. 483/1997; Ritenuto di provvedere alla definizione delle tabelle relative ai servizi ed alle specializzazioni equipollenti, avuto riguardo alla avvenuta...

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