DECRETO 10 maggio 2011 - Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Montasio» registrata in qualita'' di denominazione di origine protetta in forza al Regolamento CE n. 1107 del 12 giugno 1996. (11A06432)

IL DIRETTORE GENERALE

dello sviluppo agroalimentare e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento CE n. 1107 del 12 giugno 1996 con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Montasio»;

Considerato che, e' stata richiesta ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (CE) n. 510/06 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che, con Regolamento (UE) n 355 della Commissione del 8 aprile 2011, e' stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della D.O.P. «Montasio», affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:

Provvede alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della Denominazione di origine protetta «Montasio», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del Regolamento (UE) n. 355 del 8 aprile 2011.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Montasio», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 10 maggio 2011

Il direttore generale ad interim: Vaccari

Allegato

Disciplinare di produzione del formaggio «Montasio» D.O.P.

La DOP «Montasio» e' riservata al formaggio a pasta dura, cotto, prodotto esclusivamente con latte di vacca, di media e lunga stagionatura, di forma cilindrica a scalzo diritto o quasi diritto, con facce piane o leggermente convesse.

La zona di produzione della DOP «Montasio» comprende:

Friuli-Venezia Giulia: l'intero territorio;

Veneto: l'intero territorio delle province di Belluno e Treviso e parte del territorio delle province di Padova e Venezia cosi' come delimitato: «dall'intersecare della linea di confine della provincia di Treviso con quella di Padova, si prosegue lungo quest'ultima fino ad incontrare l'autostrada Serenissima. Si prosegue lungo questa linea fino al ponte autostradale sul fiume Brenta quindi lungo detto fiume fino alla foce».

Gli allevamenti che forniscono latte ai fini della trasformazione in formaggio a DOP «Montasio» devono essere ubicati nella zona di produzione. L'alimentazione delle bovine oltre che i cereali soprattutto mais e orzo, si basa su foraggi secchi, verdi e gli insilati che provengono principalmente dalla zona di produzione. Gli allevamenti non devono utilizzare:

1) alimenti da terreni acquitrinosi;

2) alimenti da bordi strade a denso traffico;

3) ortaggi, frutta, barbabietole e colza;

4) insilati (con esclusione del fieno-silos e del silo-mais) e sostanze fermentate provenienti dalle lavorazioni industriali di frutta, bietole, birra e distillati;

5) mangimi industriali medicati;

6) sottoprodotti lavorazione riso;

7) farine di origine animale;

8) polpe di bietola fresche, umide o insilate sottoprodotti della birra e distillati.

Nel periodo di conservazione del latte presso la stalla e' vietato aggiungere conservanti ed effettuare qualsiasi trattamento termico, eccettuato il raffreddamento fino ad un minimo di 4 °C.

I caseifici che producono formaggio a DOP «Montasio» e gli stabilimenti di stagionatura devono essere ubicati nella zona di produzione.

Il latte utilizzato deve provenire dalla munta serale e da quella della mattina, fino ad un massimo di 4 mungiture consecutive.

Deve essere lavorato entro 30 ore dalla raccolta.

Deve essere ricevuto e stoccato a temperatura non inferiore a 4 °C.

Per quanto attiene il tenore in germi a 30° C (x ml) e le cellule somatiche (per ml) il latte utilizzato deve essere conforme e rispettare il disposto del Reg. CE 853 del 29 aprile 2004, sezione IX, capitolo III, punto 3 a) i).

Il latte destinato alla DOP «Montasio» non deve essere sottoposto a trattamenti di pastorizzazione e deve presentare un'analisi della fosfatasi chiaramente positiva.

E' utilizzato caglio di vitello, liquido o in polvere e sale alimentare secondo la normativa vigente.

E' consentito l'uso del lisozima.

La produzione del formaggio a DOP «Montasio» avviene secondo le seguente sequenza operativa:

01) riscaldamento del latte a 32-36°C;

02) aggiunta innesto/fermento naturale selezionato;

03) aggiunta caglio in polvere o liquido;

04) coagulazione del latte;

05) rottura della cagliata;

06) cottura a 42-48°C e spinatura fuori fuoco per un tempo complessivo di 20/30 minuti;

07) estrazione della cagliata;

08) pressatura e rivoltamento delle forme;

09) marchiatura all'origine con fascere personalizzate con apposizione sullo scalzo del «marchio d'origine» costituito dalla parola «montasio» riportata in maniera obliqua in diritto e rovescio...

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