PROVVEDIMENTO 8 settembre 2010 - Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Mela Val di Non» registrata in qualita'' di Denominazione di Origine Protetta in forza al Regolamento CE n. 1665 della Commissione del 22 settembre 2003. (10A11191)

IL CAPO DIPARTIMENTO

delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento CE n. 1665 della Commissione del 22 settembre 2003 con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Mela Val di Non»;

Considerato che, e' stata richiesta ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (CE) n. 510/06 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che, con Regolamento (UE) n. 778 della Commissione del 2 settembre 2010, e' stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della D.O.P. «Mela Val di Non», affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Denominazione di origine protetta "Mela Val di Non", nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del Regolamento (UE) n. 778 del 2 settembre 2010.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Mela Val di Non», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 8 settembre 2010

Il Capo Dipartimento: Rasi Caldogno

Allegato

Disciplinare di Produzione della Denominazione di Origine Protetta

MELA VAL DI NON

Art. 1

Nome del prodotto

La Denominazione di Origine Protetta «Mela Val di Non» e' riservata alle mele che rispondono alle condizioni e ai requisiti definiti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2

Descrizione del prodotto

2.1. Le varieta' - Le mele denominate "mela Val di Non" D.O.P. vengono prodotte utilizzando esclusivamente le seguenti varieta': Golden Delicious, Renetta Canada, Red Delicious.

2.2. Caratteristiche del prodotto

2.2.1. Aspetto esterno - All'atto dell'immissione al consumo i frutti devono essere interi, di aspetto fresco e sano, puliti, privi di sostanze ed odori estranei.

I frutti dovranno essere di forma:

tronco-conica oblunga per Golden Delicious e Red Delicious;

tronco-conica o appiattita per Renetta Canada.

La colorazione tipica dei frutti e':

dal verde al giallo, a volte con faccetta rosata, per Golden Delicious;

giallo-verdastra con buccia rugosa per Renetta Canada;

rossa su fondo verde/giallo per Red Delicious.

2.2.2. Caratteristiche chimiche - Il tenore zuccherino dei frutti, entro due mesi dalla raccolta, deve rispondere ai seguenti valori minimi per le rispettive varieta':

12 °Brix per Golden Delicious;

9 °Brix per Renetta Canada;

9 °Brix per Red Delicious.

Relativamente all'acidita' i valori minimi, entro due mesi dalla raccolta, vengono indicati rispettivamente in:

5 meq NaOH/100 g per Golden Delicious;

8 meq NaOH/100 g per Renetta Canada;

3,5 meq NaOH/100 g per Red Delicious.

Inoltre, entro due mesi dalla raccolta, i frutti di Golden Delicious devono presentare un valore minimo di Indice di Thiault > pari a 170.

2.2.3. Caratteristiche fisiche - I valori di durezza espressi in kg/cm2, entro due mesi dalla raccolta, non devono scendere al di sotto di:

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