DECRETO 19 giugno 2009 - Modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti». (09A07485)

IL CAPO DIPARTIMENTO

delle politiche di sviluppo economico e rurale

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, dalla predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto Ministero delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalita' per l'aggiornamento per lo schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984 con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione della citata D.O.C.;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1996 concernente modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» ed approvazione dei disciplinari di produzione relativi ai vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» e «Chianti Classico»;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 2003 concernente la modifica al disciplinare di produzione dei vini a DOCG «Chianti»;

Vista la domanda presentata dal Consorzio Vino Chianti, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti»;

Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole della regione Toscana;

Visti il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 89 del 17 aprile 2009;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti» in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

  1. Il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini «Chianti», modificato da ultimo con decreto ministeriale 10 marzo 2003, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni sono applicabili a decorrere dalla campagna vendemmiale 2009/2010.

    Art. 2.

  2. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla campagna vendemmiale 2009/2010, i vini con la Denominazione di origine controllata e garantita «Chianti», provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo dei vigneti, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti organismi territoriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'Accordo Stato regioni e province autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo.

    Art. 3.

  3. Per i vini a Denominazione di origine controllata «Chianti» riportanti i riferimenti alle sottozone «Colli Fiorentini» e «Rufina», ed i vini a Denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» qualificati con la specificazione «superiore», provenienti dalla vendemmia 2008 e precedenti, in deroga a quanto stabilito dall'art. 1 del presente decreto, e' consentita l'immissione al consumo secondo le disposizioni previste all'art. 5 dall'annesso disciplinare di produzione.

    Art. 4.

  4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a Denominazione di origine controllata.

    Art. 6.

  5. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con Denominazione di origine controllata garantita «Chianti» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

    Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 19 giugno 2009

    Il capo Dipartimento: Nezzo

    Allegato

    DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

    E GARANTITA DEI VINI «CHIANTI»

    Art. 1.

    Denominazione e vini

    La denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» e' riservata ai vini «Chianti», gia' riconosciuti a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: «Chianti» e «Chianti Superiore» e le seguenti sottozone: «Chianti Colli Aretini», «Chianti Colli Fiorentini», «Chianti Colli Senesi», «Chianti Colline Pisane», «Chianti Montalbano», «Chianti Montespertoli» e «Chianti Rufina».

    Art. 2.

    Base ampelografica

    I vini «Chianti» devono essere ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 3 e provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

    Sangiovese: da 70 a 100%;

    possono inoltre concorrere alla produzione le uve provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Toscana.

    Inoltre:

    - i vitigni a bacca bianca non potranno, singolarmente o congiuntamente, superare il limite massimo del 10%;

    - i vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, non potranno, singolarmente o congiuntamente, superare il limite massimo del 15%.

    Per il vino «Chianti» con riferimento alla sottozona «Colli Senesi», la composizione ampelografica e' la seguente:

    Sangiovese: da 75 a 100%;

    possono concorrere alla produzione le uve a...

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