DECRETO 27 febbraio 2002 - Disposizioni disciplinanti talune materie, non regolate dal decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, recante "Nuove condizioni e tariffe per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato"; Visto, in particolare, l'allegato 7 al citato regio decreto-legge n. 9 del 1940, recante "Regolamento per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose (RMP)"; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, recante "Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia"; Visto, in particolare, il comma 3 del citato art. 3, ai sensi del quale con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, ora del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono adottate le disposizioni disciplinanti le seguenti materie non regolate dall'allegato al citato decreto legislativo n. 41 del 1999

a) prescrizioni generali per l'ammissione al trasporto ferroviario delle merci pericolose in servizio nazionale; b) norme integrative per il trasporto di merci pericolose sulle navi traghetto; c) norme integrative per la spedizione di merci pericolose per le quali e' previsto il trasporto su strada ordinaria; d) norme integrative per il trasporto di merci appartenenti alla classe 1 del regolamento per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose (RMP); e) norme integrative per il trasporto di merci appartenenti alla classe 7 del regolamento per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose (RMP); Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni; Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni; Visti gli esiti dei lavori preparatori in sede tecnica, come rilevabili dalla nota della Direzione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici di questo Ministero prot. 215 del 21 febbraio 2002; Decreta

Art. 1.

Il presente decreto reca, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 41 del 1999, disposizioni disciplinanti le materie di cui all'art. 2 inerenti al trasporto di merci pericolose per ferrovia.

Art. 2.

  1. Le prescrizioni generali per l'ammissione al trasporto ferroviario delle merci pericolose in servizio nazionale sono quelle di cui all'annesso A; 2. Le norme integrative per il trasporto di merci pericolose sulle navi traghetto sono quelle di cui all'annesso B; 3. Le norme integrative per la spedizione di merci pericolose per le quali e' previsto il trasporto su strada ordinaria sono quelle di cui all'annesso C; 4. Le norme integrative per il trasporto di merci appartenenti alla classe 1 del regolamento per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose (RMP) sono quelle di cui all'annesso D; 5. Le norme integrative per il trasporto di merci appartenenti alla classe 7 del regolamento per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose (RMP) sono quelle di cui all'annesso E.

    Art. 3.

  2. Gli annessi di cui all'art. 2 costituiscono parte integrante del presente decreto.

    Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 27 febbraio 2002 Il Ministro: Lunardi

    Annesso A (Articolo 2, comma 1) PRESCRIZIONI GENERALI PER L'AMMISSIONE AL TRASPORTO FERROVIARIO DELLE MERCI PERICOLOSE IN SERVIZIO NAZIONALE.

Sezione: I A 1.1 Possono essere autorizzate sul territorio nazionale singole operazioni di trasporto di merci pericolose oppure trasporti vietati dal decreto legislativo n. 41 del 1999 o trasporti effettuati in condizioni diverse da quelle ivi previste: la competenza al riguardo spetta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

A.1.2 Il trasporto delle merci, qualora non siano previste prescrizioni particolari nell'allegato al decreto legislativo n. 41 del 1999, deve essere effettuato rispettando le prescrizioni stabilite dall'impresa ferroviaria di trasporto.

A.1.3 Per ogni spedizione deve essere presentato dal mittente il documento di trasporto predisposto dall'impresa ferroviaria; detto documento deve accompagnare la spedizione stessa.

Il documento di trasporto nella sua forma grafica deve prevedere idoneo spazio per le iscrizioni previste dall'allegato al decreto legislativo n. 41 del 1999.

Nel caso di spedizione intermodale, il documento di trasporto deve essere integrato da quelli previsti per le modalita' di trasporto precedenti o seguenti la tratta ferroviaria.

A.1.4 Le imprese ferroviarie di trasporto dovranno prevedere nelle proprie condizioni generali di trasporto penalita' nei confronti dei clienti in caso di errata, inesatta o incompleta dichiarazione della qualita' o del peso della merce, oppure di inosservanza delle altre prescrizioni previste dall'allegato al decreto legislativo n. 4l del 1999.

A.1.5 Oltre a quanto previsto al punto A.1.3, il documento di trasporto deve contenere almeno le seguenti indicazioni

nome ed indirizzo del mittente; nome e indirizzo del destinatario; numero e descrizioni dei colli trasportati; quantita' totale di merci pericolose trasportate in massa o in volume; dichiarazione indicante ogni eventuale accordo in deroga; eventuali preclusioni della stazione di destinazione a ricevere la merce trasportata; dati identificativi del carro predisposto a cura del mittente che ne ha la disponibilita'; indicazione dei documenti richiesti da altre autorita' amministrative che devono essere allegati al documento di trasporto stesso.

Annesso B (Articolo 2, comma 2) NORME INTEGRATIVE PER IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE SULLE NAVI TRAGHETTO Sezione: I Definizioni.

Ai fini delle presenti norme si definiscono

B.1.1 Amministrazione: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

B.1.2 Navi traghetto: nave munita di attrezzature particolari che la rendono atta al trasporto di...

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