DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 marzo 2011, n. 4 - Regolamento concernente 'Disciplina del Museo delle Scienze' (articolo 25 della L.P. 3 ottobre 2007 n. 15 (legge provinciale sulle attivita' culturali).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 18 del 3 maggio 2011) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante 'Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige', ai sensi del quale il presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Vista la L.P. 3 ottobre 2007, n. 15 (disciplina delle attivita' culturali);

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 236, di data 11 febbraio 2011, con la quale la Giunta provinciale ha approvato i regolamenti di organizzazione e funzionamento dei musei della provincia: museo delle scienze, museo degli usi e costumi della gente trentina, museo di arte moderna e contemporanea, museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali (articoli 24 e 25 della L.P. 3 ottobre 2007, n. 15 (disciplina delle attivita' culturali);

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto 1. In attuazione dell'art. 25 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attivita' culturali), di seguito denominata 'legge provinciale', questo regolamento disciplina l'ordinamento del museo delle scienze - MUSE.

  1. Il museo ha sede a Trento ed e' organizzato in sezioni territoriali d'indirizzo tematico.

    Art. 2

    Funzioni e finalita' 1. Il museo e' un ente pubblico non economico, senza fini di lucro, istituito per operare con gli strumenti e i metodi della ricerca scientifica con lo scopo di indagare, informare, dialogare e ispirare sui temi della natura, della scienza e del futuro sostenibile. Per il perseguimento delle proprie finalita' il museo:

    1. si riconosce nella definizione ICOM di museo;

    2. si impegna mediante il proprio personale nella ricerca scientifica rivolta all'ambiente e agli ecosistemi;

    3. collabora nel campo della ricerca con istituti universitari, con organismi di ricerca e associazioni scientifiche;

    4. incrementa le proprie collezioni mediante acquisti, lasciti e donazioni;

    5. provvede all'inventariazione e catalogazione delle collezioni scientifiche;

    6. cura la gestione dei beni culturali costituenti il proprio patrimonio o messi a disposizione, provvedendo alla loro conservazione e promuovendone il pubblico godimento attraverso apparati espositivi, mostre temporanee, attivita' educative e altre iniziative culturali dedicate alle diverse tipologie di utenza;

    7. opera mediante apparati di mediazione culturale che favoriscano un approccio informale, ludico, partecipato, interattivo con la scienza e le sue applicazioni tecnologiche;

    8. sostiene la partecipazione dei volontari all'attivita' del museo e favorisce l'accessibilita' di tutte le categorie di cittadini;

    9. sviluppa azioni di educazione e per l'apprendimento informale, anche mediante la ricerca nel settore educativo-pedagogico;

    10. promuove la consapevolezza sul patrimonio naturale e favorisce l'impegno per la conservazione della natura e dell'ambiente;

    11. sostiene la conoscenza e la consapevolezza sulla cultura tecnico-scientifica e sul suo ruolo nella societa';

    12. favorisce l'apprendimento del metodo scientifico e diffonde il sapere scientifico come orientamento agli studi e come possibile professione;

    13. concorre alla formazione permanente del pubblico;

    14. collabora con enti locali e territoriali con le proprie competenze nel rapporto ricerca-interpretazione;

    15. opera per divenire un centro di riferimento per la museologia scientifica;

    16. partecipa alla promozione del territorio locale;

    17. cura la produzione di pubblicazioni scientifiche e divulgative;

    18. apre al pubblico la biblioteca specializzata e la mediateca.

      Art. 3

      Organi del museo 1. Sono organi del museo:

    19. il presidente;

    20. il consiglio di amministrazione;

    21. il comitato scientifico;

    22. il collegio dei revisori dei conti;

    23. il direttore.

      Art. 4

      Il consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione del museo e' composto da cinque componenti, compreso il presidente, nominati dalla Giunta provinciale, di cui uno d'intesa con il comune di Trento.

  2. Il consiglio di amministrazione rimane in carica per la durata della legislatura provinciale nel corso della quale e' nominato. I suoi componenti possono essere riconfermati.

  3. Coloro che durante la legislatura sono nominati in sostituzione di altri membri restano in carica fino al termine della stessa.

  4. Il consiglio di amministrazione svolge funzioni di governo, di indirizzo politico-amministrativo del museo, coerentemente con le direttive ricevute dalla Giunta provinciale, e di verifica e controllo dell'andamento dell'attivita'.

  5. Al consiglio di amministrazione spetta:

    1. adottare il bilancio preventivo, le sue variazioni, l'assestamento di bilancio e il conto consuntivo;

    2. adottare il programma pluriennale di attivita' e approvare il programma annuale di attivita';

    3. valutare l'attivita' svolta dal direttore e dai preposti alle strutture del museo, avvalendosi del nucleo di valutazione istituito dalla Provincia;

    4. adottare i regolamenti concernenti l'organizzazione, la dotazione organica e la contabilita' e approvare gli altri atti a carattere generale e gli atti concernenti criteri generali per l'organizzazione e per lo svolgimento dell'attivita' amministrativa e la dotazione organica;

    5. approvare le convenzioni, le intese e gli accordi con altre amministrazioni, a eccezione di quelli relativi allo svolgimento di attivita' di gestione;

    6. promuovere o resistere alle liti avanti le autorita' giurisdizionali, compresa la nomina dei difensori, conciliazioni e transazioni, ferma restando la rappresentanza del museo in capo al presidente;

    7. effettuare eventuali nomine e designazioni del museo in enti, societa' e collegi arbitrali;

    8. determinare tariffe, canoni e prezzi;

    9. nominare il comitato scientifico, determinandone i compensi in base alle disposizioni previste dalla legislazione provinciale vigente;

    10. acquistare opere d'arte, collezioni ed archivi;

    11. conferire gli incarichi di consulenza o collaborazione concernenti atti riservati al consiglio di amministrazione, nonche' gli incarichi di consulenza o collaborazione il cui corrispettivo e' superiore alla soglia determinata annualmente dal consiglio stesso.

  6. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal suo presidente almeno due volte all'anno, con preavviso scritto di cinque giorni, salvo i casi d'urgenza.

  7. Per la validita'...

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