DECRETO 24 novembre 2008 - Modifica ed integrazione del decreto 21 dicembre 2006, recante «Disciplina del regime di condizionalita'' della PAC».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare gli articoli 20, 103, 123 punti 6 e 10 e l'Art. 129 paragrafo 2 lettera c);

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2006 n. 12541 recante «disciplina del regime di condizionalita' della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 15 dicembre 2005»;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2007 n. 13286 recante «modifica ed integrazione del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, recante disciplina del regime di condizionalita' della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 15 dicembre 2005»;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 2008 recante disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003 sulla PAC e del regolamento (CE) 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

Ritenuta la necessita' di dettare disposizioni integrative del regime di condizionalita', introducendo il rispetto della norma per il mantenimento dei vigneti in buone condizioni vegetative, come stabilito dal regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Ravvisata l'urgenza di prorogare il termine perentorio previsto per la definizione dei provvedimenti regionali in materia di condizionalita' per l'annualita' 2009, al fine di armonizzarli con le disposizioni del decreto 21 dicembre 2006 n. 12541 come modificato ed integrato dal decreto 18 ottobre 2007 n. 13286;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressasi nella seduta del 13 novembre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche e integrazioni al decreto 21 dicembre 2006

  1. L'art. 2 del decreto ministeriale 21 dicembre 2006 n. 12541 e' sostituito dal seguente:

    Art. 2 (Elenco degli atti e delle norme). - 1. Ai fini e per gli effetti di cui agli articoli 3, 4, 5 e agli allegati III e IV del Regolamento (CE) n. 1782/03, e successive modifiche e integrazioni, le regioni e province autonome definiscono con propri provvedimenti:

    - per l'anno 2008 inderogabilmente entro il 31 dicembre 2007, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale in base agli atti elencati nell'allegato A del decreto 18 ottobre 2007 ed alle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali elencate nell'allegato B del decreto 18 ottobre 2007;

    - per l'anno 2009 inderogabilmente entro il 31 dicembre 2008, per l'anno 2010 inderogabilmente entro il 31 dicembre 2009 e per le annualita' successive, inderogabilmente entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale in base agli atti elencati nell'allegato 1 al presente decreto ed alle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali elencate nell'allegato 2 al presente decreto.

    2. Al fine di armonizzare le norme regionali con le disposizioni del presente decreto, le regioni e province autonome trasmettono preventivamente le bozze di lavoro al MiPAAF che, se del caso, attiva un confronto con le regioni e province autonome stesse ed, eventualmente, con gli organismi tecnici di supporto e le Amministrazioni competenti a livello regionale e nazionale, per gli adempimenti di competenza.

    3. In assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome emanati in base al precedente comma 1, si applicano, a livello di azienda agricola:

    - per l'anno 2008 gli impegni indicati negli allegati A e B del decreto 18 ottobre 2007;

    - per l'anno 2009 e le annualita' successive gli impegni indicati negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

    4. Le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui ai precedenti commi 1 e 3 riguardano qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria dei pagamenti diretti, delle indennita' di cui all'art. 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b) punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/05 o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde ai sensi dell'art. 20 del regolamento (CE) n. 479/2008 ovvero dei pagamenti del premio di estirpazione ai sensi dell'art. 103 del regolamento (CE) n. 479/2008, e sono differenziate a seconda delle tipologie di utilizzazione delle particelle come di seguito indicato:

    a) superfici a seminativo come definite ai sensi dell'art. 2, punto 1 del regolamento (CE) n. 796/04, comprese quelle investite a colture consentite dall'art. 55, paragrafi a) e b) del regolamento (CE) n. 1782/2003 ed escluse le superfici di cui alla successiva lettera b);

    b) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili al pagamento diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

    c) pascolo permanente come definito ai sensi dell'art. 2, punto 2 del regolamento (CE) n. 796/04;

    d) oliveti con riferimento al mantenimento delle piante in buone condizioni vegetative;

    e) qualsiasi superficie agricola di una azienda beneficiaria di pagamenti diretti e dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde ai sensi dell'art. 20 del regolamento (CE) n. 479/2008 ovvero dei pagamenti del premio di estirpazione ai sensi dell'art. 103 del regolamento (CE) n. 479/2008 nonche' qualsiasi superficie aziendale beneficiaria delle indennita' di cui all'art. 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b) punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005;

    f) vigneti, come individuati ai sensi dell'Art. 75 del regolamento (CE) n. 555/2008, con riferimento al mantenimento delle piante in buone condizioni vegetative.

    5. Ogni beneficiario di pagamenti diretti o delle indennita' di cui all'art. 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b) punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde ai sensi dell'art. 20 del regolamento (CE) n. 479/2008 ovvero dei pagamenti del premio di estirpazione ai sensi dell'art. 103 del regolamento (CE) n. 479/2008, e' tenuto a rispettare gli impegni relativi ai criteri di gestione obbligatori e alle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali cosi' come definite dalle regioni e province autonome ai sensi del comma 1, ovvero qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 3, gli impegni indicati negli allegati 1 e 2 al presente decreto. Sono fatti salvi:

    - i casi di circostanze eccezionali o di forza maggiore;

    - i casi disciplinati dalle buone pratiche agricole applicate nel contesto del regolamento (CE) n. 1257/1999 nonche' le misure agroambientali applicate al di sopra del livello di riferimento delle buone pratiche agricole.

    6. Fatto salvo l'art. 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1782/2003, e successive modifiche e integrazioni, nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, di tutta o parte dell'azienda, gli obblighi del cedente, gli adempimenti necessari per beneficiare dell'aiuto, nonche' le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al rilevatario ai fini dell'applicazione del presente decreto.

    .

  2. L'art. 8, comma 1 del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541 e' sostituito dal seguente:

    Agea, in qualita' di autorita' competente al coordinamento dei controlli, ai sensi dell'art. 13, comma 4 del decreto legislativo n. 99 del 2004, con propri provvedimenti da emanare entro il 30 aprile di ciascuna annualita' di applicazione del regime di condizionalita', sentite le regioni, le province autonome e il Comitato di cui all'art. 6, stabilisce i termini e gli aspetti procedurali di attuazione del presente decreto nonche' i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni.

    .

  3. L'allegato 1 al decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, e' integralmente sostituito dall'allegato A al presente decreto.

  4. L'allegato 2 al decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, e' integralmente sostituito dall'allegato B al presente decreto.».

    Art. 2.

    Abrogazioni

  5. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto ministeriale 18 ottobre 2007, n. 13286 recante «modifica ed integrazione del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, recante disciplina del regime di condizionalita' della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 15 dicembre 2005» tranne gli allegati A e B del decreto 18 ottobre 2007 che sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2009.

    Art. 3.

    Entrata in vigore

  6. Il presente decreto entra in vigore il primo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  7. Le disposizioni di cui agli allegati A e B si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

    Roma, 24 novembre 2008

    Il Ministro : Zaia

    Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 168

    Allegato A

    Allegato 1 al decreto ministeriale...

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