La disciplina pubblica del biodiritto

AutoreStefano Rodotà
Pagine97-107
STEFANO RODOTÀ
LA DISCIPLINA PUBBLICA DEL BIODIRITTO
Cercherò anzitutto di chiarire il titolo che è stato dato a questo mio inter-
vento, La disciplina pubblica del biodiritto. Che cosa vuol dire “pubblico” in
questo contesto? Chi lo impersona, quando e come? Perché ciò che viene definito
biodiritto attiene alla sfera più riposta dell’essere, al governo del sé, alla sovra-
nità del corpo. E non solo a questo. E allora, di fronte a questa preliminare indi-
viduazione del campo, pubblico non può significare eteronomia al posto di auto-
nomia, almeno in tutti i casi in cui le decisioni producono effetti esclusivamente
nella sfera della persona interessata. La situazione dalla quale muovere credo che
sia meglio sintetizzata e descritta dal termine autodeterminazione, come cercherò
di chiarire più avanti.
È stato molte volte ricordato come ciò che viene chiamato biodiritto è in de-
finitiva il risultato di una riflessione nata in un campo solitamente descritto da un
termine anch’esso recente – bioetica. All’origine la discussione è stata, e conti-
nua a essere fortemente connotata, almeno in alcune aree, da quelli che sono i
quattro principi fondativi della bioetica, di origine statunitense e di matrice at-
tinta alla filosofia morale: autonomia, giustizia, beneficenza e quella che, con un
neologismo nato da una traduzione frettolosa, viene chiamata non maleficenza.
Ma questi quattro principi da tempo non sono più gli unici riferimenti, e non solo
nella discussione italiana. Dall’Europa, in particolare, è venuto un contributo
che, muovendo proprio da una maggiore sensibilità istituzionale, ha individuato
una serie di principi o criteri che hanno dato un tono diverso alla discussione.
Questi riferimenti sono il consenso, l’autodeterminazione (entrambi talora un po’
sciattamente riassunti con il termine autonomia, peraltro non sempre corretta-
mente utilizzabile nel contesto giuridico europeo per ragioni che chiarirò), la tu-
tela dei dati personali e la limitazione del mercato.
Questi quattro principi non si sono soltanto affiancati ai quattro della bioetica
statunitense, ma sono un essenziale contributo europeo alla discussione generale,
e non sono rimasti estranei all’elaborazione della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea. E il riferimento alla Carta dei diritti, nel contesto qui con-
siderato, è particolarmente significativo, a cominciare dal fatto che, nel suo Pre-
ambolo, si afferma che “l’Unione pone la persona al centro della sua azione”.

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