LEGGE 22 febbraio 2006, n. 84 - Disciplina dell'attivita' professionale di tintolavanderia

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

(Principi e finalita)

1. La presente legge, nell'ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, reca i principi fondamentali di disciplina dell'attivita' professionale di tintolavanderia. 2. L'esercizio dell'attivita' professionale di tintolavanderia rientra nella sfera della liberta' di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, per la quale possono essere determinati programmi o controlli esclusivamente per fini di utilita' sociale. A tale fine la presente legge e' volta ad assicurare l'omogeneita' dei requisiti professionali e la parita' di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato, nonche' la tutela dei consumatori e dell'ambiente, garantendo l'unita' giuridica dell'ordinamento di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni

sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei

decreti del Presidente della Repubblica e sulle

pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano

invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi

qui trascritti.

Nota all'art. 1:

- Si riporta il testo degli articoli 117, 41 e 120,

secondo comma, della Costituzione:

Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata

dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della

Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti

dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi

internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti

materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello

Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto

di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non

appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni

religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;

armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;

tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema

tributario e contabile dello Stato; perequazione delle

risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;

referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello

Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della

polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento

civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle

prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che

devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e

funzioni fondamentali di comuni, province e citta'

metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e

profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo;

coordinamento informativo statistico e informatico dei dati

dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere

dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni

culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle

relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea

delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza

del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni

scolastiche e con esclusione della istruzione e della

formazione professionale; professioni; ricerca scientifica

e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori

produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento

sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti

e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di

navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,

trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei

bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e

del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e

ambientali e promozione e organizzazione di attivita'

culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di

credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e

agrario a carattere regionale. Nelle materie di

legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta'

legislativa, salvo che per la determinazione dei principi

fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle regioni la potesta' legislativa in

riferimento ad ogni materia non espressamente riservata

alla legislazione dello Stato.

Le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle

decisioni dirette alla formazione degli atti normativi

comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione

degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione

europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da

legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio

del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle

materie di legislazione esclusiva, salva delega alle

regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in

ogni altra materia. I comuni, le province e le citta'

metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla

disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle

funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che

impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella

vita sociale, culturale ed economica e promuovono la

parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche

elettive.

La legge regionale ratifica le intese della regione con

altre regioni per il migliore esercizio delle proprie

funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la regione puo'

concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali

interni ad altro Stato, nei casi e con le forme

disciplinati da leggi dello Stato

.

Art. 41. - L'iniziativa economica privata e' libera.

Non puo' svolgersi in contrasto con la utilita' sociale

o in modo da recare danno alla sicurezza, alla liberta',

alla dignita' umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni

perche' l'attivita' economica pubblica e privata possa

essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

.

Il Governo puo' sostituirsi a organi delle regioni,

delle citta' metropolitane, delle province e dei comuni nel

caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali

o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per

l'incolumita' e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo

richiedono la tutela dell'unita' giuridica o dell'unita'

economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali

delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,

prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.

La legge definisce le procedure atte a garantire che i

poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del

principio di sussidiarieta' e del principio di leale

collaborazione.

.

Nota all'art. 3:

- Il testo dell'art. 2, comma 4, lettera a), della

legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere

di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 1994, e' il seguente:

4. Le...

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