DECRETO 22 aprile 2005 - Regolamento concernente la disciplina e modalita' della attivita' brevettuale, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

DECRETO 22 aprile 2005 Regolamento concernente la disciplina e modalita' della attivita' brevettuale,

ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della

Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303.

IL PRESIDENTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, recante il ´Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419ª; Visto in particolare l'art. 13, comma 1, lettera e) del predetto decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, il quale prevede che il Consiglio di amministrazione regolamenti la disciplina e le modalita' dell'attivita' brevettuale; Vista la deliberazione n. 15/2004 adottata dal Consiglio di amministrazione in data 27 dicembre 2004, con la quale e' stato approvato il regolamento recante disciplina e modalita' dell'attivita' brevettuale; Vista la nota del 22 marzo 2005 con cui il Ministero della salute - Direzione generale ricerca scientifica e tecnologica - 6/I.4.d.a.7/70-3275//P, ha approvato il predetto regolamento, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303;

Emana

l'unito regolamento recante disciplina e modalita' dell'attivita' brevettuale dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2005 Il presidente: Moccaldi

Allegato REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA E LE MODALITA' DELL'ATTIVITA' BREVETTUALE (art. 13, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002).

Art. 1.

  1. I ricercatori dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro sono titolari esclusivi dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui sono autori, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

  2. In caso di piu' autori, dipendenti delle Universita', delle pubbliche amministrazioni aventi fra i loro scopi istituzionali finalita' di ricerca ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne da' comunicazione all'amministrazione.

    Art. 2.

  3. Il ricercatore ha facolta' di chiedere all'Istituto di...

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