Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

Vista la legge 13 giugno 2005, n. 118, recante delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;

Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 9 febbraio 2006;

Sentite le rappresentanze del terzo settore;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2006;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro delle attivita' produttive, del Ministro della giustizia, del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'interno;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Nozione

1. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attivita' economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilita' sociale, diretta a realizzare finalita' di interesse generale, e che hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le organizzazioni i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci, associati o partecipi non acquisiscono la qualifica di impresa sociale.

3. Agli enti ecclesiastici e agli enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese si applicano le norme di cui al presente decreto limitatamente allo svolgimento delle attivita' elencate all'articolo 2, a condizione che per tali attivita' adottino un regolamento, in forma di scrittura privata autenticata, che recepisca le norme del presente decreto. Per tali attivita' devono essere tenute separatamente le scritture contabili previste dall'articolo 10. Il regolamento deve contenere i requisiti che sono richiesti dal presente decreto per gli atti costitutivi.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai

sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano

invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi

qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'

europee (GUCE).

Nota al titolo:

- Il testo della legge 13 giugno 2005, n. 118 (Delega

al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale),

e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2005,

  1. 153.

    Note alle premesse:

    - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che

    l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere

    delegato al Governo se non con determinazione di principi e

    criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per

    oggetti definiti.

    - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,

    al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le

    leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i

    regolamenti.

    - L'art. 117, secondo comma, lettera l), della

    Costituzione, stabilisce che lo Stato ha la legislazione

    esclusiva nelle seguenti materie: giurisdizione e norme

    processuali; ordinamento civile e penale; giustizia

    amministrativa.

    - Per il testo della citata legge n. 118 del 2005, si

    veda la nota al titolo.

    Nota all'art. 1:

    - Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto

    legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali

    sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

    amministrazioni pubbliche), e' il seguente:

    ´2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le

    amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e

    scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,

    le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento

    autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'

    montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni

    universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le

    Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e

    loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici

    nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le

    aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,

    l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche

    amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto

    legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

    Art. 2.

    Utilita' sociale

    1. Si considerano beni e servizi di utilita' sociale quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori:

  2. assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

  3. assistenza sanitaria, per l'erogazione delle prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001, recante ´Definizione dei livelli essenziali di assistenzaª, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002;

  4. assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2001, recante ´Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarieª, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001;

  5. educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

  6. tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, con esclusione delle attivita', esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

  7. valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

  8. turismo sociale, di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo;

  9. formazione universitaria e post-universitaria;

  10. ricerca ed erogazione di servizi culturali;

  11. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;

  12. servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.

    2. Indipendentemente dall'esercizio della attivita' di impresa nei settori di cui al comma 1, possono acquisire la qualifica di impresa sociale le organizzazioni che esercitano attivita' di impresa, al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti che siano:

  13. lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo 1, lettera f), punti i), ix) e x), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, 5 dicembre 2002, della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione;

  14. lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo 1, lettera g), del citato regolamento (CE) n. 2204/2002.

    3. Per attivita' principale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa.

    4. I lavoratori di cui al comma 2 devono essere in misura non inferiore al trenta per cento dei lavoratori impiegati a qualunque titolo nell'impresa; la relativa situazione deve essere attestata ai sensi della normativa vigente.

    5. Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano limitatamente allo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo.

    Note all'art. 2:

    - Il testo della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge

    quadro per la realizzazione del sistema integrato di

    interventi e servizi sociali), e' pubblicato nella Gazzetta

    Ufficiale 13 novembre 2000, n. 265, S.O.

    - Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei

    Ministri 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli

    essenziali di assistenza), e' pubblicato nella Gazzetta

    Ufficiale 8 febbraio 2002, n. 33, S.O.

    - Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei

    Ministri 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e

    coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie),

    e' pubblicato...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT