Legge 6 marzo 1998, n. 40: "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"

CIRCOLARE 22 aprile 1998, n. DPS X/40/98/1010.

Legge 6 marzo 1998, n. 40: "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

Agli assessorati regionali della sanita' Agli assessorati provinciali della sanita' di Trento e Bolzano Ai commissari di Governo presso le regioni e province autonome e, per conoscenza: Al Ministero dell'interno - Gabinetto Al Ministero degli affari esteri - D.G.E.A.S.

Al Ministero del tesoro - RGS - IGESPA Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Gabinetto Al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate All'Istituto nazionale della previdenza sociale - Direzione generale

La legge 6 marzo 1998, n. 40, indicata in oggetto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1998 (supplemento ordinario n.

40/L), ha provveduto nel titolo V, capo I (articoli 32, 33 e 34) a dare una nuova organica disciplina alla materia riguardante l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri extracomunitari presenti sul territorio nazionale.

Tale nuova disciplina, che e' entrata in vigore a decorrere al 27 marzo c.a., dovra' essere completata con il regolamento di attuazione e, per quanto di interesse e competenza, con il decreto sanita'-tesoro per la determinazione del contributo di iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale.

Devesi in primo luogo rilevare, come precisato chiaramente all'art.

1, commi 1 e 2, che le disposizioni della predetta legge si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, che vengono indicati negli articoli successivi con il termine stranieri.

L'art. 32 della suddetta legge afferma l'obbligo dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale dei seguenti soggetti: a) stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento; b) stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.

L'assistenza spetta, altresi', ai familiari a carico regolarmente soggiornanti e viene assicurata fin dalla nascita ai minori figli di stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale, nelle more dell'iscrizione al Servizio stesso. Si ricorda che per l'individuazione dei familiari a carico si deve far riferimento all'art. 4 del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito nella legge 3 settembre 1982, n. 627.

L'art. 32 afferma la parita' di trattamento e la piena uguaglianza di diritti e doveri dei predetti stranieri con i cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale e alla sua validita' temporale.

In ordine alla parita', affermata dall'art. 32, si espongono le...

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