Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. 98G0066

Art. 1 Ambito di applicazione

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 10, secondo comma, della Costituzione,

si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.

2. La presente legge non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea,

se non in quanto si tratti di norme piu' favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45.

3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti persone di

cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dalla presente legge. Sono fatte salve le disposizioni

interne, comunitarie e internazionali piu' favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato.

4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni della presente

legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle

province autonome esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico- sociale della Repubblica.

5. Le disposizioni della presente legge non si applicano qualora sia diversamente previsto

dalle norme vigenti per lo stato di guerra. 6. Il regolamento di attuazione della presente legge, di seguito denominato "regolamento di attuazione", e'

emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro centottanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge.

7. Prima dell'emanazione, lo schema del regolamento di cui al comma 6 e' trasmesso al

Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il regolamento e'

emanato anche in mancanza del parere.

Art. 2 Diritti e doveri dello straniero

1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono

riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto

internazionale generalmente riconosciuti.

2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in

materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e la presente legge dispongano diversamente. Nei casi in cui la

presente legge o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocita', essa e' accertata secondo i criteri e le modalita' previsti dal regolamento

di attuazione.

3. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale.

4. Allo straniero e' riconosciuta parita' di trattamento con il cittadino relativamente

alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi

previsti dalla legge.

5. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il

soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando cio' non sia possibile, nelle lingue

francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato.

6. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle norme di

diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza

nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le autorita' del Paese di cui e' cittadino e di essere in cio' agevolato da ogni pubblico

ufficiale interessato al procedimento. L'autorita' giudiziaria, l'autorita' di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei

termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare piu' vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui essi

abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di liberta' personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori di

status personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altresi' l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza

documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta informazione quando si

tratta di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono

state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

7. Gli accordi internazionali stipulati per le finalita' di cui - all'articolo 9, comma 4,

possono stabilire situazioni giuridiche piu' favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni

clandestine.

8. Lo straniero presente nel territorio italiano e' comunque tenuto all'osservanza degli

obblighi previsti dalla normativa vigente.

Art. 3 Politiche migratorie

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri interessati, il Consiglio

nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza

Stato-citta' e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e

dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli

stranieri nel territorio dello Stato, che e' approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro

trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il documento programmatico e' emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente

della Repubblica ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il ministro dell'Interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sui

risultati raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico.

2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano,

anche in cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non

governative, si propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine. Esso indica altresi' le misure di carattere

economico e sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge.

3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei flussi di

ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri

residenti in Italia, nel rispetto delle diversita' e delle identita' culturali delle

persone, purche' non confliggenti con l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento

per un positivo reinserimento nei Paesi di origine.

4. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri

interessati e le competenti Commissioni parlamentari, sono definite annualmente, sulla base dei criteri e delle altre indicazioni del documento programmatico di cui al

comma 1, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo,

tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte a norma dell'articolo 18. I visti di ingresso per lavoro

subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione dei decreti di

programmazione annuale, la determinazione delle quote e' disciplinata in conformita' con gli ultimi decreti pubblicati ai sensi della presente legge nell'anno precedente.

5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le

province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno

riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti all'alloggio, alla lingua,

all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il

ministro dell'Interno, si provvede all'istituzione di Consigli territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati le competenti amministrazioni locali dello

Stato, la regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori

di lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale.

7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il documento

programmatico di cui al comma 1 e' predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Lo stesso documento indica la data entro cui sono

adottati i decreti di cui al comma 4.

8. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 e' trasmesso al Parlamento per

l'acquisizione del parere...

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