DECRETO 20 settembre 2005, n. 249 - Regolamento concernente la disciplina dei giochi di sorte legati al consumo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 settembre 2005, n.249 Regolamento concernente la disciplina dei giochi di sorte legati al consumo.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in base al quale, con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competizioni sportive nonche' ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro dell'economia e delle finanze emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita' ed i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo; Visto il decreto del Ministero delle finanze 15 febbraio 2001, n.

156, recante autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici, in base al quale le procedure di acquisizione, registrazione e documentazione delle stesse sono stabilite con decreto direttoriale emanato dal Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia ed in particolare l'articolo 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici; Visto l'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici; Visto l'articolo 8, comma 18, del decreto-legge 24 giugno 2003, n.

147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1∞ agosto 2003, n.

200, che ha attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze, l'individuazione di operatori specializzati nella gestione di reti di partecipazione a distanza, con modalita' elettroniche e telematiche, anche combinate al segnale telefonico, a giochi, organizzate dagli enti pubblici competenti, assicurando, in ogni caso, il rispetto dei principi della certezza giuridica del rapporto tra giocatore e reti di partecipazione al gioco; Considerata l'opportunita' di istituire una o piu' reti, alternative alle esistenti, per la gestione telematica di giochi di sorte legati al consumo, accettati mediante apparecchi idonei, ai sensi della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, alla certificazione fiscale dei corrispettivi delle operazioni svolte, opportunamente adattati alla raccolta delle giocate, relative ai giochi predetti; Considerata la necessita' di regolare il settore dei terminali di gioco abilitati all'accettazione dei nuovi giochi telematici di sorte legati al consumo con gli obiettivi primari della sicurezza del gioco e della tutela dei giocatori, da conseguirsi con il collegamento degli apparecchi ad una o piu' reti collegate al sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Considerata la necessita' di garantire la conformita' di funzionamento di ciascun terminale di gioco alle prescrizioni per il gioco e la regolarita' del prelievo erariale unico, attraverso le richiamate reti; Considerato che le suddette reti rappresentano lo strumento fondamentale per il controllo dei nuovi giochi di sorte legati al consumo e che pertanto si individuano nei concessionari, quali gestori delle reti telematiche, i garanti del corretto funzionamento di ciascun terminale di gioco; Visto il parere favorevole del Comitato generale per i giochi, espresso nella seduta del 30 luglio 2003, relativamente all'istituzione di nuovi giochi da distribuire attraverso i registratori di cassa; Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 aprile 2005; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3/10753/UCL del 3 agosto 2005;

A d o t t a il seguente regolamento

Art. 1.

Oggetto del regolamento e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e l'esercizio dei giochi di sorte legati al consumo.

2. Ai fini del presente regolamento viene adottato il seguente nomenclatore, dove si intende per

AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Concessionario/i, il soggetto cui AAMS affida in concessione l'attivazione e la gestione operativa della partizione della rete telematica; biglietto/i virtuale o biglietto/i, individuato univocamente dall'identificativo del biglietto virtuale, costituisce l'unita' elementare del gioco. Il biglietto virtuale deve necessariamente possedere le caratteristiche ed i requisiti stabiliti dal provvedimento di AAMS che definisce le regole operative del singolo gioco; blocco/chi di biglietti, frazione della serie di biglietti, composta da una quantita' predefinita di biglietti virtuali; disponibile a vincite, la quota dell'importo del biglietto virtuale destinata a premi per i giocatori; giocata/e accettata/e, la scritturazione dei dati di gioco effettuata dal terminale di gioco sulla ricevuta di partecipazione al gioco emessa dal terminale stesso; giocatore, il soggetto che, all'atto dell'emissione della ricevuta di partecipazione, partecipa al gioco; gioco/chi di sorte, o gioco/chi, categoria di giochi, in cui l'individuazione del biglietto virtuale vincente avviene attraverso meccanismi di estrazione casuale; le estrazioni casuali possono essere, alternativamente, effettuate antecedentemente all'acquisto del biglietto da parte del giocatore (gioco di sorte con vincite predeterminate), ovvero successivamente all'acquisto del biglietto (gioco di sorte con vincita determinata successivamente alla giocata accettata). Le modalita' di estrazione, i requisiti operativi e le modalita' di esecuzione di ciascun gioco di sorte, sono approvate con specifico provvedimento di AAMS; identificativo/i del biglietto virtuale, elemento che identifica in modo univoco un biglietto virtuale; partizione/i della rete telematica o partizione/i, suddivisione della rete telematica affidata ad uno specifico concessionario, dotata di una sua infrastruttura hardware e software di trasmissione e di elaborazione dati, finalizzata alla gestione telematica di un insieme di terminali di gioco. Ciascuna partizione e' dotata del proprio sistema di elaborazione e del proprio collegamento al sistema centrale; prelievo erariale unico, il prelievo applicato sull'importo del biglietto virtuale, versato dal concessionario all'atto dell'acquisto della serie di biglietti; punto/i di pagamento dei premi, il punto individuato dal concessionario nell'ambito della propria organizzazione, reso pubblico dal concessionario medesimo e comunicato ad AAMS, abilitato sia alla ricezione delle ricevute di partecipazione vincenti, emesse da un punto di vendita collegato con il concessionario stesso, sia al pagamento ai vincitori dei premi di importo superiore a 1.000,00 Euro; punto/i di vendita, l'esercizio commerciale dotato di terminale di gioco collegato alla partizione della rete telematica; rete telematica, infrastruttura hardware e software di trasmissione ed elaborazione dati, eventualmente suddivisa in partizioni, finalizzata alla gestione telematica dell'insieme di tutti i terminali di gioco. Costituiscono parti componenti della rete telematica i sistemi di elaborazione di ciascuna partizione, nonche' i relativi collegamenti al sistema centrale; ricevuta/e di partecipazione o ricevuta/e, il titolo che attesta l'avvenuta registrazione della giocata accettata nel terminale di gioco e che costituisce, in caso di vincita, l'unico documento valido per la riscossione del premio. La ricevuta di partecipazione deve essere stampata, come sezione distinta, sul medesimo supporto cartaceo dello scontrino fiscale: la separazione fisica delle due sezioni, da chiunque sia effettuata, comporta la perdita di validita' della ricevuta di partecipazione; scontrino fiscale, il documento fiscale di certificazione dei corrispettivi rilasciato ai sensi della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, emesso da un registratore di cassa; serie di biglietti, insieme di biglietti virtuali riferiti ad uno specifico gioco, contrassegnati dal medesimo codice di serie. La serie di biglietti deve, necessariamente, possedere caratteristiche e requisiti conformi a quanto stabilito dal provvedimento di AAMS che definisce le regole operative del singolo gioco; sistema centrale, sistema hardware e software per la gestione ed il controllo del gioco di sorte nonche' dei dati e delle informazioni di gioco, relativi ai terminali di gioco, acquisiti attraverso la rete telematica; sistema di elaborazione, infrastruttura hardware e software componente specifica di una partizione della rete telematica, dedicata alla raccolta, alla gestione ed al controllo dei dati e delle informazioni relativi al gioco raccolto dai terminali collegati; terminale/i di gioco o terminale/i, apparecchio, collocato presso il punto di vendita, abilitato alla registrazione dei corrispettivi connessi alla...

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