LEGGE REGIONALE 18 luglio 2011, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 «Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche» e successive modifiche.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 145 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 27 del 21 luglio 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'art. 12 della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 'Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche').

  1. All'art. 12 della legge regionale n. 17/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

    1. al comma 5 le parole: 'non superiore a cinque anni' sono sostituite dalle seguenti: 'non superiore a dieci anni';

    2. al comma 6 le parole: 'per un massimo di due anni' sono sostituite dalle seguenti: 'per un massimo di cinque anni';

    3. dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

    '6-bis. Il comune puo' autorizzare un secondo ampliamento delle attivita' estrattive in corso per un massimo di cinque anni, previa indizione della conferenza di servizi di cui all'art. 8, comma 10, dopo aver acquisito il parere della CRC, nel caso in cui sussistano specifiche esigenze di salvaguardia dei livelli occupazionali nonche' il preminente interesse socioeconomico sovra comunale indicati nell'apposita domanda presentata dal soggetto interessato, secondo le modalita' previste nel regolamento regionale di cui all'art. 7.'.

    Art. 2

    Modifica all'art. 25 della legge regionale n. 17/2004 e successive modifiche 1. L'art. 25 della legge regionale n. 17/2004 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 25 (Cessazione dell'attivita' estrattiva). - 1. In caso di attivita' di ricerca di materiali di cava e torbiera e di coltivazione di cava e torbiera in assenza di autorizzazione, il comune dispone la cessazione dell'attivita' estrattiva ed ordina al trasgressore il recupero e la sistemazione dell'area interessata.

  2. Se il trasgressore non adempie entro sessanta giorni dall'intimazione a quanto prescritto al comma 1, il comune provvede con rivalsa delle spese a suo carico. Il proprietario dell'area in cui e' stata svolta l'attivita' estrattiva e' responsabile in solido con il trasgressore, ove non provi che l'attivita' stessa e' avvenuta contro la sua volonta'.

  3. Il comune segnala all'autorita' giudiziaria l'avvenuta attivita' di ricerca o di coltivazione di cava o torbiera in assenza di autorizzazione.'.

    Art. 3

    Modifica all'art. 34 della legge regionale n.17/2004

  4. L'art. 34 della legge...

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