DECRETO-LEGGE 21 maggio 2003, n. 112 - Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di modificare le disposizioni concernenti l'effettuazione della pratica forense e dell'esame di abilitazione alla professione legale, al fine di razionalizzare lo svolgimento ed i contenuti della prova d'esame ed evitare, altresi', fin dalla prossima sessione, il persistere della costante e significativa disomogeneita' tra le percentuali di promossi nelle diverse sedi d'esame; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente decreto--legge:

Art. 1.

Istituzione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101

  1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, e' sostituito dal seguente

    ´Art. 9 (Certificato di compimento della pratica). - 1. Il certificato di compiuta pratica di cui all'articolo 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, viene rilasciato dal consiglio dell'ordine del luogo ove il praticante ha svolto la maggior parte della pratica ovvero, in caso di parita', del luogo in cui la pratica e' stata iniziata. Il certificato di compiuta pratica non puo' essere rilasciato piu' di una volta.

  2. In caso di trasferimento del praticante, il consiglio dell'ordine di provenienza certifica l'avvenuto accertamento sui precedenti periodi.

  3. Il certificato di compiuta pratica individua la Corte d'appello di appartenenza di ciascun candidato ai fini del sorteggio della sede d'esame, secondo quanto previsto dall'articolo 15, commi sesto e settimo, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.ª".

    Art. 2.

    Modifiche all'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37

  4. All'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti

    ´Con successivo decreto, il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti tra le commissioni esaminatrici istituite presso ciascuna Corte d'appello e i candidati, individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101. Le prove scritte si svolgono presso la Corte d'appello di appartenenza dei candidati; la prova orale ha luogo presso la sede d'istituzione della commissione esaminatrice.

    Il...

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