Disciplina dell'apicoltura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge

ART. 1.

(Finalita).

  1. La presente legge riconosce l'apicoltura come attivita' di interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale ed e' finalizzata a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversita' di specie apistiche, con particolare riferimento alla salvaguardia della razza di ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine.

  2. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' della presente legge nell'ambito delle specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto e delle relative norme di attuazione.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    ART. 2.

    (Definizioni).

  3. La conduzione zootecnica delle api, denominata "apicoltura",

    e' considerata a tutti gli effetti attivita' agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.

  4. Sono considerati prodotti agricoli: il miele, la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele.

  5. Ai fini della presente legge si intende per

    1. arnia: il contenitore per api; b) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api; c) apiario: un insieme unitario di alveari; d) postazione: il sito di un apiario; e) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o piu' spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.

  6. L'uso della denominazione "apicoltura" e' riservato esclusivamente alle aziende condotte da apicoltori che esercitano l'attivita' di cui al comma 1.

    Nota all'art. 2

    - Si riporta il testo vigente dell'art. 2135 del codice civile

    Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita'

    coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse.

    Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita' dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

    Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.

    .

    ART. 3.

    (Apicoltore e imprenditore apistico).

  7. E' apicoltore chiunque detiene e conduce alveari.

  8. E' imprenditore apistico chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

  9. E' apicoltore professionista chiunque esercita l'attivita' di cui al comma 2 a titolo principale.

    Nota all'art. 3

    - Per il testo dell'art. 2135 del codice civile si veda la nota all'art. 2.

    ART. 4.

    (Disciplina dell'uso dei fitofarmaci).

  10. Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, le regioni, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e sulla base del documento programmatico di cui all'articolo 5, individuano le limitazioni e i divieti cui sottoporre i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, stabilendo le relative sanzioni.

    ART. 5.

    (Documento programmatico per il settore apistico).

  11. Per la difesa dell'ambiente e delle produzioni agroforestali, ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, e successive modificazioni, e della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e successive modificazioni, il Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previa concertazione con le organizzazioni professionali agricole rappresentative a livello nazionale, con le unioni nazionali di associazioni di produttori apistici riconosciute ai sensi della normativa vigente, con le organizzazioni nazionali degli apicoltori, con le organizzazioni cooperative operanti nel settore apistico a livello nazionale e con le associazioni a tutela dei consumatori, adotta, anche utilizzando le risorse stanziate dalla presente legge nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, un documento programmatico contenente gli indirizzi e il coordinamento delle attivita' per il settore apistico, con particolare riferimento alle seguenti materie

    1. promozione e tutela dei prodotti apistici italiani e promozione dei processi di tracciabilita' ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; b) tutela del miele italiano conformemente alla direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001; c) valorizzazione dei prodotti con denominazione di origine protetta e con indicazione geografica protetta, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e...

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