LEGGE 26 febbraio 2010, n. 3 - Disciplina dell'agriturismo in Sicilia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 10 del 1º marzo 2010) REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione, in conformita' alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e in coerenza con i programmi di sviluppo rurale cofinanziati dall'Unione europea, sostiene l'agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, compreso l'agriturismo, volte a:

  1. tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio agricolo regionale;

  2. favorire il mantenimento delle attivita' umane nelle aree rurali;

  3. favorire la multifunzionalita' in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;

  4. favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli, attraverso l'incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualita' della vita;

  5. recuperare il patrimonio edilizio rurale nel rispetto delle valenze paesaggistiche e ambientali;

  6. sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualita' e le connesse tradizioni enogastronomiche;

  7. promuovere la cultura rurale, l'educazione alimentare e il rapporto fra il mondo rurale e le componenti non agricole della societa';

  8. favorire lo sviluppo agricolo e forestale.

    Art. 2

    Definizione di attivita' agrituristiche 1. Per attivita' agrituristiche si intendono le attivita' di ricezione e ospitalita' esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile ed iscritti alle camere di commercio, anche nella forma di societa' di capitali o di persone attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attivita' di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

    2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attivita' agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari, nonche' i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale.

    A tali soggetti si applica quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006 n. 96, e successive modifiche ed integrazioni. Il ricorso a soggetti esterni e' consentito esclusivamente per lo svolgimento di attivita' e servizi complementari, (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

    3. Rientrano fra le attivita' agrituristiche:

  9. l'ospitalita' in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori (agricampeggio);

  10. la somministrazione di pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole ubicate in ambito regionale, ivi compre-si i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti biologici certificati, tipici e caratterizzati dai marchi di qualita' riconosciuti dall'Unione europea o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;

  11. l'organizzazione di degustazioni o iniziative promozionali di prodotti in prevalenza di propria produzione e provenienti da aziende agricole ubicate in ambito regionale, aventi le caratteristiche di cui alla lettera b). Alla mescita dei vini si applicano la legge 27 luglio 1999, n. 268 e l'articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 5;

  12. l'organizzazione, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilita' dell'impresa, di attivita' ricreative e finalizzate al benessere psicofisico, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, nonche' escursionistiche ed ippoturistiche, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

    4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonche' quelli ricavati da materie prime prodotte nell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne, comprese le carni provenienti da animali allevati in azienda.

    5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonche' della priorita' nell'erogazione dei contributi, e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, si applica quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni.

    Art. 3

    Locali per attivita' agrituristiche 1. Possono essere utilizzati per le attivita' agrituristiche gli edifici o parti di essi catastati, non diruti totalmente. Tali edifici, anche oggetto di ristrutturazione o demolizione e ricostruzione purche' regolarmente assentiti, devono essere gia' esistenti nel fondo a servizio dell'azienda agricola da almeno trentasei mesi al momento della richiesta del rilascio del certificato di abilitazione di cui all'articolo 7, comma 1.

    L'ampliamento della volumetria esistente e' consentito, fermo restando quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, esclusivamente per volumi tecnici e servizi igienici di limitata dimensione nonche', per le fattispecie previste dall'articolo 23 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, agli imprenditori agricoli. L'ospitalita' in spazi aperti per campeggiatori puo' essere effettuata anche in strutture prefabbricate in legno, o altro materiale a ridotto impatto ambientale e paesaggistico.

    2. Con decreto dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, di concerto con l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e con l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identita' siciliana, sono disciplinati gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio ad uso dell'imprenditore agricolo, ai fini dell'esercizio di attivita' agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonche' delle connotazioni paesaggistico-ambientali.

    3. Ai locali e alle pertinenze utilizzate ad uso agrituristico si applica quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni.

    Art. 4

    Criteri e limiti dell'attivita' agrituristica 1. Le attivita' agrituristiche devono essere esercitate in rapporto di connessione con l'attivita' agricola che, in ogni caso, deve rimanere prevalente. Si considerano agricole anche le forme di utilizzo dei terreni per le quali e' prevista una compensazione finanziaria da parte dell'Unione europea, nell'ambito della Politica agricola comune (P.A.C.), fermo restando l'obbligo della sussistenza dell'impresa agricola. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

    2. Ai fini della valutazione sulla prevalenza dell'attivita' agricola, e' considerato il rapporto fra il tempo di lavoro necessario per lo svolgimento della stessa e quello complessivamente assorbito dalle attivita' agrituristiche. I relativi criteri di calcolo sono determinati (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi del-l'art. 28 dello Statuto), tenendo conto anche dei fabbisogni di lavoro necessari per la gestione dei terreni secondo gli usi previsti dalla P.A.C., nonche' delle superfici destinate a bosco e/o soggette a vincoli ambientali e paesaggistici.

    3. L'attivita' di ospitalita' deve essere dimensionata in coerenza con le tipologie dei fabbricati aziendali esistenti ed essere contenuta entro limiti compatibili con un'offerta di servizi, differenziati da quelli di tipo turistico-alberghieri, che siano espressione delle autentiche connotazioni rurali degli ambiti territoriali interessati. L'attivita' di...

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