DECRETO 20 marzo 2009, n. 60 - Regolamento concernente la disciplina dei criteri per la tutela e il funzionamento dell''elenco previsto dall''articolo 95, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (09G0074)

IL MINISTRO PER I BENI

E LE ATTIVITA' CULTURALI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'articolo 28, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, che prevede che in caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico il soprintendente puo' richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente;

Visto il comma 1 dell'articolo 95 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, che prevede, nell'ambito della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, che le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto preliminare o di un stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici e che raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici universitari, ovvero mediante i soggetti in possesso del diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia;

Visto il comma 2 del predetto articolo 95, che istituisce presso questo Ministero l'elenco degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione per lo svolgimento dell'attivita' di raccolta ed elaborazione della documentazione sopra indicata, demandando ad un apposito decreto ministeriale la disciplina dei criteri per la tenuta di detto elenco;

Acquisito il parere favorevole del Ministero dell'universita' e della ricerca, reso con nota prot. n. 803 del 14 febbraio 2006;

Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 13 marzo 2006;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 16 marzo 2006;

Sentita la rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, cosi' come indicati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con nota prot. n. 1618 dell'8 marzo 2008, mediante acquisizione dei pareri formulati dai relativi Consigli di dipartimento;

Acquisito il parere del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, reso nella seduta del 3 settembre 2007;

Acquisiti i pareri del Ministero della giustizia, espressi in data 30 aprile 2008 e 23 dicembre 2008;

Udito il definitivo parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 febbraio 2009;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con la nota n. 5065 del 9 marzo 2009;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e criteri per la tenuta e il funzionamento dell'elenco

  1. Il presente decreto disciplina i criteri per la tenuta e il funzionamento, presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali (d'ora in avanti denominato «Ministero»), dell'elenco degli istituti e dei dipartimenti archeologici universitari, nonche' dei soggetti in possesso del diploma di laurea e del diploma di specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia, o di titolo di studio estero equipollente, qualificati all'attivita' di raccolta ed elaborazione di cui all'articolo 95, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (d'ora in avanti denominato «elenco»).

  2. L'elenco e' tenuto dalla Direzione generale per i beni archeologici (d'ora in avanti denominata «Direzione»), secondo i criteri e le modalita' stabiliti nel presente decreto. La partecipazione di tutti i soggetti interessati e' assicurata anche mediante gestione informatica dell'elenco secondo le specifiche tecniche definite dalla Direzione e dalla Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione.

  3. L'elenco si compone di due sezioni. Nella prima sezione sono inseriti i dipartimenti o istituti archeologi universitari. Nella seconda sezione sono inseriti gli altri soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 11 del presente decreto.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - Si riporta Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto

    1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta

    Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:

    Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei

    Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

    a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;

    b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

    c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

    d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

    e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

    2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il

    Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

    3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

    I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

    4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella

    Gazzetta Ufficiale.

    4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei

    Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

    a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

    b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;

    c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

    d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

    e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

    .

    - Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge

    15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta

    Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250.

    - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre

    2007, n. 233, recante «Regolamento di riorganizzazione del

    Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla

    Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2007, n. 291.

    - Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10

    della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 febbraio

    2004, n. 45:

    Art...

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